Cassazione Penale, Sentenza n. 12225/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. L'errore consisteva nel ritenere tale aggravante riferita al misuratore (contatore) — considerato bene privato — anziché all'energia elettrica sottratta, che invece costituisce oggetto del reato e può essere funzionalmente collegata a un pubblico servizio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice di merito aveva misconosciuto la corretta ricostruzione dell'imputazione: l'oggetto del furto è l'energia elettrica e, in mancanza di specificazioni contrarie nell'imputazione, l'aggravante per 'cosa destinata a pubblico servizio' va riferita all'oggetto del reato (l'energia). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre chiarito l'applicazione temporale della legge n. 114/2024 (modifica dell'art. 593 c.p.p.), precisando che, essendo la sentenza di primo grado posteriore all'entrata in vigore della legge, il pubblico ministero non poteva appellare contro proscioglimenti per taluni reati e che il ricorso per cassazione era il rimedio esperibile; ciò ha comportato che il rinvio dovesse essere al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ma in diversa composizione) e non al giudice d'appello
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Individua il reato di furto; nella fattispecie l'oggetto del furto è stato ritenuto l'energia elettrica, non il contatore
art. 625 cod. pen., n. 2
Aggravante per aver commesso il fatto con violenza sulle cose (qui: manomissione del misuratore), correttamente contestata dal pubblico ministero e descritta nell'imputazione
art. 625 cod. pen., n. 7
Aggravante che opera quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio o pubblica utilità; la Corte ha interpretato che, se l'oggetto del reato è l'energia elettrica, l'aggravante deve riferirsi all'energia quale bene funzionalmente connesso all'erogazione di un pubblico servizio
legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593 c.p.p.)
«il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»
Ha cambiato il regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime alla sentenza impugnata, essendo la pronuncia successiva all'entrata in vigore della legge
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
«il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»
Applicato ratione temporis: limita l'impugnabilità in appello da parte del PM per determinate sentenze di proscioglimento; nel caso concreto ha reso il ricorso per cassazione l'unico rimedio del PM
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro per l'applicabilità della nuova limitazione dell'impugnazione del PM; la Corte ha fatto riferimento a queste disposizioni nell'individuare i casi di inappellabilità
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma ordinaria che prevede il rinvio al giudice d'appello in caso di annullamento con rinvio per ricorso immediato in cassazione; la Corte ha precisato però che, per effetto del nuovo regime (che escludeva l'appello del PM), il rinvio doveva essere al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica, e non al giudice d'appello
Massime di principio
- Quando l'imputazione indica come oggetto del furto una quantità o una forma di energia (es. energia elettrica), l'aggravante relativa alla 'cosa destinata a pubblico servizio' va riferita a tale oggetto, se ne ricorre il nesso funzionale con l'erogazione di un servizio pubblico
- La menzione del misuratore o del contatore nell'imputazione può riguardare la modalità (es. manomissione) e non necessariamente l'oggetto materiale del furto; il giudice non deve automaticamente trasferire l'aggravante al contatore se l'oggetto del reato è diversamente descritto
- Se l'aggravante contestata è essenziale per la procedibilità d'ufficio (trasformando un reato querelabile in procedibile d'ufficio), un errato accertamento in tal senso può incidere sulla regolarità del proscioglimento e costituisce motivo fondato di impugnazione in Cassazione
- In presenza di modifiche legislative sul regime di impugnazione (principio 'tempus regit actum'), occorre verificare quale normativa era vigente al momento della pronuncia impugnata per determinare i rimedi esperibili (appello vs. cassazione) e l'organo competente al rinvio
- In caso di annullamento con rinvio dopo che il PM ha esperito solo il ricorso per cassazione (perché l'appello non era esperibile), il rinvio può essere disposto al medesimo giudice di primo grado in diversa composizione anziché al giudice d'appello
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