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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30825/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di accertamento, proposta dal coniuge superstite nei confronti di alcuni eredi del de cuius, volta a far dichiarare che un appartamento con giardino e cantina, assegnato dalla cooperativa edilizia al marito, appartenesse per metà alla moglie in quanto acquistato in costanza di matrimonio e quindi caduto in comunione legale. L'attrice sosteneva che il testamento olografo del coniuge, nella parte in cui disponeva dell'intero bene, fosse nullo per la quota di sua spettanza e chiedeva la divisione dell'asse ereditario. Il Tribunale aveva accolto la tesi della comunione legale e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il trasferimento della proprietà si fosse perfezionato solo nel 1990, con il nulla osta del Provveditorato e il rogito di trasferimento, non già con il verbale di assegnazione del 1973. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 139 del T.U. n. 1165/1938, sostenendo che l'assegnazione del 1973 avrebbe già comportato il trasferimento della proprietà al de cuius, in considerazione della pregressa agibilità e collaudo dell'immobile, dell'approvazione della ripartizione delle spese e dell'estinzione del mutuo della cooperativa, con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che l'impugnazione non era stata notificata a tutti i litisconsorti necessari del giudizio di scioglimento della comunione, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito del motivo, ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale disciplinate dal T.U. n. 1165/1938, l'assegnazione del socio attribuisce soltanto un diritto di godimento e non produce trasferimento immediato della proprietà, che si perfeziona solo con la stipula del contratto individuale di mutuo e del conseguente atto di trasferimento, nella specie avvenuti nel 1990. Ne è derivato che il bene, essendo stato acquistato dopo il matrimonio, ricadeva correttamente nella comunione legale. La Corte ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 T.U. n. 1165/1938

    l'assegnazione dell'alloggio al socio di cooperativa edilizia non trasferisce da sola la proprietà, ma genera un rapporto obbligatorio o di godimento; il trasferimento dominicale si perfeziona solo nella fase successiva del procedimento.

  • art. 139 T.U. n. 1165/1938

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del trasferimento anticipato, ma la Corte ha aderito all'orientamento opposto sul momento dell'acquisto della proprietà.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione del principio di ragionevole durata del processo, per giustificare la scelta di non disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 13 CEDU

    richiamato insieme all'art. 6 CEDU per il principio di effettività della tutela e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad alloggi di cooperative edilizie a contributo pubblico, l'assegnazione del bene al socio non equivale, di per sé, a trasferimento della proprietà, ma attribuisce solo una posizione di godimento e di credito verso la cooperativa fino alla stipula del successivo atto traslativo.
  • Ai fini della ricostruzione della comunione legale tra coniugi, il momento rilevante per stabilire se un immobile sia comune è quello del perfezionamento dell'acquisto dominicale, non quello della mera assegnazione o prenotazione dell'alloggio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato senza addurre argomenti idonei a mutarlo.
  • Nei giudizi di scioglimento di comunione la partecipazione di tutti i condividenti costituisce litisconsorzio necessario anche in cassazione, ma l'integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso sia comunque manifestamente inammissibile e l'adempimento si tradurrebbe in attività processuale inutile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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