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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1925

Regolamento (UE) 2025/1925 della Commissione, del 18 settembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nelle acque del Regno Unito da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione

Normativa europea32025R1925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2025 assegnato all’Unione per l’alalunga nelle acque del Regno Unito e dispone la chiusura delle attività di pesca relative a tale stock. Dal 29 agosto 2025 i pescherecci dell’Unione non possono più pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di alalunga provenienti da تلك acque. L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio per il 2025.

Chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nelle acque del Regno Unito per i pescherecci dell’Unione europea, a seguito dell’esaurimento del contingente 2025.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione che operano sulle catture dello stock di alalunga (Thunnus alalunga) nelle acque del Regno Unito. L’effetto è territoriale per la zona indicata in allegato e temporale dal 29 agosto 2025, data da cui il limite di cattura si considera esaurito e scattano i divieti. Non risultano esclusioni specifiche nel testo.

Chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nelle acque del Regno Unito

Il regolamento della Commissione 2025/1925 interviene in materia di gestione delle possibilità di pesca per il 2025. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione constata che il contingente assegnato all’Unione per lo stock di alalunga nelle acque del Regno Unito risulta esaurito e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca per i pescherecci dell’Unione.

Presupposto normativo e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo unionale nel settore della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2025; la chiusura è funzionale a garantire il rispetto del contingente assegnato ed evitare superamenti del limite di cattura.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea oppure immatricolati in uno Stato membro. L’oggetto della chiusura è lo stock di alalunga (Thunnus alalunga) nelle acque del Regno Unito, identificato nell’allegato con il codice ALB/*AN05N-UK. La misura vale per l’Unione europea nel suo complesso, quindi per tutti gli Stati membri.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il limite di cattura assegnato per il 2025 all’Unione europea per lo stock di alalunga nelle acque del Regno Unito si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. La data di chiusura è fissata al 29 agosto 2025.

Divieti conseguenti alla chiusura

A decorrere dalla data di chiusura, l’articolo 2 vieta le attività di pesca di tale stock da parte dei pescherecci dell’Unione sopra indicati. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo quella data, e in particolare:

  • tenere a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Allegato tecnico e identificazione della misura

L’allegato fornisce gli estremi operativi della chiusura: numero 10/TQ202, Stato membro "Unione europea (tutti gli Stati membri)", stock ALB/*AN05N-UK, specie alalunga (Thunnus alalunga), zona acque del Regno Unito, data di chiusura 29 agosto 2025. Tale allegato è decisivo per individuare con precisione l’ambito applicativo della misura.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard che ne ribadisce l’obbligatorietà integrale.

Disposizioni principali

Base normativa e presupposto della chiusura

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando richiama il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2025, e precisa che le informazioni ricevute mostrano l’esaurimento del limite di cattura per l’alalunga nelle acque del Regno Unito.

Esaurimento del contingente 2025

L’articolo 1 stabilisce che il limite di cattura assegnato per il 2025 all’Unione europea per lo stock di alalunga nelle acque del Regno Unito, indicato nell’allegato, si considera esaurito a decorrere dalla data ivi stabilita.

Divieto di attività di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Data di chiusura e identificazione dello stock

L’allegato indica che la chiusura riguarda lo stock ALB/*AN05N-UK, specie alalunga (Thunnus alalunga), zona acque del Regno Unito, per l’Unione europea (tutti gli Stati membri), con data di chiusura 29 agosto 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontrolli sulla pescaquote e contingenti

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