Sentenza del 23/10/2023 n. 29320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso delle imposte versate per gli anni 2013-2016 sulle plusvalenze derivanti dall'investimento di somme depositate su conto presso Fineco Bank S.p.A. e sul recupero di imposte pagate in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera in relazione ai dividendi percepiti da O.M.S. S.p.A.; l'Amministrazione non ha rimborsato (silenzio-rifiuto) e ha eccepito, tra l'altro, la mancata prova che tali redditi fossero stati dichiarati o effettivamente tassati in Svizzera e, per l'anno 2013, la presunta decadenza della domanda di rimborso ai sensi del D.P.R. n.602/1973 art.38.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (vizio di motivazione) e accolto il secondo motivo di ricorso (errata applicazione della Convenzione Italia-Svizzera). Il Collegio ha affermato che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni convenzionali (in particolare l'art.10 sulla tassazione dei dividendi), è sufficiente dimostrare la residenza fiscale e la soggezione alla potestà impositiva principale dello Stato contraente (Svizzera) — cioè la potenziale responsabilità fiscale illimitata nello Stato di residenza — indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta o dalla prova che i singoli redditi siano stati dichiarati in concreto. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, l'accoglimento dei ricorsi originari della ricorrente. L'eccezione di decadenza relativa al 2013 è stata disattesa alla stregua della giurisprudenza che esclude l'applicabilità del termine decadenziale dell'art.38 D.P.R. 602/1973 alle istanze fondate su disposizioni convenzionali come l'art.10; tali istanze seguono il termine di prescrizione ordinario (art.2946 c.c.). Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni
firmata 9 marzo 1976, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943; artt. 1, 4, 10, 29
L'art.10 (dividendi) e le disposizioni sulla residenza devono intendersi nel senso che la condizione "subject to tax" si realizza con la sola esistenza della potestà impositiva principale nello Stato di residenza (potenziale soggezione a tassazione illimitata), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale o dalla prova che i singoli redditi siano stati dichiarati.
D.P.R. n. 602 del 1973
Il termine decadenziale previsto dall'art.38 D.P.R. 602/1973 non è applicabile, secondo consolidata giurisprudenza, alle istanze fondate sui meccanismi di pagamento/compensazione previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (in particolare in materia di dividendi), le quali seguono il termine di prescrizione ordinario.
Codice civile
Si applica il termine di prescrizione ordinario previsto dall'art.2946 c.c. per le istanze di rimborso basate su diritti derivanti da Convenzioni internazionali come l'art.10.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
sentenza 19 novembre 2009, n. 540
Conferma l'orientamento secondo cui, in materia di dividendi, la nozione di "subject to tax" deve essere interpretata in termini di potenziale soggezione all'imposizione nello Stato di residenza, senza richiedere l'effettivo pagamento dell'imposta.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni convenzionali (es. riduzione o esclusione della ritenuta sui dividendi) è sufficiente provare la residenza fiscale nello Stato contraente e la soggezione alla potestà impositiva principale di quello Stato (potenziale tassazione illimitata), senza obbligo di dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta sugli specifici redditi.
- Un certificato rilasciato dall'amministrazione fiscale estera attestante la residenza e la soggezione alle imposte locali è, di norma, idoneo a far valere la condizione "subject to tax" ai fini convenzionali; l'Amministrazione finanziaria italiana non può rifiutare automaticamente il beneficio convenzionale richiedendo la prova della concreta dichiarazione o imposizione di ciascun singolo reddito all'estero.
- Le domande di rimborso fondate su disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione (in particolare art.10 relativo ai dividendi) non sono automaticamente soggette al termine decadenziale dell'art.38 D.P.R. 602/1973; per tali istanze si applica il termine di prescrizione ordinario (art.2946 c.c.), salvo diversa specifica disposizione.
- Pur essendo sufficiente la prova della residenza e della potenziale soggezione a tassazione, è prudente allegare tutta la documentazione utile (certificato di residenza fiscale estera, dichiarazioni fiscali estere se disponibili, attestazioni bancarie delle operazioni) per ridurre il rischio di contestazioni formali e accelerare l'accoglimento della domanda.
- In caso di diniego amministrativo o silenzio-rifiuto, è opportuno impugnare la decisione nei termini e, in caso di rigetto in primo e secondo grado, valutare ricorso per cassazione fondato sulla corretta interpretazione delle Convenzioni e sulla giurisprudenza consolidata che riconosce la sufficienza della soggezione potenziale allo Stato estero.
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