Cassazione Civile, Ordinanza n. 25486/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
In sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, un lavoratore chiedeva l'ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., di un credito complessivo di euro 116.470,55 per retribuzioni e altre competenze di lavoro subordinato maturate tra il 2014 e il 2018. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato il rapporto di subordinazione e, comunque, reputando la ricostruzione fattuale inattendibile e sospetta per i legami familiari tra il creditore e i soci illimitatamente responsabili della società fallita. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché di varie norme in tema di libri obbligatori del lavoro, documentazione retributiva e fiscale (buste paga, LUL, CUD, Uniemens), sostenendo che tali documenti dovessero avere piena efficacia probatoria dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro e del credito insinuato, in quanto riproduzioni fedeli di scritture contabili e documenti obbligatori del datore di lavoro fallito, con valore anche confessorio nei limiti dedotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, nella medesima vicenda fallimentare, erano già stati accolti ricorsi sovrapponibili di altri componenti della stessa famiglia; nel caso di specie, la curatela aveva formulato una contestazione generica del credito e il decreto impugnato si era fondato su una motivazione ritenuta estremamente generica, basata sulla sola considerazione che la vicenda appariva 'inverosimile e sospetta' per i rapporti familiari tra le parti. Per tali ragioni, la Corte ha cassato il decreto del Tribunale di Gorizia e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplina l'opposizione allo stato passivo nel procedimento di verifica dei crediti fallimentari.
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato quale titolo del privilegio invocato per i crediti di lavoro subordinato.
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova dell'esistenza del rapporto e del credito.
art. 2704 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria dei documenti prodotti.
art. 2709 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della valenza probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore.
art. 2710 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore.
art. 2735 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una efficacia confessoria della documentazione prodotta.
art. 39 d.l. 112/2008
richiamato insieme alla disciplina dei libri e della documentazione del lavoro a fini probatori.
L. 4/1953
richiamata in relazione agli obblighi documentali del datore di lavoro.
artt. 23, comma 1, d.P.R. 600/1973
richiamati con riferimento alla documentazione fiscale del rapporto di lavoro.
artt. 4, comma 1, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies d.P.R. 322/1998
richiamati con riferimento a CUD e altri adempimenti dichiarativi/fiscali idonei a corroborare il credito.
art. 44, comma 9, d.l. 269/2003
richiamato in relazione alla documentazione fiscale e contributiva del rapporto.
art. 116, commi 8 e 9, L. 388/2000
richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e agli obblighi documentali/contributivi connessi al rapporto di lavoro.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la riserva di motivazione nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve confrontarsi con le specifiche allegazioni e con la documentazione prodotta, non potendo respingere il credito con motivazione meramente apodittica o basata su sospetti non sorretti da un puntuale esame degli elementi istruttori.
- La contestazione del curatore, se generica, non è di per sé sufficiente a fondare il rigetto dell'insinuazione quando il creditore produca documenti che, per la loro natura e provenienza, siano idonei a corroborare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e del credito retributivo.
- Le buste paga, il Libro Unico del Lavoro e la documentazione fiscale e contributiva del rapporto possono assumere rilievo probatorio significativo nella verifica del credito di lavoro, e il loro apprezzamento deve essere condotto in modo coerente con gli obblighi legali di tenuta e formazione della documentazione del datore di lavoro.
- In presenza di una vicenda fattuale già scrutinata in giudizi analoghi relativi allo stesso fallimento e a crediti sovrapponibili, il giudice del merito deve evitare motivazioni stereotipate o puramente sospensive e verificare puntualmente la specifica posizione del singolo creditore.
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