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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-645/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022. — V A e Z A contro TP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento del decesso situata in uno Stato non vincolato dal regolamento (UE) n. 650/2012 – Defunto che ha la cittadinanza di uno Stato membro e possiede beni in tale Stato membro – Obbligo per il giudice adito di detto Stato membro di esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria – Nomina di un curatore dell’eredità. — Causa C-645/20

Giurisprudenza europea62020CJ0645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento sulle successioni stabilendo che la competenza sussidiaria ex articolo 10 non è facoltativa né dipende dalla deduzione di parte. Quando il giudice nazionale chiamato a decidere sull’intera successione esclude la competenza generale ex articolo 4, deve verificare d’ufficio se sussiste la competenza sussidiaria fondata su cittadinanza e presenza di beni ereditari nello Stato membro. La soluzione vale anche se la residenza abituale del defunto era in uno Stato membro non vincolato dal regolamento, come il Regno Unito nel periodo rilevante.

Competenza sussidiaria in materia successoria: il giudice nazionale deve rilevare d’ufficio la propria competenza ex articolo 10 del regolamento n. 650/2012 quando esclude la competenza generale ex articolo 4.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro, adito sulla base della competenza generale ex articolo 4 ma ritenutosi incompetente perché la residenza abituale del defunto era in uno Stato non vincolato dal regolamento, debba esaminare d’ufficio la propria competenza sussidiaria quando il defunto era cittadino di tale Stato membro e vi possedeva beni.

Principio di diritto

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 attribuisce una competenza sussidiaria obbligatoria, non rimessa all’iniziativa delle parti: pertanto, se il giudice adito in base all’articolo 4 constata di non essere competente perché la residenza abituale del defunto era in uno Stato non vincolato dal regolamento, deve verificare d’ufficio se ricorrono i criteri dell’articolo 10 e, in caso positivo, dichiararsi competente sull’intera successione. La qualifica di "sussidiaria" non attenua il carattere vincolante della norma, che mira a garantire uniformità, unità della successione e buona amministrazione della giustizia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 6 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Competenza sussidiaria in materia successoria e rilievo d’ufficio

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in una controversia successoria relativa alla nomina di un curatore dell’eredità. Il punto centrale è stabilire se il giudice nazionale debba esaminare d’ufficio la propria competenza sussidiaria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), quando ritenga non sussistente la competenza generale ex articolo 4.

Fatti e procedimento principale

XA, cittadino francese, è deceduto in Francia nel 2015. Aveva vissuto a lungo nel Regno Unito, ma negli ultimi anni era rientrato in Francia; lasciava beni in Francia e familiari contenziosi sulla successione, tra cui la moglie TP e i figli V A e Z A. I figli hanno chiesto ai giudici francesi la nomina di un curatore dell’eredità per amministrare l’intera successione, inizialmente facendo leva sull’articolo 4 del regolamento, cioè sulla residenza abituale del defunto in Francia.

Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi della competenza francese, ma la cour d’appel de Versailles ha annullato la decisione ritenendo che la residenza abituale del defunto fosse ancora nel Regno Unito al momento del decesso. Davanti alla Cour de cassation i ricorrenti hanno sostenuto che, anche così, i giudici francesi avrebbero dovuto verificare d’ufficio la competenza sussidiaria ex articolo 10, poiché XA era cittadino francese e possedeva beni in Francia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sulla competenza generale del giudice della residenza abituale del defunto;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), sulla competenza sussidiaria quando il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro ma possedeva la cittadinanza dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari;
  • l’articolo 15, che impone al giudice non competente di dichiarare d’ufficio la propria incompetenza;
  • gli articoli 21 e 22, sulla legge applicabile e sulla scelta di legge;
  • i considerando 7, 27, 30, 43 e 82 del regolamento.

La Corte osserva inoltre che il Regno Unito, al momento del decesso, non era vincolato dal regolamento, richiamando il protocollo n. 21.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la disposizione in modo autonomo e uniforme, secondo i criteri letterale, sistematico e teleologico.

Sul piano letterale, l’espressione dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo cui gli organi giurisdizionali "sono comunque competenti", indica una competenza legale e vincolata, che non dipende da un’istanza di parte. I due presupposti della norma sono oggettivi: presenza di beni ereditari nello Stato membro e cittadinanza del defunto.

Sul piano sistematico, l’articolo 10 fa parte del capo sulle norme di competenza e costituisce una norma complementare rispetto all’articolo 4. La qualifica di "sussidiaria" non rende la disposizione facoltativa né meno vincolante. La Corte sottolinea che l’articolo 10 si inserisce in un sistema volto a garantire criteri uniformi di competenza per l’intera successione.

Sul piano teleologico, il regolamento mira a favorire il buon funzionamento del mercato interno, la libera circolazione delle persone e l’accesso effettivo alla giustizia in materia successoria. L’articolo 10 contribuisce a evitare vuoti di tutela quando la successione presenta un collegamento stretto con uno Stato membro attraverso la presenza di beni e la cittadinanza del defunto.

La Corte precisa inoltre che l’articolo 10 deve essere letto in combinazione con l’articolo 15: il giudice non è tenuto a ricercare attivamente nuovi fatti, ma deve valutare la propria competenza sulla base dei fatti non contestati e di tutte le informazioni disponibili. Quindi, se dai fatti emerge la possibile competenza sussidiaria, il giudice non può ignorarla solo perché la parte non l’ha espressamente invocata.

Infine, la Corte respinge l’argomento secondo cui ciò incrinerebbe il principio di coincidenza tra competenza e legge applicabile. Tale coincidenza non è assoluta nel regolamento, come mostrano i considerando 27 e 43.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza sussidiaria quando, essendo stato adito sulla base dell’articolo 4, constata di non essere competente ai sensi di tale disposizione.

In pratica, nei casi di successione transfrontaliera con defunto non abitualmente residente in uno Stato membro, il giudice nazionale deve verificare autonomamente se ricorrono i presupposti dell’articolo 10 e, se sì, assumere la competenza sull’intera successione, senza attendere un’eccezione o una domanda specifica delle parti.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni transfrontalierecompetenza giurisdizionalediritto internazionale privato dell’unione europeanomina di amministratore o curatore dell’eredità

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