Direttiva 2024/1275
Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2024/1275 rifonde la disciplina europea sulla prestazione energetica degli edifici, sostituendo la direttiva 2010/31/UE. Essa impone agli Stati membri una traiettoria di decarbonizzazione del parco immobiliare, con nuovi standard per edifici a emissioni zero, ristrutturazioni, energie rinnovabili, mobilità elettrica, attestati di prestazione energetica, ispezioni e banche dati. Il testo lascia margini nazionali su forma e mezzi, ma fissa obiettivi vincolanti, scadenze precise e obblighi minimi di risultato.
Rifusione della disciplina UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con obiettivo di decarbonizzare il parco immobiliare e portarlo a emissioni zero entro il 2050.
Ambito di applicazione
Si applica agli edifici e alle unità immobiliari nel territorio dell’Unione, sia residenziali sia non residenziali, pubblici e privati, nonché ai sistemi tecnici per l’edilizia, agli attestati di prestazione energetica, alle ispezioni degli impianti, ai passaporti di ristrutturazione, alle infrastrutture di mobilità sostenibile e ai dati connessi alla prestazione energetica. Sono previste esclusioni o deroghe per specifiche categorie di edifici, tra cui alcuni edifici protetti, luoghi di culto, edifici temporanei, edifici agricoli e industriali a basso fabbisogno, edifici usati per periodi limitati, piccoli fabbricati indipendenti sotto 50 m2 e, in taluni casi, edifici militari o di difesa. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede recepimento entro il 29 maggio 2026, con anticipazione al 1° gennaio 2025 per l’articolo 17, paragrafo 15; alcuni obblighi e atti delegati/di esecuzione decorrono da date successive.
DIRETTIVA (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia
La direttiva rifonde la disciplina europea sulla prestazione energetica degli edifici, sostituendo la direttiva 2010/31/UE. Il suo asse portante è la trasformazione del parco immobiliare dell’Unione in un patrimonio edilizio decarbonizzato e a emissioni zero entro il 2050, attraverso standard progressivi su nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, mobilità elettrica, energia solare, certificazione energetica e pianificazione nazionale.
Finalità e quadro generale
La direttiva si colloca nel contesto del Green Deal europeo, dell’accordo di Parigi, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e del piano REPowerEU. Gli edifici sono indicati come settore cruciale per ridurre consumo energetico, emissioni di gas a effetto serra, povertà energetica e dipendenza dai combustibili fossili. La direttiva enuncia requisiti minimi armonizzati, ma consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose, purché compatibili con il diritto dell’Unione e notificate alla Commissione.
Ambito di applicazione e definizioni chiave
La disciplina riguarda edifici e unità immobiliari residenziali e non residenziali, pubblici e privati; sistemi tecnici per l’edilizia; attestati di prestazione energetica; passaporti di ristrutturazione; ispezioni; banche dati; smart readiness; infrastrutture per la mobilità sostenibile; qualità degli ambienti interni. L’articolo 2 introduce definizioni essenziali, tra cui:
- edificio a emissioni zero;
- edificio a energia quasi zero;
- ristrutturazione importante;
- ristrutturazione profonda e ristrutturazione profonda per fasi;
- GWP nel corso del ciclo di vita;
- famiglia vulnerabile e povertà energetica;
- registro digitale degli edifici;
- sistemi tecnici per l’edilizia, automazione e controllo, ricarica intelligente e bidirezionale.
Sono previste esclusioni facoltative o adattamenti per specifiche categorie edilizie, soprattutto edifici protetti, militari, di culto, temporanei, agricoli a basso fabbisogno, usi stagionali limitati e piccoli fabbricati indipendenti sotto 50 m2.
Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
L’articolo 3 sostituisce le precedenti strategie di lungo termine con piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, che devono costituire lo strumento centrale di programmazione. Ogni piano deve comprendere:
- rassegna del parco immobiliare nazionale, barriere di mercato e capacità settoriali;
- tabella di marcia con obiettivi nazionali e indicatori di progresso;
- politiche e misure attuate e previste;
- fabbisogno di investimenti e risorse amministrative;
- soglie per edifici a emissioni zero;
- norme minime per il non residenziale;
- traiettoria per il residenziale con traguardi 2030 e 2035;
- stima di risparmi energetici e benefici più ampi, inclusa la qualità degli ambienti interni.
Ogni cinque anni gli Stati membri devono trasmettere una proposta di piano usando il modello dell’allegato II. La prima proposta va presentata entro il 31 dicembre 2025; il primo piano entro il 31 dicembre 2026. La Commissione valuta l’ambizione, la coerenza con i PNIEC, la sufficienza delle risorse e l’inclusività della consultazione pubblica, e può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese.
Metodologia di calcolo e requisiti minimi
L’articolo 4 impone l’adozione di una metodologia nazionale o regionale conforme al quadro comune dell’allegato I. L’articolo 5 richiede requisiti minimi di prestazione energetica per edifici, unità immobiliari, elementi edilizi e sistemi tecnici, almeno al livello ottimale in funzione dei costi, con revisione almeno quinquennale. Gli Stati membri devono tenere conto di condizioni locali, età dell’edificio, uso, qualità degli ambienti interni ed evitare effetti negativi come una ventilazione inadeguata.
L’articolo 6 disciplina il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi: la Commissione deve rivedere il quadro metodologico comparativo entro il 30 giugno 2025; gli Stati membri devono comparare i propri requisiti vigenti con i livelli ottimali e, se la distanza supera il 15 %, adeguare i requisiti entro 24 mesi. La prima relazione nazionale basata sul quadro riveduto va trasmessa entro il 30 giugno 2028.
Nuove costruzioni, edifici a emissioni zero e GWP
L’articolo 7 introduce il modello dell’edificio nuovo a emissioni zero:
- dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;
- dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici nuovi.
Fino a quelle date, i nuovi edifici devono essere almeno a energia quasi zero e rispettare i requisiti minimi dell’articolo 5. Dal 1° gennaio 2028 il GWP del ciclo di vita deve essere calcolato e inserito nell’attestato per i nuovi edifici oltre 1 000 m2; dal 1° gennaio 2030 per tutti i nuovi edifici. Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri devono pubblicare e notificare una tabella di marcia per valori limite del GWP totale cumulativo, differenziati per zone climatiche e tipologie edilizie.
Edifici esistenti, ristrutturazioni importanti e norme minime per il non residenziale
L’articolo 8 impone che le ristrutturazioni importanti conducano, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il miglioramento può riguardare l’edificio nel suo complesso oppure gli elementi edilizi ristrutturati. Devono essere anche considerati adattamento climatico, sicurezza antincendio e sismica, rimozione di sostanze pericolose e accessibilità.
L’articolo 9 è uno dei punti più incisivi della direttiva. Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri devono fissare soglie massime di prestazione energetica, con obiettivi intermedi:
- entro il 2030, tutti gli edifici non residenziali devono essere sotto la soglia del 16 %;
- entro il 2033, sotto la soglia del 26 %.
Nei piani nazionali devono poi essere fissate scadenze ulteriori per il 2040 e 2050. Sono possibili esenzioni rigorosamente limitate e compensazioni tramite miglioramenti equivalenti altrove.
Per gli edifici residenziali, gli Stati membri devono definire entro il 29 maggio 2026 una traiettoria nazionale di riduzione del consumo medio di energia primaria del parco immobiliare residenziale:
- almeno -16 % entro il 2030 rispetto al 2020;
- almeno -20/22 % entro il 2035;
- dal 2040 in poi, valori coerenti con la progressiva trasformazione verso un parco a emissioni zero.
Almeno il 55 % della riduzione deve essere ottenuto tramite ristrutturazione del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Sono previste misure di sostegno, assistenza tecnica, finanziamenti, monitoraggio e sanzioni. L’articolo contempla anche la possibilità di adeguare la traiettoria se la quota media di energia fossile negli edifici residenziali è inferiore al 15 %.
