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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio ha chiesto il rimborso delle somme versate tra aprile 1994 e aprile 1995 a titolo di imposta sostitutiva sui finanziamenti, sostenendo di beneficiare dell'esenzione prevista per i finanziamenti destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, il Consorzio ha contestato, tra l'altro, l'applicazione del termine decadenziale triennale e l'omessa valutazione di un'istanza di rimborso presentata il 7 marzo 1997, che avrebbe potuto impedire la decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il Consorzio sosteneva l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione, stabilendo che alle richieste di rimborso dell'imposta sostitutiva si applica il termine di decadenza previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986. Ha però accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia della CTR sull'istanza del 7 marzo 1997. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti tale istanza e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 19, comma 2, lett. a)

    Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva per determinate operazioni di finanziamento, che il Consorzio invocava in relazione alla salvaguardia di Venezia e della laguna.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20, comma 5

    per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative all'omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro

    La disposizione rende applicabili all'imposta sostitutiva le norme sull'imposta di registro anche in materia di rimborso e contenzioso.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77

    Stabilisce il termine decadenziale triennale per la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di imposta di registro; tale termine è stato ritenuto applicabile anche al rimborso dell'imposta sostitutiva.

  • Codice civile, art. 2033

    Disciplina la ripetizione dell'indebito, ma non comporta l'applicazione automatica del termine ordinario di prescrizione quando la normativa tributaria prevede uno specifico termine di decadenza.

  • Codice civile, art. 2946

    Prevede la prescrizione ordinaria decennale, ritenuta non applicabile nella fattispecie perché prevale il termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Riguarda gli atti impugnabili nel processo tributario; è stato richiamato dal Consorzio nel contestare la decisione della CTR.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha precisato che l'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo, mentre le violazioni di legge o i vizi motivazionali presuppongono che il giudice abbia esaminato la questione.

Massime di principio

  • Quando una normativa tributaria speciale richiama le regole di un'altra imposta, il richiamo può estendersi anche ai termini e alle modalità di rimborso; pertanto, prima di invocare la prescrizione ordinaria, occorre verificare l'esistenza di un termine decadenziale speciale.
  • La presentazione tempestiva di un'istanza di rimborso può essere decisiva per evitare la decadenza, ma il giudice deve esaminare espressamente tale istanza e verificarne data, contenuto e idoneità.
  • L'istanza presentata a un ufficio diverso da quello ritenuto competente non è automaticamente irrilevante: la sua efficacia deve essere valutata alla luce della normativa applicabile e delle circostanze concrete.
  • In Cassazione, l'omessa pronuncia su uno specifico motivo d'appello deve essere denunciata come vizio processuale; non è sufficiente dedurre genericamente una violazione di legge o un difetto di motivazione.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente il rimborso al contribuente: comporta la riapertura della valutazione davanti al giudice di merito, che dovrà decidere sulla tempestività e sull'efficacia dell'istanza non esaminata.

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