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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02559/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per gli anni 2011 e 2012, con recupero di maggiore IRES, IRAP e IVA ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio contestava che alcune sponsorizzazioni fatturate a favore di una società sportiva fossero inserite in un meccanismo fraudolento di operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo la fornitrice una "cartiera". La C.T.R. ha però confermato l’annullamento degli avvisi valorizzando: l’archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti, alcuni pagamenti tracciabili (bonifici e un assegno), e l’assenza di struttura e dipendenti della società sportiva, ritenendo tali elementi non decisivi e affermando che l’Agenzia non avesse dimostrato la mala fede della contribuente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e del principio del doppio binario penale-tributario, sostenendo che il decreto di archiviazione non impedisce l’accertamento tributario e non esclude gli indizi di frode; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme IVA e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., censurando l’erroneo riparto dell’onere probatorio sulla buona fede del cessionario/committente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la censura dell’Agenzia perché, una volta provati dall’Ufficio gli elementi indiziari tipici della cartiera e della frode, il giudice di merito non poteva attribuire valore decisivo al solo decreto di archiviazione penale, che è un mero indizio e non preclude la diversa valutazione del fatto nel giudizio tributario. Inoltre, la Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile; non bastano a tal fine la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente il recupero a tassazione sulla base di presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti; la CTR non poteva escludere l'accertamento solo per l'esito del procedimento penale.

  • artt. 19, 20 e 21 d.lgs. n. 74/2000

    richiamati per il principio del doppio binario tra giudizio penale e tributario, senza effetti preclusivi automatici del primo sul secondo.

  • artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. n. 633/1972

    disciplinano la detrazione e l'accertamento IVA; nelle operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza esigibile.

  • artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.

    regolano l'onere della prova e le presunzioni; il riparto probatorio non impone all'Ufficio di provare la mala fede in termini pieni, essendo sufficiente la dimostrazione indiziaria della frode e della consapevolezza del destinatario.

  • art. 408 ss. c.p.p.

    il decreto di archiviazione adottato nella fase penale non produce preclusioni nel giudizio civile/tributario e non impedisce una diversa qualificazione dei fatti.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa su elementi indiziari tipici della fittizietà del fornitore; una volta provati tali indizi, il contribuente deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile.
  • Il decreto di archiviazione del procedimento penale non vincola il giudice tributario e non esclude la possibilità di accertare autonomamente i fatti e di valutarli sulla base del materiale probatorio acquisito in sede penale.
  • La regolarità formale della contabilità e dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare la buona fede del cessionario o committente né a superare gli indizi di partecipazione a un meccanismo evasivo.
  • Nel processo tributario il giudice deve valutare unitariamente gli indizi di frode e non può isolare un singolo elemento, come l'archiviazione penale, per escludere la consapevolezza del contribuente quando risultino altri elementi sintomatici della cartiera.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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