Energia solare negli edifici
L’articolo 10 rafforza in modo significativo l’obbligo di predisposizione e installazione di impianti solari. Tutti i nuovi edifici devono essere progettati per ottimizzare il potenziale solare del sito e consentire installazioni future efficienti. Sono previsti obblighi graduati di installazione di impianti solari adeguati:
- entro il 31 dicembre 2026 per nuovi edifici pubblici e non residenziali sopra 250 m2;
- entro il 31 dicembre 2027 per edifici pubblici sopra 2 000 m2;
- entro il 31 dicembre 2028 per edifici pubblici sopra 750 m2;
- entro il 31 dicembre 2030 per edifici pubblici sopra 250 m2;
- entro il 31 dicembre 2027 per edifici non residenziali esistenti sopra 500 m2 se soggetti a ristrutturazione importante o a interventi edilizi rilevanti;
- entro il 31 dicembre 2029 per nuovi edifici residenziali;
- entro il 31 dicembre 2029 per nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
Gli Stati membri devono definire criteri ed esenzioni, tenendo conto del potenziale tecnico ed economico e della neutralità tecnologica. Possono usare, se equivalente, la superficie del piano terra anziché la superficie coperta utile.
Edifici a emissioni zero
L’articolo 11 definisce il contenuto sostanziale del concetto di edificio a emissioni zero. L’edificio non deve generare emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e deve rispettare soglie massime per la domanda di energia e per le emissioni operative. La soglia sulla domanda energetica deve essere almeno il 10 % inferiore a quella degli edifici a energia quasi zero vigente al 28 maggio 2024. Il fabbisogno annuo deve essere coperto, in via principale, da rinnovabili in loco o vicine, comunità energetiche rinnovabili, teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti o energia da fonti prive di carbonio.
Passaporto di ristrutturazione
L’articolo 12 istituisce entro il 29 maggio 2026 un sistema di passaporti di ristrutturazione fondato sul quadro dell’allegato VIII. Il sistema è di regola volontario, ma gli Stati membri possono renderlo obbligatorio. Il passaporto è una tabella di marcia personalizzata per la ristrutturazione profonda per fasi di un edificio, rilasciata in formato digitale da esperto qualificato a seguito di visita in loco. Gli Stati membri devono favorirne l’accessibilità economica, consentirne il caricamento nella banca dati nazionale e l’eventuale inserimento nel registro digitale degli edifici.
Sistemi tecnici, automazione, controllo e caldaie fossili
L’articolo 13 richiede requisiti prestazionali per i sistemi tecnici per l’edilizia, con attenzione al rendimento globale, all’installazione corretta, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo. Sono obbligatori:
- sistemi di automazione e controllo per edifici non residenziali sopra 290 kW entro il 31 dicembre 2024;
- per edifici non residenziali sopra 70 kW entro il 31 dicembre 2029;
- funzionalità di monitoraggio qualità aria interna dal 29 maggio 2026;
- dispositivi autoregolanti e, se del caso, bilanciamento idronico nei nuovi edifici residenziali e nelle ristrutturazioni importanti dal 29 maggio 2026, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
La direttiva spinge anche alla sostituzione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, demandando agli Stati membri la definizione di piani nazionali di eliminazione graduale. Dal 1° gennaio 2025 non possono più essere concessi incentivi finanziari per nuove caldaie uniche fossili, salvo le eccezioni espressamente previste.
Mobilità sostenibile, ricarica elettrica e parcheggi bici
L’articolo 14 introduce un complesso sistema di obblighi per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti, sia non residenziali sia residenziali. In sintesi:
- per i non residenziali con più di cinque posti auto: almeno un punto di ricarica ogni cinque posti e pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto;
- per tutti i non residenziali con più di 20 posti auto: entro il 1° gennaio 2027 almeno un punto ogni 10 posti o canalizzazioni per il 50 % dei posti, oltre a posti bici minimi;
- per gli edifici residenziali con più di tre posti auto: pre-cablaggio per almeno il 50 % e almeno due posti bici per unità immobiliare; per i nuovi edifici residenziali con più di tre posti auto, almeno un punto di ricarica.
