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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1887

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1887 della Commissione, del 17 settembre 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo CLARMARIN® 350 LD conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia a Evonik Operations GmbH un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD", sulla base del parere favorevole dell’ECHA e della conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione riguarda un biocida a base di perossido di idrogeno, per uso professionale nel trattamento del bucato in lavatrici chiuse. Il testo approva anche il sommario delle caratteristiche del biocida, fissando condizioni d’impiego, misure di mitigazione del rischio, modalità di stoccaggio e durata di conservazione. La validità dell’autorizzazione coincide con quella della famiglia di biocidi di riferimento e decorre dall’8 ottobre 2025 fino al 31 ottobre 2033.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione del relativo sommario delle caratteristiche del prodotto.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Evonik Operations GmbH e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione del biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD" (tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali). L’autorizzazione copre l’uso professionale, in ambito chiuso, per la decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio automatico, con principio attivo perossido di idrogeno al 35% p/p. L’autorizzazione è valida dall’8 ottobre 2025 al 31 ottobre 2033; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non emergono esclusioni generali ulteriori, salvo la limitazione al tipo di prodotto e agli usi autorizzati descritti nell’allegato.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1887 rilascia un’autorizzazione dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, per il biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD". L’atto si colloca nel quadro della procedura per lo "stesso biocida" e si fonda sul parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto il prodotto conforme ai requisiti per l’autorizzazione.

Presupposti e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché la procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. La domanda è stata presentata da Evonik Operations GmbH il 30 luglio 2024 ed è stata registrata con il numero BC-KL099229-17. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 30 ottobre 2024 e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida il 24 settembre 2024.

Esito della valutazione tecnica

Secondo il parere dell’ECHA, le differenze tra "CLARMARIN® 350 LD" e il corrispondente biocida singolo "CLARMARIN® 350" sono limitate a elementi suscettibili di modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Sulla base della valutazione della famiglia di biocidi di riferimento "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family", e subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione dichiara di condividere tale valutazione.

Dati identificativi del prodotto

Il biocida autorizzato è un prodotto di tipo 2, cioè "Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali". Il principio attivo è il perossido di idrogeno, inserito nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 2. La formulazione è indicata come SL (concentrato solubile) e il contenuto del principio attivo è pari al 35% p/p. Le denominazioni commerciali riportate sono "CLARMARIN® 350 LD" e "BEIBLEACH WP 35".

Titolare, fabbricanti e siti di produzione

Il titolare dell’autorizzazione è Evonik Operations GmbH, con sede a Essen, Germania. L’allegato elenca più fabbricanti e siti di produzione, situati in Belgio, Germania, Austria, Paesi Bassi e Spagna, sia per il prodotto sia per il principio attivo.

Usi autorizzati

L’uso autorizzato è la decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio automatico durante il lavaggio principale. L’impiego è al chiuso e riservato a utilizzatori professionali. Gli organismi bersaglio indicati sono batteri, lieviti, virus e funghi.

Condizioni operative e dosaggio

Per batteri, lieviti e funghi la concentrazione in uso della soluzione di lavaggio deve essere pari allo 0,019% p/p di perossido di idrogeno, con BEIPUR ANP a 0,6 ml/l, tempo di contatto di 10 minuti e temperatura di 70 °C. Per i virus la concentrazione in uso deve essere pari allo 0,029% p/p, con BEIPUR ANP a 0,6 ml/l, tempo di contatto di 10 minuti e temperatura di 80 °C. Il prodotto e l’agente tampone alcalino devono essere dosati automaticamente nell’impianto di lavaggio chiuso e non devono essere miscelati prima del dosaggio.

Misure di mitigazione del rischio e sicurezza

Durante miscelazione e carico è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale: occhiali conformi a EN 16321 o equivalenti, schermo facciale, indumenti protettivi resistenti chimicamente, guanti conformi a EN 374 o equivalenti e protezione respiratoria con APF pari a 10. Sono inoltre previste ventilazione di scarico locale al 50% e ventilazione generale adeguata (3 ACH). Le prescrizioni sono richiamate senza pregiudizio alla direttiva 98/24/CE e alla restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Primo soccorso, gestione delle fuoriuscite e smaltimento

L’allegato contiene istruzioni dettagliate di primo soccorso in caso di ingestione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e inalazione, nonché istruzioni per la gestione di grandi e piccole fuoriuscite. Per lo smaltimento, il prodotto non utilizzato e l’imballaggio devono essere eliminati secondo le normative locali; il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale secondo le esigenze locali.

Stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto deve essere conservato lontano da luce solare diretta, fonti di calore, fonti di ignizione, materiali combustibili e sostanze incompatibili. La temperatura massima di stoccaggio è 40 °C; deve essere protetto dal gelo, tenuto in ambienti puliti, asciutti e ben ventilati, con contenitore in posizione verticale e ben chiuso. La durata di conservazione indicata è di 24 mesi.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’autorizzazione decorre, secondo l’allegato, dall’8 ottobre 2025.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

Alla società Evonik Operations GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "CLARMARIN® 350 LD" con numero di autorizzazione EU-0033557-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’8 ottobre 2025 al 31 ottobre 2033. Il considerando indica che la data di scadenza coincide con quella dell’autorizzazione della famiglia di biocidi di riferimento "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family".

Presupposti tecnico-regolatori dell’autorizzazione

La Commissione si fonda sul parere dell’ECHA del 30 ottobre 2024, che considera le differenze rispetto al biocida singolo di riferimento limitate a modifiche amministrative ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e ritiene che il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di prodotto e principio attivo

Il prodotto è un disinfettante/alghicida di tipo di prodotto 2, con principio attivo perossido di idrogeno (CAS 7722-84-1, CE 231-765-0) al 35% p/p, in formulazione SL (concentrato solubile).

Usi autorizzati

L’uso autorizzato è la decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse, in ambiente interno, mediante dosaggio automatico durante il lavaggio principale. Sono indicati come organismi bersaglio batteri, lieviti, virus e funghi, con utilizzo professionale.

Condizioni d’impiego e dosaggi

Per batteri, lieviti e funghi è prevista una concentrazione in uso dello 0,019% p/p di perossido di idrogeno nella soluzione di lavaggio, con agente tampone alcalino BEIPUR ANP 0,6 ml/l, durata del contatto 10 minuti e temperatura 70 °C. Per i virus è prevista una concentrazione in uso dello 0,029% p/p, con le stesse condizioni di tampone, durata del contatto 10 minuti e temperatura 80 °C.

Misure di mitigazione del rischio

Durante miscelazione e carico devono essere utilizzati occhiali protettivi conformi a EN 16321 o equivalenti, uno schermo facciale, indumenti protettivi chimicamente resistenti, guanti conformi a EN 374 o equivalenti e un dispositivo di protezione delle vie respiratorie con APF = 10. Sono previste anche ventilazione di scarico locale al 50% e buon livello di ventilazione generale (3 ACH).

Stoccaggio, conservazione e smaltimento

Il prodotto deve essere tenuto lontano da luce solare diretta, fonti di calore, ignizione e sostanze incompatibili; va conservato a temperatura massima di 40 °C, protetto dal gelo, in luogo pulito, asciutto e ben ventilato, con contenitore in posizione verticale e ben chiuso. La durata di conservazione è di 24 mesi. Il prodotto non utilizzato e l’imballaggio vanno smaltiti secondo le normative locali; il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale secondo le esigenze locali.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavoroprodotti chimicimercato interno

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