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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1893

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione

Normativa europea32025R1893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in attuazione del regolamento (UE) 2024/573, i requisiti minimi di formazione per chi opera su specifiche apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o alternative. Definisce diversi attestati di formazione, le condizioni per il loro rilascio, il riconoscimento reciproco tra Stati membri e il regime transitorio per gli attestati già rilasciati in base al regolamento (CE) n. 307/2008. Abroga espressamente il precedente regolamento del 2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Stabilisce i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni di riconoscimento reciproco per attività su determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o alternative, abrogando il regolamento (CE) n. 307/2008.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche che svolgono attività di manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati a effetto serra su specifiche apparecchiature mobili: impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore rientranti nella direttiva 2006/40/CE, impianti di condizionamento e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali impiegate in agricoltura, miniere ed edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. Si applica anche alle attività con sostanze alternative come idrocarburi e CO2 per talune categorie. Restano escluse le attività di fabbricazione svolte presso il sito del fabbricante delle apparecchiature.

Requisiti minimi per gli attestati di formazione su apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra

Il regolamento attua l’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 e aggiorna il quadro europeo relativo alla formazione delle persone fisiche che operano su determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o sostanze alternative. La finalità è garantire sicurezza nella manipolazione di refrigeranti infiammabili, tossici o ad alta pressione, migliorare la qualità della manutenzione e contribuire all’efficienza energetica.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 si rivolge alle persone fisiche che svolgono attività di manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati a effetto serra su specifiche apparecchiature mobili. Rientrano nel perimetro gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore soggetti alla direttiva 2006/40/CE, gli impianti e le pompe di calore installati in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali impiegate in agricoltura, miniere ed edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Sono inoltre ricomprese le sostanze alternative indicate nel testo, in particolare idrocarburi e CO2, per alcune attività. Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione svolte presso il sito del fabbricante delle apparecchiature interessate.

Tipologie di attestato

L’articolo 2 introduce quattro attestati di formazione:

  • M1: consente le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), per gas fluorurati a effetto serra e idrocarburi;
  • M2: consente le stesse attività, ma solo quando si utilizza una stazione di recupero e ricarica automatica per apparecchiature di condizionamento d’aria;
  • M3: riguarda le attività di cui all’articolo 1, lettera a), per il solo diossido di carbonio (CO2);
  • M4: riguarda le attività di recupero di cui all’articolo 1, lettere c) e d), per i gas fluorurati a effetto serra.

Gli Stati membri possono prevedere il rilascio di attestati distinti oppure di un attestato unico che combini più attività, con l’indicazione delle attività coperte.

Deroga per persone iscritte a un corso di formazione

L’articolo 2, paragrafo 3, prevede una deroga all’obbligo di possedere l’attestato per chi:

  • sia iscritto a un corso di formazione finalizzato al rilascio dell’attestato pertinente;
  • svolga l’attività sotto la supervisione del titolare di un attestato, responsabile della corretta esecuzione.

La deroga opera per la durata dei periodi in cui sono svolte le attività e non può comunque superare complessivamente 24 mesi.

Rilascio dell’attestato e contenuti minimi

L’articolo 3 stabilisce che l’organismo di attestazione rilascia l’attestato a chi completa il corso di formazione conforme all’allegato I. Il documento deve contenere almeno:

  • nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
  • tipo di attestato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le attività autorizzate e il tipo di apparecchiature interessate;
  • data di rilascio e firma del soggetto che rilascia l’attestato.

Gli Stati membri possono anche consentire l’esenzione dal corso a chi abbia già acquisito competenze e conoscenze equivalenti a quelle dell’allegato I.

Organismo di attestazione e organizzazione della formazione

L’articolo 4 richiede agli Stati membri di designare, nel diritto nazionale o tramite le autorità competenti, l’organismo di attestazione autorizzato a rilasciare gli attestati. Tale organismo deve essere indipendente e imparziale.

La formazione deve essere concepita per fornire le competenze e conoscenze minime dell’allegato I e deve svolgersi in un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti, soprattutto quando sono coinvolti refrigeranti infiammabili. L’organismo deve inoltre fissare procedure per il rilascio degli attestati e conservare i registri per almeno 5 anni, in modo da consentire la verifica dei rilasci effettuati.

Riconoscimento reciproco degli attestati

L’articolo 5 disciplina il riconoscimento reciproco tra Stati membri, che si applica solo agli attestati rilasciati conformemente all’articolo 3 e solo per le attività espressamente indicate. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di attestati rilasciati in un altro Stato membro, né per il riconoscimento né per l’accesso al mercato del lavoro.

È tuttavia possibile richiedere la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Regime transitorio e attestati preesistenti

L’articolo 6 coordina il nuovo regime con gli attestati già rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 307/2008. Gli Stati membri devono assicurare che i corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle competenze teoriche e pratiche dell’allegato I.