I punti di ricarica devono essere idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, bidirezionale. Sono previste deroghe per microsistemi isolati, regioni ultraperiferiche e casi in cui il costo superi il 10 % del costo della ristrutturazione importante. La Commissione deve pubblicare orientamenti sulla sicurezza antincendio dei parcheggi entro il 31 dicembre 2025.
Smart readiness e scambio dei dati
L’articolo 15 istituisce un sistema UE facoltativo per valutare la predisposizione all’intelligenza degli edifici. La Commissione deve prima sperimentarlo e poi, entro il 30 giugno 2027, può renderlo obbligatorio per gli edifici non residenziali sopra 290 kW.
L’articolo 16 rafforza il diritto di accesso ai dati dei sistemi edilizi da parte di proprietari, locatari e gestori, prevede accesso a terzi con consenso e impone interoperabilità, non discriminazione e gratuità per l’accesso dei titolari dei dati. Il trattamento dei dati personali deve essere conforme al GDPR. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione deve adottare atti di esecuzione con requisiti di interoperabilità e procedure di accesso.
Finanziamenti, sportelli unici e competenze
L’articolo 17 è centrale sotto il profilo economico-finanziario. Gli Stati membri devono predisporre misure di sostegno, strumenti finanziari, rimozione delle barriere di mercato e semplificazione delle procedure. Devono promuovere:
- prestiti per l’efficienza energetica, mutui verdi e contratti di rendimento energetico;
- incentivi fiscali e sistemi di garanzia;
- fondi per ristrutturazioni profonde e programmi di quartiere;
- strumenti per proteggere le famiglie vulnerabili e mitigare gli aumenti dei canoni;
- maggiore accessibilità per PMI e microimprese.
La Commissione deve inoltre adottare entro il 29 maggio 2025 un quadro generale del portafoglio per gli istituti finanziari, volto a stimolare l’erogazione di credito per ristrutturazioni energetiche.
L’articolo 18 impone la creazione di sportelli unici e strutture di assistenza tecnica per tutto il territorio nazionale, con almeno una struttura per 80 000 abitanti, per regione, nelle aree con parco immobiliare più vecchio o nei territori interessati da programmi integrati di distretto, oppure raggiungibile in meno di 90 minuti. Gli sportelli devono fornire consulenza indipendente, supporto tecnico e servizi mirati a famiglie vulnerabili e edifici peggiori.
Certificazione energetica, affissione e banche dati
L’articolo 19 disciplina in dettaglio l’attestato di prestazione energetica: dal 29 maggio 2026 il modello deve essere quello dell’allegato V e la scala di classe deve andare da A a G. La classe A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la G ai peggiori edifici del parco nazionale. L’attestato deve essere chiaro, leggibile, economicamente accessibile, basato su visita in loco e contenere raccomandazioni di miglioramento, con dati su consumi, rinnovabili, emissioni e, se disponibile, GWP.
L’articolo 20 stabilisce gli obblighi di rilascio, consegna e pubblicazione degli attestati in caso di costruzione, vendita, locazione o ristrutturazione profonda, e impone che la classe energetica compaia negli annunci commerciali. L’articolo 21 prescrive l’affissione visibile degli attestati negli edifici pubblici aperti al pubblico e negli edifici non residenziali.
L’articolo 22 impone una banca dati nazionale per raccogliere dati su attestati, ispezioni, passaporti, smart readiness, consumi ed emissioni, con trasferimento periodico all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE e interoperabilità con altre banche dati pubbliche.
Ispezioni, rapporti e controllo indipendente
L’articolo 23 introduce ispezioni periodiche per gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento sopra 70 kW. Le ispezioni sono almeno quinquennali e almeno triennali oltre 290 kW. L’articolo 24 impone rapporti di ispezione con raccomandazioni economiche e indicazioni su eventuali problemi di sicurezza.
