Cassazione Civile, Ordinanza n. 25044/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Due titolari di otto buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi tra il 1987 e il 1998, avevano ottenuto alla scadenza il rimborso di euro 36.961,11, chiedendo il pagamento di un'ulteriore somma di euro 4.867,99 sulla base degli importi fissi bimestrali indicati sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, liquidando euro 4.928,00 oltre interessi, e il Tribunale aveva confermato la decisione. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della disciplina fiscale sugli interessi dei buoni postali, in particolare del D.L. n. 556/1986, del D.P.R. n. 602/1973, del D.Lgs. n. 239/1996 e del D.M. 23 giugno 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che la ritenuta fiscale del 12,50% dovesse applicarsi secondo il criterio di competenza, annualmente sugli interessi maturati e capitalizzati, anche se non materialmente riscossi, e non soltanto al momento del rimborso finale. Ha inoltre dedotto che il D.M. 23 giugno 1997 fosse coerente con la normativa primaria e idoneo a integrare automaticamente il contenuto del rapporto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., prevalendo sul diverso importo nominale risultante dalla stampigliatura dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale, che aveva considerato il D.M. 23 giugno 1997 in contrasto con la normativa primaria e aveva applicato la ritenuta fiscale soltanto al momento della riscossione finale. Secondo la Corte, per i buoni delle serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, la tassazione segue il criterio di competenza: gli interessi maturati devono essere assoggettati annualmente alla ritenuta del 12,50% e capitalizzati al netto dell'imposta, almeno per i primi venti anni. Anche per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno deve essere corrisposto l'importo risultante dall'applicazione del regime fiscale, pur se diverso dall'importo assoluto stampigliato sul retro dei buoni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 556/1986
Ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, nella misura del 12,50% per i titoli emessi nel periodo rilevante.
L. n. 759/1986
Ha convertito il D.L. n. 556/1986.
D.P.R. n. 602/1973
art. 3, comma 2, lettere d) e f)
Le ritenute alla fonte si applicano ai redditi maturati nel periodo d'imposta anche se non ancora corrisposti; tale previsione fonda l'applicazione della tassazione secondo il criterio di competenza.
D.Lgs. n. 239/1996
art. 2, comma 3, e art. 3, comma 9
Ha sostituito la ritenuta con l'imposta sostitutiva, mantenendo l'aliquota del 12,50%, e ha previsto modalità applicative demandate alla disciplina ministeriale.
D.M. 23 giugno 1997
Per i buoni delle serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, prevede la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni; la Corte lo considera coerente con la normativa primaria.
art. 1339 c.c.
La disciplina normativa e regolamentare applicabile ai buoni postali può integrare automaticamente il contenuto del rapporto, anche incidendo sulle condizioni risultanti dalla stampigliatura del titolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato indicato quale parametro processuale della denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Gli interessi dei buoni fruttiferi postali devono essere assoggettati alla ritenuta fiscale secondo il criterio di competenza, cioè in relazione alla loro maturazione nel periodo d'imposta, anche quando non siano stati materialmente riscossi.
- Quando gli interessi maturati vengono capitalizzati, la ritenuta fiscale deve essere applicata a ciascuna capitalizzazione annuale e il capitale deve essere incrementato soltanto dell'importo netto d'imposta.
- La disciplina ministeriale emanata in attuazione della normativa primaria può integrare automaticamente il rapporto relativo ai buoni fruttiferi postali e prevalere, quanto agli effetti fiscali e al calcolo del montante, sull'importo assoluto stampigliato sul titolo.
- Per i buoni della serie Q emessi nel periodo interessato dalla disciplina fiscale sopravvenuta, nel calcolo del rimborso relativo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno deve essere applicato il regime fiscale vigente, anche se il risultato è inferiore all'importo nominale indicato sul retro del buono.
- La differenza tra l'importo stampigliato sul buono e quello corrisposto in applicazione della ritenuta fiscale non costituisce necessariamente una modifica unilaterale peggiorativa delle condizioni del titolo, quando deriva direttamente dall'applicazione della disciplina tributaria.
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