Adunanza generale n. 510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento di delegificazione, composto da due articoli, volto ad ampliare verso nord la circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. L’articolo 1 individua, mediante coordinate piane, i nuovi punti limite sulla costa e in mare relativi alle aree del demanio marittimo e agli antistanti specchi acquei; l’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. La richiesta riguarda anche la valutazione della documentazione di accompagnamento, compresa la richiesta di esenzione dall’AIR, la relazione tecnica, l’ATN e il rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla normativa vigente.
Il parere
La Sezione non formula rilievi nel merito delle disposizioni e rende parere favorevole. Segnala tuttavia che, in quanto regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e atto normativo a rilevanza esterna, lo schema deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con visto e registrazione, e il preambolo deve darne espressa menzione. Quanto all’esenzione dall’AIR, la Sezione prende atto della relativa indicazione nella relazione illustrativa e delle ragioni giustificative, ma osserva che, per il futuro, occorre fornire dati minimi a sostegno dell’assenza di costi di adeguamento, individuare i destinatari diretti e indiretti dell’intervento, non fondare esclusivamente l’assenza di oneri sulla clausola di invarianza finanziaria e valutare l’incidenza concorrenziale previa individuazione dei destinatari nel segmento dei servizi portuali interessato. Sono inoltre formulate tre correzioni di drafting al preambolo: eliminazione di una lettera errata dopo “Gazzetta Ufficiale”, inserimento della parola “legge” nel riferimento alla legge n. 84 e soppressione della locuzione “del Presidente del Consiglio” dopo “Sulla Proposta”.
Osservazioni
Controllo preventivo della Corte dei conti
Lo schema, pur rientrando nella tipologia dei regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ha natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna. Deve pertanto essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994; tale adempimento deve essere menzionato nel preambolo.
Esenzione dall’AIR - motivazione sui costi di adeguamento
L’affermazione circa l’assenza di costi di adeguamento, pur verosimile, dovrebbe essere accompagnata da una minima indicazione di dati idonei a supportare la valutazione effettuata ex ante.
Esenzione dall’AIR - individuazione dei destinatari
La relazione dovrebbe individuare gli effettivi destinatari diretti e indiretti dell’intervento, che non possono coincidere con i soli organi pubblici coinvolti nella formazione dell’atto, tanto più quando tali organi, come l’Autorità di sistema portuale, siano anche soggetti proponenti.
Esenzione dall’AIR - invarianza finanziaria
L’affermazione secondo cui l’attuazione della disciplina non comporta l’impiego di risorse pubbliche non può essere giustificata esclusivamente mediante la clausola di invarianza finanziaria, poiché tale clausola costituisce una previsione ordinaria degli atti regolamentari.
Esenzione dall’AIR - effetti concorrenziali
La valutazione sull’assenza di incidenza sugli assetti concorrenziali avrebbe dovuto essere preceduta dall’individuazione dei destinatari diretti e indiretti nel segmento territorialmente interessato dei servizi portuali.
Preambolo - quinto Visto
Dopo le parole “Gazzetta Ufficiale” deve essere eliminata la lettera “ì”.
Preambolo - riferimento alla legge n. 84
Nel Considerato, tra le parole “della” e “n. 84”, deve essere inserita la parola “legge”.
Preambolo - formula sulla proposta
Dopo le parole “Sulla Proposta” deve essere soppressa la locuzione “del Presidente del Consiglio”, non prevista dalla base normativa.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, l. 400/1988
regolamento di delegificazione
Costituisce la base normativa per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica volto a modificare i limiti territoriali dell’Autorità di sistema portuale.
art. 17, comma 4, l. 400/1988
Rileva ai fini della natura regolamentare dello schema e della conseguente sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti.
art. 6, comma 15, l. 84/1994
Prevede che i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale possano essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere della Conferenza unificata.
art. 7, d.lgs. 169/2016
Ha introdotto nell’articolo 6 della legge n. 84/1994 il comma 15, che disciplina la modifica dei limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale.
art. 3, comma 1, lettera c), l. 20/1994
Mantiene il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna, tra i quali rientra lo schema esaminato.
art. 7, commi 1 e 6, d.P.C.m. 169/2017
Disciplina la richiesta di esenzione dall’AIR e richiede che la relazione illustrativa dia conto dell’esenzione e delle relative ragioni giustificative.
art. 17, comma 3, l. 196/2009
È richiamato quale fondamento della verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.
art. 8, d.lgs. 281/1997
Prevede la Conferenza unificata, il cui parere favorevole è richiesto nel procedimento di modifica dei limiti territoriali dell’Autorità di sistema portuale.
