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Sentenza

Sentenza n. 1825/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali di ammissione e non ammissione definitiva alle agevolazioni e di concessione definitiva dei contributi, nella parte in cui hanno dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente per la mancata indicazione del numero della scheda DNSH nell’allegato 3

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa partecipante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato all’Avviso pubblico per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria, dichiarando di impegnarsi a rispettare il principio DNSH e di aver preso visione di tutte le schede di verifica applicabili. L’amministrazione aveva dichiarato inammissibile la domanda perché non era stato indicato il numero della scheda al punto 2 dell’allegato 3. La società ha dedotto, in primo luogo, di aver rispettato la lex specialis, che richiedeva l’impegno al rispetto del DNSH e non l’indicazione numerica della scheda, e di aver comunque dichiarato di aver preso visione di tutte quelle pertinenti. In secondo luogo, ha contestato la natura meramente formale dell’irregolarità e invocato il principio di massima partecipazione e la sanabilità della dichiarazione. FINCALABRA ha sostenuto che l’indicazione numerica fosse necessaria per verificare la coerenza del progetto e che il soccorso istruttorio fosse incompatibile con una procedura a sportello. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, rilevando che la procedura era stata avviata con un avviso regionale e finanziata nell’ambito del programma PR Calabria FESR-FSE 2021/2027. Nel merito ha accolto il ricorso: l’avviso richiedeva espressamente l’impegno a rispettare il principio DNSH, mentre la dichiarazione di presa visione delle schede era contenuta nel modulo e la ricorrente non l’aveva omessa, avendo dichiarato di aver preso visione di tutte quelle applicabili. L’esclusione è stata quindi ritenuta formalistica, poiché la mancata indicazione del numero non pregiudicava l’interesse concretamente tutelato né impediva i controlli ambientali in fase di esecuzione; tali controlli non erano vincolati dalla dichiarazione resa in domanda. I provvedimenti impugnati sono stati annullati nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il TAR ha inoltre precisato che non poteva tenere conto della memoria e dei documenti depositati tardivamente dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4.4, comma 1, lett. r), dell’Avviso pubblico

    Si deve notare, in primo luogo, che l’Avviso Pubblico richiede espressamente soltanto l’assunzione dell’impegno a conformarsi al principio DNSH.

    La lex specialis imponeva l’assunzione dell’impegno al rispetto del DNSH; l’indicazione numerica della scheda non costituiva, secondo il TAR, un requisito la cui omissione comportasse l’inammissibilità.

  • art. 17 Regolamento (UE) 2020/852

    Tale modello prevede l’assunzione dell’impegno “di rispettare, in particolare, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e in tal senso a prevedere che saranno escluse le attività di cui al seguente elenco: I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; II. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; IV. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente”).

    La disposizione è richiamata quale parametro sostanziale del principio DNSH, al cui rispetto la partecipante doveva impegnarsi. La decisione distingue tale impegno dall’indicazione formale del numero della scheda di verifica.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2021/241

    Tale modello prevede l’assunzione dell’impegno “di rispettare, in particolare, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e in tal senso a prevedere che saranno escluse le attività di cui al seguente elenco: I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; II. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; IV. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente”).

    Il principio DNSH è considerato tra i principi orizzontali da rispettare nell’ambito dell’intervento finanziato; la controversia riguarda la sufficienza della dichiarazione resa in domanda e non la conformità sostanziale del progetto al principio.

Massime di principio

  • Nelle procedure pubbliche, il controllo della documentazione deve essere sostanziale e funzionale all’interesse concretamente tutelato dalla prescrizione, e non risolversi in una ricerca formalistica dell’errore.
  • Quando la lex specialis richiede espressamente l’assunzione di un impegno sostanziale, l’amministrazione non può disporre l’esclusione per l’omessa indicazione di un dato presente solo nel modulo, se il partecipante ha comunque reso una dichiarazione idonea a dimostrare la consapevolezza degli obblighi applicabili e l’omissione non pregiudica l’interesse pubblico tutelato.
  • In assenza della lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, le irregolarità formali della documentazione devono essere valutate alla luce del favor participationis e dei principi di semplificazione e di divieto di aggravamento degli oneri burocratici.
  • L’omessa indicazione in domanda della scheda ambientale pertinente non impedisce né vincola i successivi controlli di conformità del progetto svolti dall’amministrazione nella fase di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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