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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26523/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di differenze tariffarie relative a prestazioni di ricovero/riabilitative rese nell'anno 1995 nell'ambito del SSN. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che il credito fosse insussistente perché le prestazioni sarebbero state rese in difetto di un valido accordo scritto e che, comunque, il titolo monitorio si fondasse sull'erronea pretesa efficacia ultra partes del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere regionali che avevano determinato le tariffe. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello la struttura sanitaria dedusse, in sostanza, la violazione della disciplina ratione temporis applicabile al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento provvisorio, sostenendo che la forma scritta fosse in realtà rispettata dalla convenzione originaria e che, quindi, le prestazioni fossero dovute a tariffa. In cassazione propose un unico motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 7, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato il diritto al compenso ritenendo mancante il contratto scritto, mentre il rapporto sarebbe stato regolato dalla convenzione già esistente e dall'accreditamento provvisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio la struttura privata già convenzionata deve stipulare uno specifico contratto scritto con la ASL competente; solo tale contratto disciplina tariffe, eventuali regressioni tariffarie, limiti quantitativi e obbligo dell'ente di pagare le prestazioni effettivamente rese. In assenza di tale titolo contrattuale, correttamente la Corte d'appello ha escluso il diritto della struttura a pretendere le differenze di corrispettivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del rapporto tra struttura privata e amministrazione sanitaria nella fase di accreditamento.

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 7

    norma ritenuta dalla Corte incompatibile con la tesi della ricorrente, poiché impone comunque la stipula di un apposito contratto scritto anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio.

  • d.lgs. n. 517 del 1993

    richiamato dalla ricorrente quale fonte di modifica della disciplina dell'accreditamento e del rapporto con le strutture convenzionate.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7

    citata dalla ricorrente nel quadro delle integrazioni normative al sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    indica il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture sanitarie private già convenzionate, il diritto al pagamento delle prestazioni rese per conto del SSN presuppone la stipula di un apposito contratto scritto con la ASL competente; la sola convenzione preesistente non basta a fondare il credito.
  • La forma scritta richiesta dalla disciplina del rapporto con la pubblica amministrazione non può essere surrogata da comportamenti concludenti o da una mera prosecuzione di fatto delle prestazioni in regime di accreditamento.
  • Il contratto tra struttura accreditata e amministrazione sanitaria rileva non solo come titolo del credito, ma anche come strumento di determinazione di tariffe, regressioni tariffarie, limiti quantitativi e modalità di pagamento; in mancanza del titolo, non sono esigibili differenze di corrispettivo ulteriori rispetto agli importi già corrisposti.
  • Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato sulla necessità del contratto scritto nel sistema dell'accreditamento, la censura per violazione di legge è infondata se non introduce argomenti idonei a superare quel principio.
  • rami":["Contratti"],"materie":["Compravendita"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza"]}]} ```json END```]}]}}]}```>}]}>}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}.**`}***}`}]]}]}

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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