Massime di principio
- Un regolamento di delegificazione, pur fondandosi sull’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, conserva natura regolamentare e, se è atto normativo a rilevanza esterna, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; il relativo visto e la registrazione devono essere menzionati nel preambolo.
- La motivazione dell’esenzione dall’AIR deve consentire una valutazione ex ante effettiva e verificabile: non è sufficiente una generica affermazione sull’assenza di costi, ma occorre indicare dati minimi di supporto.
- Nell’AIR o nella motivazione dell’esenzione devono essere individuati i destinatari diretti e indiretti dell’intervento, che non coincidono necessariamente con le amministrazioni coinvolte nel procedimento normativo, soprattutto quando queste siano anche proponenti della disciplina.
- La clausola di invarianza finanziaria, essendo ricorrente negli atti regolamentari, non costituisce da sola dimostrazione dell’assenza di effetti finanziari o dell’assenza di impiego di risorse pubbliche.
- La valutazione dell’impatto concorrenziale di un intervento regolamentare deve essere preceduta dall’individuazione dei destinatari e del segmento di mercato territorialmente interessato.
Modifica della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale nel porto di Catania
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania.
Il parere è favorevole, con osservazioni relative al controllo della Corte dei conti, alla motivazione dell’esenzione dall’AIR e alla tecnica di redazione del preambolo.
Contenuto dello schema e procedimento
Lo schema consta di due articoli. L’articolo 1 amplia verso nord i limiti della circoscrizione territoriale del porto di Catania, individuando mediante coordinate piane i punti, sulla costa e in mare, fino ai quali si estendono le aree del demanio marittimo e gli antistanti specchi acquei. L’ampliamento riguarda circa 150 metri lineari sul lato nord.
L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Secondo la relazione tecnica, la gestione delle aree aggiuntive potrà essere svolta dall’Autorità di sistema portuale mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
La base normativa è costituita dall’articolo 6, comma 15, della legge n. 84/1994, introdotto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 169/2016. La disposizione consente di modificare i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere della Conferenza unificata.
L’iter prevede la proposta ministeriale, l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, il parere della Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato e il successivo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nel caso esaminato risultano acquisiti il parere favorevole della Conferenza unificata e la verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Esenzione dall’AIR
La richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione è stata formulata ai sensi dell’articolo 7 del d.P.C.m. n. 169/2017. La Sezione prende atto che la relazione illustrativa richiama l’esenzione e le relative ragioni, come richiesto dal comma 6 della disposizione.
Le osservazioni formulate non sono ostative al parere favorevole, ma sono indicate come criteri utili per la futura redazione delle motivazioni di esenzione. In particolare:
- l’assenza di costi di adeguamento dovrebbe essere sostenuta da dati minimi che consentano una valutazione ex ante;
- dovrebbero essere individuati i destinatari effettivi, diretti e indiretti, dell’intervento, senza limitarli agli organi pubblici coinvolti nella formazione dell’atto;
- la clausola di invarianza finanziaria non può costituire, da sola, la prova dell’assenza di impiego di risorse pubbliche;
- la valutazione dell’assenza di effetti sulla concorrenza dovrebbe essere preceduta dall’individuazione dei destinatari nel segmento territorialmente interessato dei servizi portuali.
Controllo della Corte dei conti
La Sezione sottolinea che lo schema, pur appartenendo alla categoria dei regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, ha natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna.
Ne consegue l’obbligo di sottoposizione al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. Il preambolo del decreto deve espressamente menzionare tale adempimento.
Correzioni di drafting
La Sezione formula tre rilievi redazionali sul preambolo:
- nel quinto “Visto” deve essere eliminata la lettera “ì” posta dopo le parole “Gazzetta Ufficiale”;
- nel Considerato deve essere inserita la parola “legge” tra “della” e “n. 84”;
- dopo le parole “Sulla Proposta” deve essere eliminata la locuzione “del Presidente del Consiglio”, poiché tale proposta non è prevista dalla base normativa.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sullo schema di decreto, senza rilievi sul merito delle disposizioni sostanziali. Il parere è accompagnato da osservazioni sulla necessità di menzionare nel preambolo il controllo della Corte dei conti, di rendere più verificabile la motivazione dell’esenzione dall’AIR e di correggere alcuni elementi formali del testo.
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