Regolamento (UE) 2025/1876
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1876 della Commissione, del 16 settembre 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Septihol IPA products conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia a STERIS Ireland Limited un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Septihol IPA products", basata sulla procedura per "uno stesso biocida" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e sul regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione segue il parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al biocida di riferimento limitate a modifiche amministrative e ha confermato il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi. L’autorizzazione è valida dal 7 ottobre 2025 al 30 novembre 2032 e opera secondo il sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Septihol IPA products" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012
Ambito di applicazione
Si applica alla società STERIS Ireland Limited e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione del biocida singolo "Septihol IPA products", appartenente ai tipi di prodotto 2 e 4 del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione copre gli usi professionali indicati nel sommario delle caratteristiche del prodotto, in particolare la disinfezione di piccole superfici non porose e di superfici a contatto con alimenti, con impiego in ambienti privati, pubblici, sanitari, industriali e del settore alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; non disciplina usi diversi da quelli autorizzati nell’allegato.
Autorizzazione dell’Unione per "Septihol IPA products"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1876 della Commissione rilascia a STERIS Ireland Limited un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Septihol IPA products". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura per l’autorizzazione di uno stesso biocida disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
Contesto procedurale e motivazione della decisione
La domanda è stata presentata il 18 dicembre 2024 e iscritta nel registro per i biocidi con numero BC-TY101997-90. Il prodotto richiesto corrisponde al biocida singolo di riferimento "Isopropanol 70 Biocide", appartenente alla famiglia di biocidi "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family", già autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252.
L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 24 gennaio 2025, ritenendo che le differenze tra il prodotto richiesto e il biocida di riferimento fossero limitate a informazioni modificabili come modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Ha inoltre concluso che, sulla base della valutazione della famiglia di riferimento e subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso tale valutazione.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso di "Septihol IPA products" da parte di STERIS Ireland Limited. Il numero di autorizzazione è EU-0034093-0000 e la validità decorre dal 7 ottobre 2025 al 30 novembre 2032.
Il biocida è autorizzato per due tipi di prodotto:
- tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali;
- tipo di prodotto 4: settore dell’alimentazione umana e animale.
Composizione, forma del prodotto e titolari/fabbricanti
Il principio attivo è propan-2-olo, sostanza inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. Il prodotto contiene propan-2-olo al 70% p/p ed è formulato come dosatore spray pronta all’uso.
Il sommario delle caratteristiche del biocida indica come titolare dell’autorizzazione STERIS Ireland Limited, con sede in Irlanda. Il fabbricante del prodotto è STERIS Corporation, negli Stati Uniti. I fabbricanti del principio attivo sono ExxonMobil, Shell Nederland Raffinaderij B.V. e INEOS Solvents Germany GmbH, con i relativi siti di produzione indicati nel documento.
Usi autorizzati per il tipo di prodotto 2
È autorizzato l’uso professionale come spray liquido per la disinfezione di piccole superfici non porose, materiali, attrezzature e arredi in aree private, pubbliche, sanitarie, industriali e professionali, in ambiente interno.
Le condizioni d’uso prevedono che:
- il prodotto sia applicato a spruzzo sulle superfici, bagnandole completamente;
- l’applicazione avvenga a temperatura ambiente;
- il dosaggio non superi 20 ml/m2;
- l’impiego sia effettuato al bisogno, con un’applicazione per uso, fino a 4 volte al giorno;
- il tempo di contatto sia di almeno 1 minuto per la disinfezione generale e di almeno 5 minuti in ambito sanitario.
Tra le misure di mitigazione del rischio è raccomandato l’uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto, salvo adozione di misure tecniche o organizzative equivalenti.
Usi autorizzati per il tipo di prodotto 4
È autorizzato l’uso professionale come spray liquido per la disinfezione di piccole superfici non porose a contatto con alimenti nel settore alimentare e nelle industrie di trasformazione alimentare, inclusi birrifici, industria lattiero-casearia e industria della carne.
Le condizioni essenziali sono analoghe a quelle del tipo di prodotto 2, ma con tempi di contatto differenziati:
- almeno 1 minuto per la disinfezione generale delle superfici;
- almeno 5 minuti nei birrifici e nell’industria della carne;
- almeno 15 minuti nell’industria lattiero-casearia.
Anche in questo caso, per la manipolazione del prodotto e le procedure di riempimento si raccomanda l’uso di occhiali di protezione, salvo misure tecniche o organizzative equivalenti.
Indicazioni di pericolo, pronto soccorso e smaltimento
Il prodotto è classificato con le seguenti indicazioni di pericolo: liquido e vapori facilmente infiammabili, grave irritazione oculare, possibile sonnolenza o vertigini, possibile secchezza e screpolature della pelle in caso di esposizione ripetuta.
