Cassazione Civile, Ordinanza n. 06795/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
Alcuni risparmiatori avevano sottoscritto quattro polizze assicurative "Life Energy" presso una sub-agenzia collegata a un agente generale; dopo aver appreso che il sub-agente era coinvolto in una truffa, agivano per ottenere, in via principale, l'accertamento della nullità delle polizze e la condanna della compagnia alla restituzione del capitale indicato nei contratti, con accessori; in subordine, chiedevano il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale nei confronti del sub-agente, dell'agente generale e della compagnia. In appello la compagnia aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con esclusione della riferibilità delle polizze alla compagnia e negazione della responsabilità di quest'ultima. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe errato: nel ritenere false e non imputabili alla compagnia le polizze, nonostante l'uso di modulistica, logo e insegne della compagnia e la mancata contestazione delle firme dell'agente; nell'escludere la responsabilità della compagnia e l'apparenza del diritto per il solo fatto che il rapporto fosse di sub-agenzia; nel negare la prova del danno non patrimoniale e nel non riconoscere le spese di costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi, terzo e quarto motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la configurabilità dell'apparenza del diritto e, quindi, la possibile imputazione alla compagnia delle polizze stipulate dal sub-agente, alla luce degli elementi oggettivi di affidamento dei terzi e della necessaria tutela dell'incolpevole affidamento. Ha invece ritenuto assorbito il secondo motivo; infondato il quinto, relativo al danno non patrimoniale, per difetto di specifica allegazione del pregiudizio; e inammissibile il sesto, relativo alle spese di parte civile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro sulla valutazione delle prove e sulla contestazione della falsità dei documenti
art. 215 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al disconoscimento dei documenti
art. 31 TUIF 58/98
invocato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità della società d'intermediazione per i danni causati dai promotori
art. 2043 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità aquiliana del sub-agente per la truffa
art. 2049 c.c.
ritenuto norma centrale: la responsabilità indiretta del preponente/compagnia postula un nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto illecito; è irrilevante che il preposto abbia ecceduto i limiti o agito con dolo personale, se la condotta è stata agevolata dall'inserimento nell'organizzazione e dall'apparenza creata
art. 116 c.p.c.
richiamato anche per la valutazione della prova documentale sulla firma dell'agente
art. 2697 c.c.
richiamato sia per la prova della responsabilità e dei fatti costitutivi sia, con riferimento al danno non patrimoniale, per affermare che il pregiudizio deve essere allegato e provato
art. 1226 c.c.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale
art. 2059 c.c.
il danno non patrimoniale è risarcibile solo a fronte di un pregiudizio effettivo; non è in re ipsa
art. 185 c.p.
consente il risarcimento del danno non patrimoniale da fatto astrattamente previsto come reato, ma non esonera dalla prova del pregiudizio
art. 1393 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello come norma che attribuisce al terzo la facoltà, e non l'obbligo, di verificare i poteri del rappresentante
art. 622 c.p.p.
richiamato in tema di rinvio per le spese di parte civile nel caso di patteggiamento
artt. 118 e 119 del codice delle assicurazioni private
richiamati dai ricorrenti a sostegno della responsabilità dell'impresa assicurativa per gli intermediari incaricati
Massime di principio
- La responsabilità della compagnia assicurativa per il fatto illecito del sub-agente o agente può configurarsi quando l'attività svolta abbia reso possibile o agevolato la commissione dell'illecito, secondo un nesso di occasionalità necessaria, indipendentemente dal superamento dei limiti dell'incarico o dal dolo del preposto.
- Ai fini dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo non è decisivo il solo dato formale del rapporto interno tra preponente e sub-agente; occorre verificare se elementi esteriori, come modulistica, logo, insegne e modalità operative, abbiano oggettivamente ingenerato un affidamento incolpevole sulla riferibilità dell'operazione alla compagnia.
- L'esclusione della responsabilità del preponente non può fondarsi in modo apodittico sulla natura di sub-agenzia del rapporto, se gli elementi di fatto mostrano un inserimento del soggetto nell'organizzazione della compagnia tale da rendere prevedibile l'affidamento dei terzi.
- Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa: anche quando il fatto sia astrattamente reato, il danneggiato deve allegare e provare uno specifico pregiudizio effettivamente subito.
- In presenza di censure di violazione di legge, il ricorrente deve indicare con argomentazioni specifiche il contrasto tra la decisione impugnata e le norme o i principi giurisprudenziali richiamati; altrimenti il motivo è inammissibile.
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