Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2024/1233

Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, (rifusione)

Normativa europea32024L1233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso unico, che combina soggiorno e lavoro in un solo atto amministrativo, e definisce un nucleo comune di diritti per i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro. La disciplina mira a semplificare e armonizzare le procedure, rafforzare le garanzie procedurali e prevenire sfruttamento e discriminazioni sul lavoro. Essa lascia agli Stati membri margini rilevanti su requisiti di ammissione, modalità procedurali, controlli sul mercato del lavoro e alcune limitazioni della parità di trattamento, ma impone risultati minimi vincolanti, inclusi termini procedurali e tutele sostanziali. Il termine generale di recepimento è fissato al 21 maggio 2026, data dalla quale si applicano anche gran parte delle nuove disposizioni.

Procedura unica di domanda per il permesso unico e insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi soggiornanti regolarmente negli Stati membri (rifusione della direttiva 2011/98/UE)

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi, a quelli già ammessi per motivi diversi dal lavoro ma autorizzati a lavorare e titolari di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché a quelli ammessi a fini lavorativi ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. Sono esclusi, tra gli altri, i familiari di cittadini dell’Unione che esercitano la libera circolazione, i beneficiari di diritti equivalenti di libera circolazione, i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all’interno di società, i lavoratori stagionali e le persone collocate alla pari, i beneficiari di protezione temporanea o internazionale, i soggiornanti di lungo periodo, coloro il cui allontanamento sia sospeso, i lavoratori autonomi e i lavoratori marittimi. Gli Stati membri possono inoltre escludere dal capo II i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare per un periodo non superiore a sei mesi o ammessi per studio, e i visti che autorizzano il lavoro restano fuori dal capo II.

Procedura unica di domanda per il permesso unico e diritti dei lavoratori di paesi terzi

La direttiva 2024/1233 rifonde la direttiva 2011/98/UE e mira a semplificare l’ingresso, il soggiorno e l’accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi tramite una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico. Al contempo, definisce un nucleo comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, rafforzando parità di trattamento, tutele procedurali e misure contro sfruttamento e discriminazione.

Finalità e quadro generale

La direttiva nasce dall’esigenza di armonizzare pratiche nazionali eterogenee e di rendere la procedura più efficace, trasparente e non discriminatoria. Il legislatore dell’Unione chiarisce che la disciplina non incide sulla competenza degli Stati membri a determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE, né sui requisiti sostanziali di ammissione rimessi al diritto nazionale.

Ambito di applicazione e esclusioni

La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare a fini lavorativi, a coloro che sono già stati ammessi per altri motivi ma sono autorizzati a lavorare e possiedono un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché a chi è già stato ammesso a fini lavorativi. Restano esclusi, tra gli altri, i familiari di cittadini dell’Unione che esercitano la libera circolazione, i titolari di diritti equivalenti di libera circolazione, i distaccati, i lavoratori trasferiti intra-societari, i lavoratori stagionali, le persone alla pari, i beneficiari di protezione temporanea o internazionale, i soggiornanti di lungo periodo, i lavoratori autonomi e i marittimi.

Gli Stati membri possono inoltre decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare per periodi non superiori a sei mesi o ammessi per studio. Il capo II non si applica ai lavoratori che possono lavorare in forza di un visto. Il capo III si estende, in deroga, ai beneficiari di protezione nazionale se autorizzati a lavorare.

Procedura unica di domanda e ruolo delle autorità competenti

L’articolo 4 impone che le domande di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico siano trattate mediante una procedura unica. Gli Stati membri devono stabilire se la domanda sia presentata dal cittadino di paese terzo, dal datore di lavoro o da entrambi, e possono accettare domande presentate da altri cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio. La domanda deve essere esaminata anche quando il richiedente si trovi fuori dallo Stato membro di destinazione oppure già nel territorio con permesso valido.