Gli articoli 25, 26 e 27 richiedono che attestati, passaporti, valutazioni di smart readiness e ispezioni siano svolti da esperti indipendenti qualificati o certificati. È altresì richiesto un sistema di controllo indipendente, con criteri di qualità, affidabilità statistica, verifiche a campione, pubblicità degli esiti e misure correttive.
Recepimento, abrogazione e applicazione
L’articolo 35 fissa il termine generale di recepimento al 29 maggio 2026 per gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché per gli allegati I, II e III e da V a X. L’articolo 17, paragrafo 15, deve essere recepito entro il 1° gennaio 2025. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure di recepimento e una tavola di concordanza.
L’articolo 36 abroga la direttiva 2010/31/UE dal 30 maggio 2026, mantenendo gli effetti transitori per gli obblighi di recepimento e le date di applicazione delle direttive elencate nell’allegato IX. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano dal 30 maggio 2026.
Profili pratici per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva ha effetti su più fronti:
- pianificazione urbanistica, edilizia e condominiale;
- incentivi fiscali e finanziamenti pubblici/privati;
- compliance energetica e documentazione tecnica negli atti di vendita, locazione e ristrutturazione;
- gestione dati, privacy e interoperabilità delle piattaforme edilizie;
- sanzioni e responsabilità amministrative nazionali.
Le scadenze più rilevanti sono il 1° gennaio 2025, il 29 maggio 2025, il 31 dicembre 2025, il 29 maggio 2026, il 31 dicembre 2026, il 1° gennaio 2027, il 1° gennaio 2028, il 31 dicembre 2028, il 31 dicembre 2029 e il 2030. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta degli strumenti, ma su tali date e obiettivi il margine di discrezionalità è limitato.
Disposizioni principali
Obiettivo generale e principi
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, climatiche, della qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. I requisiti sono minimi e gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, compatibili con il diritto UE e da notificare alla Commissione.
Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per il parco residenziale e non residenziale pubblico e privato, con obiettivo di parco decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Il piano deve contenere rassegne del parco immobiliare, tabella di marcia con obiettivi 2030/2040/2050, politiche e misure, fabbisogno di investimenti e risorse amministrative, soglie GWP e di consumo per edifici a emissioni zero, norme minime per il non residenziale e traiettoria per il residenziale. Prima proposta entro il 31 dicembre 2025 e primo piano entro il 31 dicembre 2026; consultazione pubblica obbligatoria prima della trasmissione.
Metodologia di calcolo della prestazione energetica
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri applichino una metodologia di calcolo conforme al quadro comune dell’allegato I, a livello nazionale o regionale. La Commissione deve emanare orientamenti sul calcolo della prestazione energetica degli elementi trasparenti dell’involucro e sul trattamento dell’energia ambientale.
Requisiti minimi di prestazione energetica e limiti di esenzione
L’articolo 5 impone requisiti minimi per edifici, unità immobiliari, elementi edilizi e sistemi tecnici per l’edilizia, almeno ai livelli ottimali in funzione dei costi, con revisione almeno quinquennale. Sono previste deroghe o adattamenti per edifici protetti e facoltà di non applicazione per specifiche categorie (difesa, culto, temporanei, agricoli a basso fabbisogno, usi limitati, piccoli fabbricati sotto 50 m2).
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi
L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sul quadro metodologico comparativo e impone agli Stati membri di calcolare e comparare i livelli ottimali con i requisiti vigenti. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione deve rivedere il quadro metodologico; la prima relazione nazionale basata sul quadro riveduto va trasmessa entro il 30 giugno 2028. Se i requisiti vigenti risultano inferiori di oltre il 15 % ai livelli ottimali, lo Stato membro deve adeguarli entro 24 mesi.
