Cassazione Penale, Sentenza n. 39642/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita in relazione a un'indagine su associazione finalizzata al narcotraffico; il ricorrente era stato poi definitivamente assolto. Il ricorso censura l'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato l'indennizzo sostenendo l'esistenza di una condotta ostativa (colpa grave) basata sugli stessi elementi indiziari che avevano giustificato la misura cautelare, senza fornire adeguata motivazione e senza considerare che quegli elementi erano stati ritenuti strutturalmente insufficienti dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale ha confuso la valutazione della gravità indiziaria ai fini cautelari con la verifica ex post della sussistenza di una condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., e che non può escludersi il diritto all'indennizzo sulla base di fatti esclusi o non provati in sede di cognizione. È stato inoltre richiamato che, nella fattispecie di "ingiustizia formale" (annullamento della custodia per diversa valutazione degli stessi elementi), non può essere attribuita all'imputato efficacia causale della misura cautelare; la Corte d'appello dovrà anche regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma esclude il diritto all'equa riparazione quando il danneggiato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; tale responsabilità richiede comportamenti specifici e il relativo nesso causale dimostrabile con dati di fatto certi.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la gravità indiziaria necessaria per l'adozione di misure cautelari; la valutazione ex ante della gravità indiziaria non coincide con la valutazione ex post della colpa ostativa ai fini dell'indennizzo.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui la condizione ostativa opera anche quando le misure siano disposte in difetto delle condizioni di applicabilità, ma non può essere applicata se l'insussistenza ab origine delle condizioni è accertata sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare per una diversa valutazione; in tal caso è preclusa l'attribuzione di efficacia causale all'imputato.
Sez. U n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e giurisprudenza successiva
Occorre che il giudice della riparazione fondi la decisione su elementi "accertati o non negati"; è vietato basare l'esclusione dell'indennizzo su valutazioni congetturali o su fatti definitivamente esclusi dalla giudice di cognizione.
Massime di principio
- Per escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione è necessario provare dolo o colpa grave con elementi di fatto certi e con nesso causale tra il comportamento e la misura cautelare.
- La valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'adozione della misura cautelare (art. 273 c.p.p.) è distinta dalla verifica ex post della condotta ostativa ai fini dell'art. 314 c.p.p.; non si possono confondere i due piani.
- Non si può negare l'indennizzo sulla base di comportamenti o fatti che siano stati esclusi o non provati nella sentenza assolutoria: la decisione del giudice della cognizione fa da presupposto per il giudizio di riparazione.
- Nelle ipotesi di "ingiustizia formale" (annullamento della misura per diversa valutazione degli stessi elementi), non è possibile attribuire all'imputato l'efficacia causale della custodia cautelare, quindi non sussiste la condizione ostativa per l'indennizzo.
- Se il giudice della riparazione intende escludere l'indennizzo, deve motivare sulla base di dati processuali concreti, non su mere congetture o sul riuso degli stessi indizi che sono stati ritenuti insufficienti a fondare la misura in sede di cognizione.
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