L’autorità competente, designata da ciascuno Stato membro, deve adottare la decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa. Il termine include, se effettuata, la verifica della situazione del mercato del lavoro, ma non il riconoscimento delle qualifiche professionali. In caso di documentazione incompleta, l’autorità può chiedere integrazioni e sospendere il termine; se le integrazioni non vengono presentate, la domanda può essere respinta. Le conseguenze del mancato rispetto del termine sono rimesse al diritto nazionale.

Permesso unico: contenuto e divieto di duplicazioni

Il permesso unico deve essere rilasciato sul modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicare le informazioni relative al permesso di lavoro. Gli Stati membri possono aggiungere in forma cartacea o elettronica ulteriori dati sul rapporto di lavoro, come datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario e retribuzione. Il titolare ha diritto di verificare i dati contenuti nel permesso e, se necessario, di ottenerne rettifica o cancellazione.

La direttiva vieta di rilasciare titoli aggiuntivi come prova dell’autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro, sia per il permesso unico sia, quando si tratti di permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dal lavoro, per tali permessi di soggiorno. Gli Stati membri possono tuttavia memorizzare dati supplementari anche elettronicamente.

Garanzie procedurali, motivazione e rimedi

Le decisioni di rigetto, revoca o mancato rinnovo devono essere motivate e notificate per iscritto. Devono inoltre tenere conto delle circostanze specifiche del caso e rispettare il principio di proporzionalità. La notifica deve indicare l’autorità o l’organo giurisdizionale competente e i termini per il ricorso. Le decisioni sono impugnabili conformemente al diritto nazionale.

In circostanze eccezionali e debitamente giustificate legate alla complessità della domanda, il termine di decisione può essere prorogato di ulteriori 30 giorni. In caso di cambio di datore di lavoro, è possibile una proroga ulteriore di 15 giorni nelle circostanze previste dall’articolo 8, paragrafo 4.

Informazione ai richiedenti e diritti da pagare

Gli Stati membri devono rendere facilmente accessibili e fornire su richiesta informazioni sui documenti richiesti, sui diritti applicabili, sulle condizioni di ingresso e soggiorno, sui diritti e obblighi, sulle garanzie procedurali e sui mezzi di ricorso, includendo anche informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori. Possono imporre diritti amministrativi per il trattamento delle domande, purché non siano sproporzionati né eccessivi; se il pagamento grava sul datore di lavoro, esso non può essere recuperato dal cittadino di paese terzo.

Contenuto minimo del permesso unico e mobilità occupazionale

Durante la validità del permesso, il titolare deve poter entrare e soggiornare nello Stato membro rilasciante, circolare nel suo territorio nei limiti del diritto nazionale, svolgere l’attività lavorativa autorizzata ed essere informato dei diritti che gli derivano dalla direttiva e dalle altre fonti applicabili. La direttiva rafforza la mobilità interna consentendo il cambio di datore di lavoro.

Gli Stati membri possono subordinare tale cambiamento a:

  • notifica alle autorità competenti secondo le procedure nazionali;
  • verifica della situazione del mercato del lavoro, se prevista anche per le domande iniziali;
  • un periodo minimo presso il primo datore di lavoro, che non può superare sei mesi.

Il cambio anticipato deve essere consentito in casi debitamente giustificati di grave violazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Se è prevista la notifica del cambio, il diritto di cambiare datore può essere sospeso fino a 45 giorni dalla notifica, periodo entro il quale lo Stato membro può opporsi al cambio. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca del permesso entro limiti predeterminati; il periodo complessivo non può superare tre mesi, o sei mesi se il permesso è in possesso da oltre due anni, salvo possibilità nazionale di consentire periodi più lunghi. Per periodi superiori a tre mesi può essere richiesta la prova di risorse sufficienti. In caso di sfruttamento, il periodo di disoccupazione consentito è prorogato di tre mesi. Se il permesso scade durante il rinnovo, il soggiorno resta legittimo fino alla decisione.

