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Ordinanza

Ordinanza n. 1590/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Graduatoria Finale Regione Sicilia concernente il concorso selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, di cui 165 per la direzione regionale della Sicilia, con profilo giuridico-tributario indetto dall'Agenzia delle Entrate con bando prot. n. 290773/2025 del 11 Luglio 2025, pubblicata in data 27 Novembre 2025 sul Portale unico del reclutamento, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti alla procedura (Portale www.inpa.gov.it) nella parte in cui il ricorrente è stato collocato alla posizione n. 369 della DR regione Sicilia tra gli idonei non vincitori con punteggio di 24,50 invece che in una posizione utile dalla 119 e seguenti con punteggio di 25,50 dovuto sulla base dell'esito della prova scritta; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale e nella specie dei quesiti n. 4 e 21 somministrati al ricorrente e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di + punti 1 e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 25,50;

Giustizia amministrativa202601726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale regionale del concorso per l'assunzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui il candidato è collocato tra gli idonei non vincitori con punteggio inferiore a quello asseritamente spettante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, contestando la propria collocazione nella graduatoria della Direzione regionale Sicilia alla posizione 369, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 24,50. Ha dedotto l'erroneità dei quesiti n. 4 e 21 della prova scritta e ha chiesto l'attribuzione di un ulteriore punto complessivo, con rideterminazione del punteggio a 25,50 e conseguente collocazione in posizione utile. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati e domanda di condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il controinteressato individualmente indicato non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur riservando alla fase di merito ogni valutazione sui profili critici in rito e senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle contestazioni relative ai quesiti e al punteggio, ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora: il pregiudizio denunciato non è apparso grave e irreparabile, poiché un eventuale accoglimento del ricorso potrà comportare l'adozione dei provvedimenti conseguenti in materia di immissione in ruolo e ricostruzione della carriera. Il Collegio ha considerato anche le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio amministrativo. In vista della decisione di merito, ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Data l'elevata numerosità dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche nel portale della Direzione regionale interessata, secondo le modalità indicate in motivazione. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza di sospensione è stata esaminata e respinta per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di condanna proposta dal ricorrente, senza che la relativa fondatezza sia stata esaminata nella fase cautelare.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dalla decisione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione degli adempimenti disposti per l'integrazione del contraddittorio e la mancata prova della notificazione comportano l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dalla collocazione in una graduatoria concorsuale non presenta carattere di gravità e irreparabilità quando l'eventuale accoglimento del ricorso consenta successivamente l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera dell'interessato.
  • La valutazione cautelare deve tenere conto, oltre che della posizione del ricorrente, delle esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico.
  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nell'individuazione dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo contenuti e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L'inosservanza del termine perentorio fissato per la notificazione per pubblici proclami o del successivo termine per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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