Cassazione Penale, Sentenza n. 04435/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pezzullo ha impugnato la condanna per riciclaggio di un'autovettura provento di furto, contestando: 1) travisamento della prova e carenza di collegamento fra il telaio rinvenuto e l'auto provento di furto; possibilità che parti provenissero da una terza vettura; erronea valutazione della disponibilità del veicolo (sostiene che fosse in uso ad Augusto Cicatelli); 2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo (dolo) del riciclaggio e illegittimità della valorizzazione del silenzio e dei recapiti falsi; 3) errata qualificazione del fatto (sostiene che si tratti di favoreggiamento o ricettazione, non di riciclaggio); 4) vizi procedurali per mancata apertura del dibattimento in primo grado e per mancato esame dell'imputato in appello; 5) illegittimo riconoscimento della recidiva senza valutazione individualizzata; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per motivi non consentiti in cassazione. In sintesi: - il primo motivo è stato ritenuto mera richiesta di rivalutazione del merito (censura non sindacabile in cassazione); la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulle evidenze (targa, motore incompatibile, numero di telaio alterato, anomalie delle centraline, recapiti inesistenti e presenza del Pezzullo al sequestro); - le censure sull'elemento soggettivo sono inammissibili perché anch'esse mirano al merito e non superano la soglia di specificità richiesta; - la qualificazione come riciclaggio è stata confermata in quanto il giudice di merito ha ritenuto provata la continuità della disponibilità del bene e l'assenza di elementi di partecipazione al furto; - le doglianze procedurali (mancata apertura dibattimento, mancato esame dell'imputato) sono inammissibili perché non dedotte regolarmente in appello o perché la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; - il riconoscimento della recidiva semplice e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati; - è stata inoltre dichiarata inammissibile la censura relativa all'attenuante di cui all'art. 648-bis comma 4 perché inapplicabile al furto di autovettura (reato con pena massima superiore a cinque anni). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La norma è stata applicata per qualificare le condotte di sostituzione di telaio, targa, centralina e cambio come operazioni idonee a ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa; la Corte ritiene provata la consapevolezza e la volontà di partecipare a tali operazioni
art. 648-bis comma 4 cod. pen. (ipotesi attenuata)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante speciale richiamando il criterio soggettivo-oggettivo della norma: l'attenuante opera solo se il reato presupposto è punito con pena massima nel minimo fino a cinque anni, condizione non sussistente per il furto dell'autovettura
art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (furto - riferimento alla pena)
Utilizzato come termine di confronto per escludere l'attenuante di cui sopra: il furto di autovettura è considerato reato con pena massima superiore a cinque anni
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Richiama il principio della preclusione delle censure non dedotte regolarmente in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi non tempestivamente o correttamente proposti in appello
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulle formalità e sull'ammissione dell'esame dell'imputato; la Corte ha ritenuto non rilevanti le doglianze non adeguatamente dedotte e non in grado di surrogare valutazioni di merito
artt. 494, 495 e 546 comma 1 cod. proc. pen.
Norme processuali menzionate nella censura di nullità attinente alla regolarità del dibattimento; la Corte ha ritenuto le doglianze improprie e non preventivamente e correttamente dedotte
ex art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile strumento per ammissione d'ufficio di prove; la Corte ha osservato che la difesa non ha sollecitato l'ammissione di tale esame in appello
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le questioni di valutazione probatoria ben motivate dal giudice di merito sono insindacabili se non emergono vizi logici o giuridici rilevanti
- Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica (es. riciclaggio vs ricettazione/favoreggiamento) è necessario dimostrare elementi nuovi o vizi di motivazione rilevanti; la mera alternativa interpretativa non basta
- Le doglianze procedurali che non siano state dedotte in modo rituale e tempestivo nel grado precedente possono essere dichiarate inammissibili per preclusione processuale
- Il silenzio dell'imputato e circostanze come l'uso di recapiti falsi e la presenza al luogo del sequestro possono essere valorizzati dal giudice di merito come indici del dolo, salvo prova contraria specifica
- Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti al profilo di pervicacia; tuttavia la valutazione rimane di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
- Le attenuanti generiche devono essere specificamente richieste e motivate; il diniego è giustificato se non emergono elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore
- L'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis comma 4 è applicabile solo se il reato presupposto ha pena massima nel massimo non superiore a cinque anni: verificare sempre la pena del reato presupposto prima di invocarla
- Quando si impugna una sentenza in cassazione è essenziale formulare motivi che colpiscano vizi di diritto o macroscopici vizi logici nella motivazione, e non semplici divergenze valutative
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