Parità di trattamento

Il capo III stabilisce un insieme minimo di diritti in favore dei lavoratori di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c). La parità di trattamento riguarda almeno:

  • condizioni di lavoro e di impiego, compresa retribuzione, licenziamento, orari, congedi, ferie, parità uomo-donna e salute e sicurezza;
  • diritto di sciopero, azioni sindacali, libertà di associazione e di partecipazione a organizzazioni rappresentative;
  • istruzione e formazione professionale;
  • riconoscimento delle qualifiche professionali;
  • sicurezza sociale;
  • agevolazioni fiscali, a condizione di domicilio fiscale nello Stato membro;
  • accesso a beni e servizi al pubblico, inclusa l’edilizia residenziale pubblica e privata;
  • servizi e informazioni dei centri per l’impiego.

La direttiva consente varie limitazioni. In particolare, gli Stati membri possono restringere la parità in materia di istruzione e formazione, escludere talune borse e prestiti, imporre condizioni specifiche per l’accesso all’università e alla formazione post-secondaria, limitare la parità nei settori della sicurezza sociale, modulare l’ambito delle agevolazioni fiscali e limitare l’accesso all’edilizia, salvo la locazione della residenza privata nei limiti nazionali. Resta salva la facoltà dello Stato membro di revocare o non rinnovare il titolo di soggiorno o di lavoro secondo il diritto applicabile.

Sicurezza sociale, qualifiche e diritti pensionistici

La direttiva include la sicurezza sociale tra i settori di parità di trattamento, richiamando il regolamento (CE) n. 883/2004. Essa precisa che i lavoratori di paesi terzi non ottengono diritti superiori a quelli già previsti dal diritto dell’Unione per i cittadini di paesi terzi in situazioni transfrontaliere. È inoltre previsto che i diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente siano riconosciuti, per vecchiaia, invalidità o morte, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro interessato che si trasferiscono in un paese terzo.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro deve avvenire allo stesso modo previsto per i cittadini dell’Unione; le qualifiche acquisite in un paese terzo devono essere considerate secondo la direttiva 2005/36/CE.

Prevenzione degli abusi, ispezioni e sanzioni

Gli Stati membri devono adottare misure per prevenire abusi e sanzionare le violazioni da parte dei datori di lavoro delle norme nazionali di attuazione della parità di trattamento. Le misure comprendono monitoraggio, valutazione e, ove opportuno, ispezioni, con attenzione ai settori ad alto rischio di violazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

I servizi ispettivi del lavoro o le autorità competenti devono avere accesso al luogo di lavoro; se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro e il diritto nazionale lo prevede per i lavoratori nazionali, l’accesso può estendersi anche a tale alloggio, con il consenso del lavoratore di paese terzo.

Denunce e tutela giurisdizionale

Gli Stati membri devono predisporre meccanismi efficaci per consentire ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia direttamente, tramite terzi con interesse legittimo o tramite autorità competente, se previsto dal diritto nazionale. I terzi, con il consenso del lavoratore, possono avviare procedure amministrative o civili per garantire il rispetto della direttiva. Deve inoltre essere assicurata la parità di accesso alle misure di protezione contro licenziamenti o trattamenti sfavorevoli ritorsivi e ai procedimenti giudiziari di tutela.

Disposizioni più favorevoli e informazione al pubblico

La direttiva non pregiudica norme più favorevoli del diritto dell’Unione, degli accordi internazionali o degli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati membri e paesi terzi. Gli Stati membri possono anche introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli. Devono inoltre mettere a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni di ingresso e soggiorno a fini lavorativi, sui documenti necessari e sui diritti e le garanzie dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.

Relazioni, statistiche, recepimento e applicazione

La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva per la prima volta entro il 21 maggio 2029. Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e poi annualmente, statistiche sulle domande, sui permessi rilasciati, rinnovati o revocati, disaggregate per diversi criteri, tra cui tipologia di decisione, cittadinanza, sesso ed età.

Il termine di recepimento è fissato al 21 maggio 2026 per le disposizioni elencate dall’articolo 18, con obbligo di comunicazione alla Commissione e di rinvio esplicito alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. La direttiva 2011/98/UE è abrogata dal 22 maggio 2026, mentre le disposizioni principali della nuova direttiva si applicano dalla stessa data. L’Irlanda e la Danimarca non partecipano alla direttiva e non ne sono vincolate.

