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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1891

Regolamento (UE) 2025/1891 della Commissione, del 17 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nel pesce e in altri prodotti ittici

Normativa europea32025R1891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui contaminanti alimentari introducendo limiti massimi specifici per l’arsenico inorganico in diverse categorie di pesce e prodotti ittici. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche EFSA, che evidenziano un rischio per la salute legato all’esposizione alimentare cronica all’arsenico inorganico. Per evitare sprechi alimentari, è inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti già legalmente commercializzati prima della data di applicazione delle nuove soglie.

Modifica il regolamento (UE) 2023/915 introducendo tenori massimi di arsenico inorganico nel pesce e in altri prodotti ittici, oltre a una disciplina transitoria per la commercializzazione delle scorte già immesse sul mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, agli alimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/915, con focus sui prodotti ittici elencati nell’allegato I, sezione 3.4, in particolare pesci, crostacei, molluschi bivalvi e cefalopodi, nonché al sale per quanto riguarda l’arsenico totale. Le nuove soglie riguardano gli alimenti immessi sul mercato nell’Unione europea e sono direttamente applicabili negli Stati membri. È prevista un’esclusione transitoria: gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’8 ottobre 2025 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Regolamento (UE) 2025/1891 della Commissione: tenori massimi di arsenico inorganico nel pesce e in altri prodotti ittici

Il regolamento interviene sul quadro dei contaminanti alimentari dell’Unione modificando il regolamento (UE) 2023/915. La finalità dichiarata è ridurre l’esposizione della popolazione all’arsenico inorganico, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA che evidenziano un rischio sanitario connesso all’esposizione alimentare cronica, anche attraverso il consumo di pesce e prodotti ittici.

Contesto scientifico e motivazione della misura

La Commissione richiama, in particolare, il parere EFSA del 2009 e l’aggiornamento scientifico del 2024 sull’arsenico inorganico negli alimenti. Dagli studi epidemiologici emerge un’associazione tra assunzione cronica di arsenico inorganico tramite alimenti e/o acqua potabile e aumento del rischio di tumori del polmone, della vescica e della pelle. In base a tali evidenze, la Commissione ritiene opportuno introdurre tenori massimi per il pesce e altri prodotti ittici, che contribuiscono all’esposizione della popolazione.

Modifiche al regolamento (UE) 2023/915

Il regolamento modifica l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915, aggiungendo una specifica disciplina transitoria: gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’8 ottobre 2025, per quanto riguarda i nuovi limiti sull’arsenico inorganico, possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Nuovi tenori massimi nell’allegato I

La modifica incide sull’allegato I, sezione 3 (Metalli e altri elementi), sottosezione 3.4 (Arsenico), introducendo limiti per l’arsenico inorganico nei prodotti ittici e nel sale.

Per il pesce, i limiti sono differenziati tra specie: per le specie diverse da quelle specificamente elencate al punto 3.4.5.2 il tenore massimo è pari a 0,10; per rane pescatrici, pesci piatti, eglefino, aringa, razza e squalo il limite è 0,50. Il limite si applica al peso fresco; se il pesce è destinato a essere consumato intero, il limite riguarda l’intero pesce. Per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/915.

Per i crostacei, il regolamento prevede 0,10 per granchi e crostacei analoghi, gamberi e gamberetti; 0,20 per i crostacei diversi da quelli specificamente indicati; 1,5 per scampi e aragoste. Il limite si applica al peso fresco e, in linea generale, al muscolo delle appendici e dell’addome, con esclusione del cefalotorace; per granchi e crostacei analoghi, il riferimento è al muscolo delle appendici.

Per i molluschi bivalvi, il limite è pari a 0,10 per i pettinidi e a 0,50 per gli altri molluschi bivalvi. Anche qui il riferimento è il peso fresco; per Pecten maximus il limite vale soltanto per il muscolo adduttore e la gonade.

Per i cefalopodi, il tenore massimo è 0,050, applicato al peso fresco dell’animale senza visceri.

Infine, per il sale è introdotto un tenore massimo di arsenico totale pari a 0,50.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per attenuare l’impatto sul mercato e prevenire sprechi alimentari, le scorte legalmente immesse prima dell’8 ottobre 2025 possono continuare a essere commercializzate fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Disposizioni principali

Introduzione di nuovi tenori massimi per l’arsenico inorganico

L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato nella sezione 3.4 (Arsenico), precisando che i tenori massimi di arsenico inorganico si applicano ai prodotti di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.8. Sono fissati limiti specifici per: muscolo dei pesci (0,10 per specie diverse da quelle elencate al punto 3.4.5.2; 0,50 per rane pescatrici, pesci piatti, eglefino, aringa, razza e squalo), crostacei (0,10; 0,20; 1,5 a seconda delle sottocategorie), molluschi bivalvi (0,10 per pettinidi; 0,50 per gli altri molluschi bivalvi), cefalopodi (0,050).

Specifiche di applicazione dei limiti per pesci e prodotti ittici

Per il muscolo dei pesci il tenore massimo si applica al peso fresco; se i pesci sono destinati a essere consumati per intero, il limite si applica all’intero pesce. Per i crostacei il limite si applica al muscolo delle appendici e dell’addome, con esclusione del cefalotorace; per i granchi e crostacei analoghi il limite riguarda il muscolo delle appendici. Per i molluschi bivalvi il limite si applica al peso fresco e, per Pecten maximus, unicamente al muscolo adduttore e alla gonade. Per i cefalopodi il limite si applica all’animale senza visceri. Per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/915.

Arsenico totale nel sale

La modifica introduce anche un limite per l’arsenico totale nel sale: 0,50, applicabile ai prodotti di cui al punto 3.4.9 dell’allegato I.

Disciplina transitoria per le scorte

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 è integrato con una nuova lettera q), che consente agli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’8 ottobre 2025, per quanto riguarda i nuovi tenori massimi di arsenico inorganico di cui all’allegato I, punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 e 3.4.8, di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Base scientifica e finalità della misura

Il regolamento si fonda sulle valutazioni EFSA che evidenziano la presenza diffusa dell’arsenico nell’ambiente e il rischio sanitario connesso all’esposizione alimentare cronica, in particolare per tumori del polmone, della vescica e della pelle. La Commissione richiama l’aggiornamento scientifico EFSA del 2024, che conclude per un livello di preoccupazione per la salute dovuto agli attuali livelli di esposizione, giustificando così l’introduzione di limiti per il pesce e gli altri prodotti ittici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentarisalute pubblicapesca e prodotti ittici

Testo integrale

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