Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14325/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello della Procura, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione continuata in concorso. L'imputazione sostiene che Coppola, quale dominus di società (tra cui Immobiliare Orizzonte e Porta Vittoria), avrebbe promosso e strumentalizzato atti giudiziali manifestamente infondati (domanda ex art. 2932 c.c. e trascrizione) per costringere la società Prelios a corrispondere 1.500.000 euro e a trasferire un immobile (Hotel Cicerone) in cambio della rinuncia all'azione civile. La difesa ha denunciato erronea valutazione delle prove, assenza di gravi indizi, mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, carattere transattivo (non estorsivo) delle comunicazioni e violazione dei principi di proporzionalità e extrema ratio nella applicazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non manifestamente illogica: sussistono gravi indizi di colpevolezza circa la riconducibilità delle iniziative della Immobiliare Orizzonte al Coppola, la strumentalità dell'azione civile e la richiesta sinallagmatica di denaro e immobile finalizzata a neutralizzare gli effetti giuridici della trascrizione. Ha confermato altresì la sussistenza del pericolo di reiterazione, fondato sui precedenti penali e giudiziari, sul modus operandi (uso di società di comodo, prestanome, manovre processuali) e sulla capacità di pianificazione e di interazione con una rete di soggetti esterni. In conclusione la misura carceraria è stata ritenuta adeguata e proporzionata e i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La condotta descritta è qualificata come estorsione anche nella forma tentata; una pretesa mediata da atti apparentemente legali può costituire estorsione se esercitata per finalità 'contra ius' e non per l'esercizio di un diritto.

  • art. 56 cod. pen.

    Si valutano le modalità della condotta nella sua forma tentata ai fini dell'integrazione del reato e della gravità indiziaria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    valutazione dei gravi indizi di colpevolezza

    La Cassazione conferma che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in via di legittimità solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sindacare rivalutazioni di merito non manifestamente illogiche.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato ma una valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto; può essere desunto da precedenti, modus operandi e capacità di pianificazione.

  • art. 275 commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.

    criteri per la scelta della misura

    La scelta della misura deve rispettare proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della personalità dell'indagato, della gravità dei fatti e della sanzione applicabile; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di proporzionalità operata dal tribunale del riesame.

  • art. 2932 cod. civ.

    azione di esecuzione in forma specifica del contratto

    La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 e la sua conservazione nei registri immobiliari possono costituire lo strumento usato impropriamente per paralizzare il diritto della parte danneggiata; la corte ha valutato la natura infondata e strumentale dell'azione civile ai fini dell'elemento soggettivo dell'estorsione.

  • art. 2645-bis cod. civ.

    trascrizione delle domande giudiziali prenotative

    La presenza della formalità trascritta e la sua efficacia sino al passaggio in giudicato sono stati ritenuti fattori che ostacolano la disponibilità del bene e che legittimano la valutazione del pregiudizio subito dalla vittima.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    sanzioni per lite temeraria

    La mancata qualificazione della lite come temeraria in sede civile non esclude la valutazione, in sede penale, dell'abuso del mezzo processuale quando sia finalizzato a scopi illeciti; il giudice penale può valutare distintamente tali aspetti.

  • Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000

    principio sul controllo in cassazione delle misure cautelari

    In sede di legittimità la Cassazione verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario secondo canoni logici e di legge; il sindacato è limitato alla congruenza e non alla rivalutazione di merito.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la revisione in Cassazione è limitata: si controlla la congruenza e la logicità della motivazione, non si rifanno valutazioni di merito non manifestamente illogiche.
  • Un'iniziativa civile apparente o formalmente legittima può integrare il reato di estorsione se essa è strumentale a ottenere utilità indebite e volta ad abusare del mezzo processuale per scopi 'contra ius'.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione non è necessaria l'imminenza di una nuova occasione di reato; rilevano la personalità, i precedenti, il modus operandi e la capacità di coordinare reti di soggetti (prestanome, collaboratori, professionisti).
  • La presenza di precedenti penali e giudiziari gravi e la ripetitività di schemi delittuosi aumentano la probabilità di applicazione di misure cautelari più afflittive come la custodia in carcere, ove sia dimostrata la capacità di influire dall'esterno.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura vanno motivate rispetto alla gravità del fatto, alla pena prospettabile e alla concreta valutazione del rischio processuale; la misura meno afflittiva deve essere esplicitamente valutata e motivatamente scartata.
  • La qualificazione di una comunicazione come proposta transattiva o come richiesta estorsiva dipende dal contesto complessivo e dalla finalità effettiva perseguita: la sinallagmaticità tra rinuncia all'azione e pagamento/trasferimento può far propendere per la natura estorsiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.