Disposizioni principali

Oggetto e clausola di non incidenza sul volume di ingresso

L’articolo 1 stabilisce una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, nonché un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti. Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "cittadino di paese terzo", "lavoratore di paese terzo", "permesso unico" e "procedura unica di domanda". La nozione di lavoratore di paese terzo presuppone soggiorno regolare e autorizzazione al lavoro nel contesto di un rapporto di lavoro secondo il diritto, i contratti collettivi o la prassi nazionale.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 delimita i destinatari della direttiva e prevede numerose esclusioni: familiari di cittadini dell’Unione, persone con diritti equivalenti di libera circolazione, distaccati, trasferiti intra-societari, stagionali, persone alla pari, titolari di protezione temporanea o internazionale, soggiornanti di lungo periodo, soggetti con allontanamento sospeso, lavoratori autonomi e marittimi. Gli Stati membri possono escludere dal capo II taluni lavoratori autorizzati fino a sei mesi o ammessi per studio; il capo II non si applica ai lavoratori autorizzati a lavorare in forza di un visto. Il capo III si applica, in deroga, ai beneficiari di protezione nazionale se autorizzati a lavorare.

Procedura unica di domanda e rilascio del permesso unico

L’articolo 4 disciplina la domanda di rilascio, modifica o rinnovo tramite procedura unica. Gli Stati membri stabiliscono se la domanda sia presentata dal cittadino di paese terzo, dal datore di lavoro o da entrambi. La domanda deve essere esaminata anche quando il richiedente si trovi fuori dallo Stato membro di destinazione o già regolarmente nel suo territorio con un permesso valido; gli Stati membri possono altresì accettare domande da altri cittadini di paesi terzi regolarmente presenti. Se i requisiti sono soddisfatti, l’autorità competente adotta un atto amministrativo unico che combina permesso di soggiorno e permesso di lavoro; se lo Stato membro rilascia permessi unici solo sul proprio territorio, deve rilasciare il visto necessario per ottenerli.

Autorità competente, termine di decisione e integrazione documentale

L’articolo 5 impone la designazione di un’autorità competente per ricezione della domanda e rilascio del permesso. La decisione deve essere adottata non appena possibile e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa; tale termine comprende l’eventuale verifica della situazione del mercato del lavoro. Se la documentazione è incompleta, l’autorità può richiedere integrazioni, sospendendo il termine; in caso di mancata integrazione, la domanda può essere respinta. Le conseguenze del mancato rispetto del termine sono rimesse al diritto nazionale.

Formato del permesso unico e divieto di titoli aggiuntivi

L’articolo 6 prevede l’uso del modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e l’indicazione delle informazioni sul permesso di lavoro. Gli Stati membri possono aggiungere dati supplementari sul rapporto di lavoro in formato cartaceo o elettronico, ma non possono rilasciare permessi aggiuntivi come prova dell’autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.

Permessi di soggiorno per fini diversi dal lavoro

L’articolo 7 estende, per i permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa, l’obbligo di indicare le informazioni relative al permesso di lavoro e consente informazioni supplementari sul rapporto di lavoro. Anche in questo caso è vietato rilasciare permessi aggiuntivi come prova dell’autorizzazione al lavoro.

Garanzie procedurali e proroghe

L’articolo 8 impone che i dinieghi, le revoche e i rinnovi mancati siano motivati e notificati per iscritto, nel rispetto del principio di proporzionalità e con indicazione dei rimedi e dei termini di impugnazione. Il termine di decisione può essere prorogato di 30 giorni in casi eccezionali e debitamente giustificati; un’ulteriore proroga di 15 giorni è prevista per il cambio di datore di lavoro in circostanze eccezionali.

Informazioni ai richiedenti e ai datori di lavoro

L’articolo 9 richiede che siano facilmente accessibili e fornite, su richiesta, informazioni sui documenti giustificativi, sui diritti applicabili, sulle condizioni di ingresso e soggiorno, sui diritti, sugli obblighi, sulle garanzie procedurali e sui mezzi di ricorso, incluse informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori.

