Ordinanza n. 3912/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento della D.D. n. CA/2837 del 5.12.2025, notificata alla ricorrente in data 9.12.2025, con la quale Roma Capitale disponeva “la decadenza dei benefici della SCIA di Apertura prot. CA/72570 del 05.05.2022 e, per l’effetto, il divieto di prosecuzione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata all’interno del compendio immobiliare denominato “Casa del Jazz” sito in Viale di Porta Ardeatina 55 – Edificio B dalla Società SAPORI CATERING a r.l.”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAPORI CATERING S.R.L. il 15\4\2026 : per l’annullamento - del verbale di accertamento di violazione n. 81240039456 dell’11.04.2026, con il quale alla Società veniva contestato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il compendio immobiliare “Casa del jazz”; - del verbale di accertamento di violazione n. 81240039457 dell’11.04.2026 con il quale alla Società veniva contestata l’apertura del predetto locale; - del verbale di apposizione dei sigilli dell’11.04.2026 presso i locali della “Casa del Jazz; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sapori Catering S.r.l. il 15/6/2026: annullamento con ricorso introduttivo: - della D.D. n. CA/2837 del 5.12.2025, notificata alla ricorrente in data 9.12.2025, con la quale Roma Capitale disponeva “la decadenza dei benefici della SCIA di Apertura prot. CA/72570 del 05.05.2022 e, per l’effetto, il divieto di prosecuzione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata all’interno del compendio immobiliare denominato “Casa del Jazz” sito in Viale di Porta Ardeatina 55 – Edificio B dalla Società SAPORI CATERING a r.l.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto; con il primo atto di motivi aggiunti: - del verbale di Roma Capitale di accertamento di violazione n. 81240039456 dell’11.04.2026, con il quale alla Società veniva contestato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il compendio immobiliare “Casa del jazz” edificio B; - del verbale di Roma Capitale di accertamento di violazione n. 81240039457 dell’11.04.2026 con il quale alla Società veniva contestata l’apertura del predetto locale; - del verbale di Roma Capitale di apposizione dei sigilli dell’11.04.2026 presso i locali della “Casa del Jazz”, edificio B; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto; con il presente atto di motivi aggiunti, previa sospensione dell’efficacia: - della D.D. n. CA/1176/2026 del 4.05.2026, notificata alla ricorrente in data 5.05.2026, con la quale Roma Capitale disponeva “la decadenza dei benefici della SCIA prot. CA/194219 del 23.11.2020 e, per l’effetto, il divieto di prosecuzione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata all’interno del compendio immobiliare denominato “Casa del Jazz” sito in Viale di Porta Ardeatina 55 – Edificio A (Auditorium) dalla Società CATERING SAPORI a r.l.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il rapporto informativo della U.O. I Gruppo Centro Storico della Polizia Roma Capitale, Sezione Polizia Amministrativa prot. VA/2026/35428/RHADC del 04.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dei benefici delle SCIA relative alle attività di somministrazione presso gli edifici A e B del complesso Casa del Jazz, divieto di prosecuzione dell’attività, verbali di accertamento e apposizione dei sigilli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dei benefici della SCIA del 5 maggio 2022 e ha vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’edificio B della Casa del Jazz. Con motivi aggiunti ha impugnato i verbali di accertamento relativi all’esercizio dell’attività e all’apertura del locale, il verbale di apposizione dei sigilli e una successiva determinazione dirigenziale concernente la decadenza dei benefici della SCIA del 23 novembre 2020 e il divieto di prosecuzione dell’attività nell’edificio A. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha rilevato, sulla base degli atti esaminati, che la società non dispone di alcun titolo giuridico idoneo a consentire la protrazione dell’occupazione dei locali e che non ricorre una proroga tecnica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per evidente carenza del fumus boni iuris. La ragione decisiva è l’assenza di un titolo giuridico che legittimi la società a protrarre l’occupazione dei locali, non potendosi qualificare la situazione come proroga tecnica. Non sono quindi ravvisabili, allo stato cautelare, elementi sufficienti per sospendere gli atti comunali di decadenza delle SCIA, divieto di prosecuzione dell’attività, accertamento e apposizione dei sigilli. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso il fumus boni iuris per la manifesta assenza di un titolo giuridico legittimante la prosecuzione dell’occupazione.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, già a un esame sommario, risulti evidente l’assenza di un titolo giuridico che legittimi la prosecuzione dell’occupazione di un bene o di uno spazio nella disponibilità dell’amministrazione o di altro soggetto titolato.
- La qualificazione di una situazione come proroga tecnica richiede l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti; essa non può essere invocata per protrarre l’occupazione in assenza di un titolo giuridico valido.
- La mancanza del fumus boni iuris, accertata per l’assenza di un titolo legittimante la posizione del ricorrente, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di riconoscere una tutela provvisoria fondata sul solo esercizio di fatto dell’attività.
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