Cassazione Penale, Sentenza n. 44336/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione della sentenza di condanna per plurime violazioni dell'art. 624-bis c.p., dedotta perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'assenza dell'imputata: si contestava la validità della notificazione della vocatio in ius (decreto di citazione) avvenuta con raccomandata ricevuta da un presunto "familiare convivente" (Ferrari Ramon) che, secondo la ricorrente, costituiva nucleo autonomo già dal 1/1/2017; si censurava inoltre l'attribuzione alla ricorrente della colpa per mancati contatti con il difensore di fiducia (revoca dell'incarico e cambio numero senza comunicazione) e la mancata applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nella nuova formulazione successiva al d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza adottata dalla Corte d'Appello: il decreto di citazione era stato regolarmente notificato con raccomandata al domicilio eletto e ricevuto da persona qualificatasi come "familiare convivente"; la certificazione anagrafica del consegnatario non prova che egli non si trovasse presso il domicilio al momento della consegna; non è stata fornita prova di una situazione di conflittualità o di fatti tali da escludere la conoscenza dell'atto; la mancata comunicazione tra imputata e difensore è stata ritenuta a carico della ricorrente. È stata applicata la disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022) richiamando la formulazione dell'art. 420-bis vigente al momento della dichiarazione di assenza. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stata emessa la condanna; citata come oggetto del procedimento penale oggetto della rescissione
art. 415-bis c.p.p.
Prevede l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari: nel caso l'avviso era stato ricevuto personalmente dall'imputata in precedenza e ciò è stato rilevato dalla Corte territoriale
art. 157, comma 8 c.p.p.
Consente la rinnovazione della notificazione al domicilio eletto e presso lo studio del difensore di fiducia; la Corte ha disposto la rinnovazione ai sensi di questa norma
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali presumibilmente violate; non emergono dalla decisione elementi che ne abbiano consentito la ritenuta violazione
art. 179 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura di violazione di dette norme
art. 420-bis c.p.p., comma 2
"Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo."
La norma individua gli "indici di conoscenza" (elezione/dichiarazione di domicilio, difensore di fiducia, misure cautelari) che consentono di ritenere che la notificazione, anche se non a mani proprie, possa aver determinato la conoscenza effettiva del procedimento; la Corte ha applicato la versione vigente al momento della dichiarazione di assenza (prima delle modifiche successive), ritenendo la notifica a convivente idonea in assenza di prova contraria
art. 420-ter c.p.p.
Richiamato nel testo dell'art. 420-bis; non centrale nella motivazione se non per esclusioni previste
legge n. 67/2014 (art. 9, comma 2)
Ha modificato l'art. 420-bis; la Corte ha ritenuto applicabile la formulazione introdotta da questa legge alla dichiarazione di assenza del 2018
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89, comma 1)
"Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti."
Disposizione transitoria che stabilisce il principio tempus regit actum: per le assenze già pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; la Corte l'ha richiamata per confermare la corretta applicazione della disciplina allora vigente
art. 175, comma 2 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina della restituzione dei termini per impugnare la sentenza contumaciale; la Corte ha richiamato principi interpretativi relativi alla conoscenza effettiva del procedimento
Massime di principio
- La notifica della vocatio in ius a persona qualificatasi come "familiare convivente" presso il domicilio eletto può essere considerata idonea a determinare la conoscenza effettiva del procedimento, salvo che l'imputato documenti circostanze concrete (conflittualità, separazione fattuale, mancanza di rapporto) che rendano implausibile la comunicazione dell'atto.
- La mera discrepanza della residenza anagrafica del ricevente rispetto all'indirizzo di notifica non esclude di per sé la conoscenza dell'atto; è necessario provare che, al momento della notifica, il ricevente non fosse effettivamente presso il domicilio o che non abbia informato l'interessato.
- L'elezione di domicilio o la nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici rilevanti di conoscenza del procedimento, ma devono essere effettivi e riconoscibili (domicilio "serio" e rapporto reale con il difensore); il giudice valuta la concretezza di tali indici caso per caso.
- L'onere di provare la mancata conoscenza incolpevole grava sull'imputato: occorre fornire elementi specifici e documentati (es. prove di separazione, di conflittualità, di mancanza di contatti con il ricevente o con il difensore) e non allegazioni generiche.
- In caso di modifiche legislative intervenute nel corso del processo, occorre verificare le disposizioni transitorie: normalmente si applica la disciplina vigente all'epoca della formazione dell'atto (principio tempus regit actum), salvo diversa disposizione transitoria.
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