Le indicazioni generali di uso e di sicurezza impongono di:
- agitare i prodotti prima dell’uso;
- non applicare più di 20 ml/m2;
- smaltire le salviette usate in un contenitore chiuso;
- evitare il contatto con gli occhi;
- usare un imbuto per il riempimento;
- mantenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici;
- utilizzare il prodotto solo in luogo ben ventilato.
In caso di contatto con gli occhi, il documento richiede risciacquo con acqua per 5 minuti e contatto con un centro antiveleni o un medico. In caso di inalazione, la persona deve essere portata all’aria aperta e mantenuta a riposo, con consultazione di un centro antiveleni o di un medico.
Lo smaltimento del prodotto richiede una gestione speciale secondo la normativa locale; non è consentito lo smaltimento nei normali rifiuti né il rilascio negli scarichi. Gli imballaggi contaminati devono essere svuotati e puliti accuratamente; se non bonificabili, vanno smaltiti come il prodotto. È vietato bruciare o usare un cannello da taglio sul fusto vuoto per il rischio di esplosione.
Stoccaggio e durata di conservazione
Il prodotto va conservato in luogo ben ventilato e fresco, con recipiente ben chiuso e lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione; non va fumato in prossimità del prodotto. La durata di conservazione dichiarata è di 24 mesi.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società STERIS Ireland Limited è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Septihol IPA products", con numero di autorizzazione EU-0034093-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dal 7 ottobre 2025 al 30 novembre 2032. Il considerando precisa che la data di scadenza coincide con quella della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family".
Base giuridica e procedura applicata
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata presentata il 18 dicembre 2024 e registrata nel R4BP con numero BC-TY101997-90; l’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 24 gennaio 2025 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
Giudizio dell’ECHA e requisiti sostanziali
L’ECHA ha ritenuto che le differenze rispetto al biocida di riferimento "Isopropanol 70 Biocide" fossero limitate a informazioni modificabili amministrativamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, sulla base della valutazione della famiglia di biocidi di riferimento, il prodotto soddisfacesse le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Caratteristiche del prodotto e principi attivi
Il biocida contiene propan-2-olo, principio attivo incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. Il prodotto è una soluzione spray pronta all’uso, con concentrazione del 70% p/p di propan-2-olo, e presenta indicazioni di pericolo H225, H319, H336 ed EUH066.
Usi autorizzati: disinfezione di piccole superfici
È autorizzato l’uso professionale come spray liquido per la disinfezione di piccole superfici non porose in ambienti privati, pubblici, sanitari, industriali e professionali. Il prodotto si applica a temperatura ambiente, con dosaggio massimo di 20 ml/m2, un’applicazione per uso, fino a 4 volte al giorno; il tempo di contatto è di almeno 1 minuto, o 5 minuti in ambito sanitario.
Usi autorizzati: superfici a contatto con alimenti
È autorizzato l’uso professionale per la disinfezione di piccole superfici non porose nel settore alimentare e nelle industrie di trasformazione alimentare, inclusi birrifici, industria lattiero-casearia e industria della carne. Il tempo di contatto è di almeno 1 minuto in generale, 5 minuti per birrifici e industria della carne, 15 minuti per l’industria lattiero-casearia.
Misure di mitigazione del rischio e sicurezza d’uso
Per il riempimento e la manipolazione si raccomanda l’uso di occhiali di protezione, salvo adozione di misure tecniche o organizzative equivalenti. Le istruzioni generali impongono di evitare il contatto con gli occhi, usare il prodotto solo in locali ben ventilati, tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici e fornire adeguata ventilazione prima del rientro nei locali trattati.
Primo soccorso ed emergenze
In caso di contatto con gli occhi occorre sciacquare con acqua per 5 minuti, rimuovere le lenti a contatto se possibile e contattare un centro antiveleni o un medico. In caso di inalazione, la persona va portata all’aria aperta e mantenuta a riposo in posizione che favorisca la respirazione, contattando un centro antiveleni o un medico.
Smaltimento e stoccaggio
Lo smaltimento del prodotto non è consentito con i normali rifiuti: è richiesto uno smaltimento speciale secondo la normativa locale, evitando il deflusso negli scarichi. Gli imballaggi contaminati vanno svuotati e puliti accuratamente, oppure smaltiti come il prodotto se non bonificabili. Il prodotto va conservato in luogo ben ventilato, fresco, con recipiente ben chiuso e lontano da fonti di accensione; la durata di conservazione è di 24 mesi.
Entrata in vigore ed efficacia generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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