Diritti da pagare

L’articolo 10 consente agli Stati membri di imporre diritti per il trattamento delle domande, purché non sproporzionati né eccessivi. Se i diritti sono pagati dal datore di lavoro, essi non possono essere recuperati sul cittadino di paese terzo.

Contenuto minimo del permesso unico e mobilità del lavoratore

L’articolo 11 riconosce al titolare del permesso unico, durante la validità del titolo, il diritto di entrare e soggiornare nello Stato membro rilasciante, circolare sul suo territorio entro i limiti nazionali, svolgere l’attività autorizzata ed essere informato dei diritti conferiti. È garantita la possibilità di cambiare datore di lavoro, con facoltà per gli Stati membri di subordinare il cambio a notifica, verifica del mercato del lavoro e a un periodo minimo presso il primo datore, non superiore a sei mesi; in casi gravi e giustificati di violazione del rapporto di lavoro il cambio anticipato deve essere consentito. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca entro limiti temporali prefissati e, in caso di particolari forme di sfruttamento, il periodo consentito di disoccupazione è prorogato di tre mesi. Se il permesso scade durante il rinnovo, il soggiorno resta legittimato fino alla decisione.

Parità di trattamento

L’articolo 12 garantisce ai lavoratori di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro almeno in materia di condizioni di lavoro e impiego, libertà sindacale e diritto di sciopero, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche, sicurezza sociale, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi, edilizia residenziale e servizi dei centri per l’impiego. Sono previste varie limitazioni facoltative per gli Stati membri, in particolare per formazione, prestazioni familiari, agevolazioni fiscali e accesso all’edilizia, entro i limiti tassativi indicati.

Monitoraggio, ispezioni, sanzioni e accesso al luogo di lavoro

L’articolo 13 impone misure contro gli abusi e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro che violano le norme nazionali sulla parità di trattamento. Gli Stati membri devono prevedere monitoraggio, valutazione e, ove opportuno, ispezioni, con accesso al luogo di lavoro per i servizi ispettivi e, se previsto per i cittadini nazionali, per le organizzazioni rappresentative dei lavoratori; se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro, l’accesso può estendersi a tale alloggio con il consenso del lavoratore.

Denunce, mezzi di ricorso e tutela contro ritorsioni

L’articolo 14 richiede meccanismi efficaci per presentare denunce direttamente, tramite terzi con interesse legittimo o tramite autorità competente, nonché la possibilità per i terzi di avviare procedure amministrative o civili con il consenso del lavoratore. Gli Stati membri devono garantire accesso paritario a protezione contro licenziamento o trattamenti sfavorevoli ritorsivi e ai procedimenti giudiziari per l’attuazione della direttiva.

Disposizioni più favorevoli e informazioni al pubblico

L’articolo 15 fa salve le disposizioni più favorevoli del diritto dell’Unione e degli accordi internazionali, nonché la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più favorevoli. L’articolo 16 impone inoltre la pubblicazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno, sui documenti richiesti e sui diritti e garanzie dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.

Relazioni e statistiche

L’articolo 17 prevede una relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva, per la prima volta entro il 21 maggio 2029, e l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere statistiche a Eurostat per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e poi annualmente, con disaggregazioni per tipo di decisione, motivo, durata, cittadinanza, sesso ed età, e, se disponibile, attività lavorativa.

Recepimento, abrogazione e applicazione

L’articolo 18 stabilisce il termine di recepimento al 21 maggio 2026 per le principali disposizioni elencate, con obbligo di comunicazione alla Commissione e di riferimento esplicito alla direttiva negli atti nazionali. L’articolo 19 abroga la direttiva 2011/98/UE dal 22 maggio 2026, salvi gli obblighi di recepimento della precedente direttiva per le disposizioni non sostanzialmente modificate. L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 22 maggio 2026 delle principali disposizioni; Irlanda e Danimarca non partecipano e non sono vincolate.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionelavoroparità di trattamentosicurezza socialeprocedure amministrative

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.