Sentenza del 11/03/2015 n. 4857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di un credito IVA relativo all'anno 1998, pari a lire 190.210.000, indicato nella dichiarazione dei redditi e nel bilancio finale di liquidazione, ma richiesto senza presentazione del Modello VR. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza, in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. In Cassazione l'Agenzia ha inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso originario, poiché proposto da una società asseritamente già cancellata dal Registro delle Imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva indicato la data della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, elemento indispensabile per verificare l'estinzione della società e la conseguente carenza di legittimazione processuale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione, il contribuente non deve compiere ulteriori adempimenti costitutivi per ottenere il rimborso. Il credito è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre 150 euro per spese borsuali e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
termine di decadenza biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso
Il termine biennale non si applica quando il credito IVA è già stato esposto nella dichiarazione, poiché l'istanza di rimborso non costituisce il diritto al credito, ma rende il credito esigibile e avvia la procedura di rimborso.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 30 e 38-bis
Le disposizioni disciplinano il credito IVA e le modalità del relativo rimborso; la loro applicazione deve coordinarsi con il principio secondo cui il credito dichiarato è soggetto alla prescrizione decennale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18
La norma è stata invocata dall'Agenzia in relazione alla legittimazione processuale della società, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione della data di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Codice civile, art. 2495
La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società e produce effetti sulla sua capacità e legittimazione processuale. Tuttavia, chi invoca tale estinzione deve indicare e dimostrare la data della cancellazione.
Massime di principio
- Se un credito IVA è stato regolarmente indicato nella dichiarazione fiscale, tale indicazione può essere sufficiente a rendere esistente il diritto al rimborso, senza che la mancata presentazione di un ulteriore modello comporti automaticamente la decadenza.
- In questi casi, il credito IVA è normalmente soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza previsto per le istanze di rimborso autonome.
- La mancata presentazione del Modello VR può essere irrilevante quando il credito risulta già dalla dichiarazione e non sono necessari ulteriori adempimenti costitutivi del diritto.
- Chi contesta la legittimazione processuale di una società cancellata deve indicare con precisione la data della cancellazione dal Registro delle Imprese; una deduzione generica non è sufficiente.
- La richiesta di rimborso può costituire il presupposto per rendere esigibile un credito già dichiarato, ma non necessariamente il fatto costitutivo del diritto stesso.
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