Inoltre, i titolari di attestati rilasciati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 possono continuare a utilizzarli solo se aggiornano conoscenze e competenze fino al livello richiesto per gli attestati M1, M2 o M4 previsti dal presente regolamento.

Abrogazione e continuità normativa

L’articolo 7 abroga espressamente il regolamento (CE) n. 307/2008. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Allegato I: contenuti minimi della formazione

L’allegato I distingue tra un modulo teorico e un modulo pratico. Le competenze richieste coprono, tra l’altro:

  • normativa UE e nazionale applicabile, in particolare quella sui gas fluorurati;
  • basi di termodinamica dei refrigeranti;
  • componenti e funzionamento delle apparecchiature mobili interessate;
  • proprietà e rischi dei gas fluorurati e delle alternative, inclusi infiammabilità, tossicità e pressione;
  • rischi per la sicurezza e la salute legati a refrigeranti infiammabili e, per CO2, ad alta pressione;
  • nozioni sul GWP, sull’impatto climatico e sui riferimenti al regolamento (UE) 2024/573, alla direttiva 2006/40/CE, all’accordo di Parigi, all’emendamento di Kigali e ai possibili effetti ambientali dei prodotti di decomposizione di talune sostanze fluorurate;
  • regole di sicurezza per lo stoccaggio, trasporto e manipolazione dei refrigeranti infiammabili;
  • controlli delle perdite, manutenzione, assistenza e riparazione, incluse procedure pratiche e compilazione del registro dell’apparecchiatura;
  • recupero ecocompatibile, stoccaggio, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas recuperati, con i relativi obblighi di documentazione e comunicazione.

Entrata in vigore

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha efficacia obbligatoria in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 individua le attività soggette ad attestato: manutenzione, assistenza e riparazione; controlli delle perdite; recupero dei gas fluorurati a effetto serra da varie apparecchiature mobili. Sono incluse specifiche categorie di veicoli e macchine mobili non stradali, nonché unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. È esclusa la fabbricazione effettuata presso il sito del fabbricante.

Tipi di attestati di formazione e deroga per tirocinanti

L’articolo 2 prevede quattro attestati: M1, M2, M3 e M4. M1 consente le attività di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), per gas fluorurati e idrocarburi; M2 le stesse attività ma solo con stazione automatica di recupero e ricarica; M3 riguarda le attività di cui all’articolo 1, lettera a), per CO2; M4 riguarda il recupero nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) per i gas fluorurati. È prevista una deroga per chi sia iscritto a un corso di formazione e operi sotto la supervisione di un titolare di attestato; la deroga dura per il periodo di svolgimento delle attività e non può superare complessivamente 24 mesi.

Rilascio degli attestati e contenuto minimo

L’articolo 3 stabilisce che l’organismo di attestazione rilascia l’attestato a chi completa un corso conforme all’allegato I. L’attestato deve indicare almeno: nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione; tipo di attestato e attività autorizzate, con indicazione del tipo di apparecchiature; data di rilascio e firma del soggetto che lo rilascia. Gli Stati membri possono consentire l’esenzione dal corso di formazione a chi dimostri competenze e conoscenze equivalenti a quelle dell’allegato I.

Organismo di attestazione e requisiti organizzativi

L’articolo 4 attribuisce agli Stati membri il compito di designare, nel diritto nazionale o tramite autorità competenti, l’organismo di attestazione, che deve essere indipendente e imparziale. La formazione deve essere progettata per impartire le competenze minime dell’allegato I e deve svolgersi in un luogo sicuro, in particolare per attività che coinvolgono refrigeranti infiammabili. L’organismo deve inoltre stabilire procedure per il rilascio degli attestati e conservare per almeno 5 anni i registri necessari a verificare i rilasci.

Riconoscimento reciproco tra Stati membri

L’articolo 5 prevede il riconoscimento reciproco solo per gli attestati rilasciati ai sensi dell’articolo 3 e limitatamente alle attività indicate nell’attestato. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri oneri amministrativi sproporzionati ai titolari di attestati rilasciati in un altro Stato membro. È però possibile richiedere la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Attestati preesistenti e corsi di aggiornamento

L’articolo 6 disciplina l’adeguamento degli attestati già rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008. Gli Stati membri devono assicurare che i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle competenze teoriche e pratiche dell’allegato I. I titolari dei vecchi attestati possono continuare a utilizzarli solo se aggiornano le proprie conoscenze e competenze fino al livello richiesto per gli attestati M1, M2 o M4.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 307/2008 e successione normativa

L’articolo 7 abroga il regolamento (CE) n. 307/2008. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiegas fluorurati a effetto serraformazione professionalericonoscimento reciproco delle qualifichemobilità dei lavoratoriprotezione dell’ambiente

Testo integrale

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