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Sentenza

Sentenza n. 11056/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento Ministero dell’Interno, prot. n. 423 del 29 dicembre 2022 comunicato con prot. n. 56 del 3 gennaio 2023; - del verbale della commissione medica n. 230 del 20 dicembre 2022; - della scheda medica, della cartella clinica, dei referti e degli ulteriori accertamenti relativi al ricorrente, predisposti dalla commissione medica, nella parte in cui ne decretano l'inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall'iter selettivo; - di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente; - dell'art. 9 del bando e del regolamento nella parte in cui stabiliscono che il giudizio definitivo di non idoneità della commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, comporta l'esclusione dalla procedura; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente, nonché lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti l'atto ministeriale di approvazione delle graduatorie non appena pubblicato o depositato nel presente giudizio dall'amministrazione.

Giustizia amministrativa202305167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per accertata inidoneità psicofisica, fondata sul superamento del limite di massa grassa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già collocato nella graduatoria di un concorso per vigili del fuoco e convocato a seguito dello scorrimento, è stato dichiarato non idoneo dalla Commissione medica per una percentuale di massa grassa superiore al limite previsto dal bando e dalla normativa applicabile. Ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti, nonché violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. In particolare, ha contestato l’attendibilità della misurazione effettuata dalla Commissione, producendo una certificazione rilasciata da una struttura convenzionata con il servizio sanitario regionale, relativa a una visita svolta 39 giorni dopo, dalla quale risultava una percentuale di massa grassa entro i limiti. Ha inoltre dedotto di avere presentato istanza di accesso agli atti e richiesta di annullamento in autotutela senza ricevere riscontro. Nel corso del giudizio ha comunicato di avere superato gli accertamenti psicofisici in un successivo concorso per vigili del fuoco e di essere stato assunto, dichiarando così cessato l'interesse all'annullamento dell'esclusione, ma insistendo per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini del risarcimento della perdita di chance di assunzione anticipata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso in ogni sua domanda e istanza, confermando la legittimità dell'esclusione anche ai soli fini risarcitori. In via preliminare ha espunto la memoria di replica del ricorrente, ritenendola priva di giustificazione in documenti o memorie avversarie cui replicare. Nel merito ha qualificato le valutazioni delle Commissioni mediche concorsuali come espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e ha affermato che esse sono, per loro natura, irripetibili e infungibili, poiché devono garantire la par condicio mediante una valutazione svolta dallo stesso organo e riferita alla situazione del candidato nel momento della visita concorsuale. Tali valutazioni possono essere contestate solo mediante specifiche e oggettive circostanze idonee a porne in dubbio l'attendibilità. La certificazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente: era stata rilasciata da una struttura privata 39 giorni dopo l'accertamento concorsuale e riguardava un parametro, la massa grassa, suscettibile di modificarsi nel tempo; inoltre non era stata evidenziata una discrasia relativa a un parametro fisico tendenzialmente immodificabile, quale l'altezza. Neppure il successivo superamento degli accertamenti in un diverso concorso è stato ritenuto decisivo, essendo trascorso un periodo ancora più ampio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5 decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n. 163

    È richiamato quale base normativa per la nomina della Commissione medica incaricata degli accertamenti psicofisici concorsuali.

  • art. 9 del bando di concorso

    Prevede che il giudizio definitivo di non idoneità della Commissione medica comporti l'esclusione dalla procedura.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni dei requisiti psicofisici effettuate dalle Commissioni mediche concorsuali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa e, per garantire la par condicio, devono essere riferite alla situazione del candidato nel momento della visita effettuata dall'organo concorsuale competente.
  • Gli accertamenti psicofisici concorsuali hanno natura irripetibile e infungibile: la loro sostituzione con valutazioni successive di altri sanitari non è normalmente ammissibile, poiché comprometterebbe l'uniformità della valutazione tra i concorrenti.
  • Il giudizio di una Commissione medica concorsuale può essere messo in discussione soltanto mediante specifiche e oggettive circostanze idonee a far dubitare dell'attendibilità dell'esame svolto.
  • Una certificazione medica successiva all'accertamento concorsuale non dimostra di per sé l'erroneità del giudizio di inidoneità quando riguarda parametri fisici modificabili nel tempo; la sua rilevanza deve essere valutata considerando l'intervallo temporale e la natura del parametro esaminato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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