Edifici di nuova costruzione e GWP nel ciclo di vita
L’articolo 7 stabilisce che gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero: dal 1° gennaio 2028 quelli di proprietà di enti pubblici e dal 1° gennaio 2030 tutti gli edifici nuovi. Fino a tali date, devono essere almeno a energia quasi zero e rispettare i requisiti minimi dell’articolo 5. Il GWP nel ciclo di vita va calcolato e indicato nell’attestato dal 1° gennaio 2028 per edifici nuovi oltre 1 000 m2 e dal 1° gennaio 2030 per tutti i nuovi edifici. Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri devono pubblicare e notificare una tabella di marcia per l’introduzione di valori limite cumulativi di GWP.
Ristrutturazioni importanti e edifici esistenti
L’articolo 8 richiede il miglioramento della prestazione energetica degli edifici o parti di edifici oggetto di ristrutturazione importante, nonché degli elementi edilizi sostituiti o rinnovati, per soddisfare i requisiti minimi ove tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri devono inoltre promuovere sistemi alternativi ad alta efficienza e considerare qualità degli ambienti interni, adattamento climatico, sicurezza antincendio e sismica, eliminazione dell’amianto e accessibilità.
Norme minime di prestazione energetica per il non residenziale e traiettoria per il residenziale
L’articolo 9 introduce per gli edifici non residenziali soglie massime di prestazione energetica basate sul parco al 1° gennaio 2020: entro il 2030 tutti gli edifici devono stare sotto la soglia del 16 % e entro il 2033 sotto la soglia del 26 %. Gli Stati membri devono fissare ulteriori scadenze nel 2040 e 2050 nei piani nazionali. Per il residenziale, entro il 29 maggio 2026 va definita una traiettoria nazionale che riduca il consumo medio di energia primaria del parco residenziale di almeno il 16 % entro il 2030, del 20-22 % entro il 2035 e poi secondo un calo progressivo verso il 2050; almeno il 55 % della riduzione deve derivare dalla ristrutturazione del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Sono previste misure di sostegno, possibilità di esenzioni limitate e obbligo di sanzioni efficaci.
Energia solare negli edifici
L’articolo 10 impone che i nuovi edifici siano progettati per ottimizzare il potenziale solare. Inoltre prevede obblighi graduali di installazione di impianti solari adeguati: entro il 31 dicembre 2026 per nuovi edifici pubblici e non residenziali oltre 250 m2, entro il 31 dicembre 2027 per edifici pubblici oltre 2 000 m2 e 750 m2, entro il 31 dicembre 2030 per edifici pubblici oltre 250 m2, entro il 31 dicembre 2027 per edifici non residenziali esistenti oltre 500 m2 soggetti a ristrutturazione importante o opere rilevanti, entro il 31 dicembre 2029 per tutti i nuovi edifici residenziali e per i nuovi parcheggi coperti adiacenti. Gli Stati membri definiscono criteri ed eventuali esenzioni e possono usare la superficie del piano terra al posto della superficie coperta utile, se equivalente.
Edifici a emissioni zero
L’articolo 11 definisce l’edificio a emissioni zero come edificio senza emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e con domanda di energia entro una soglia massima nazionale. Tale soglia deve essere almeno il 10 % inferiore alla soglia degli edifici a energia quasi zero vigente al 28 maggio 2024. Le emissioni operative devono anch’esse rispettare una soglia massima fissata nei piani nazionali. Il fabbisogno annuo deve essere coperto da energia rinnovabile in loco o nelle vicinanze, comunità energetiche rinnovabili, teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti o energia da fonti prive di carbonio, con possibilità di ricorso ad altra energia di rete se tecnicamente o economicamente non fattibile.
Passaporto di ristrutturazione
L’articolo 12 impone agli Stati membri di introdurre entro il 29 maggio 2026 un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune dell’allegato VIII. Il sistema è di regola volontario, salvo diversa decisione nazionale, e deve essere accessibile economicamente; gli Stati devono valutare sostegni per famiglie vulnerabili. Il passaporto può essere rilasciato insieme all’attestato di prestazione energetica, in formato digitale, e può essere caricato nella banca dati nazionale e nel registro digitale degli edifici.
Sistemi tecnici per l’edilizia, automazione e controllo
L’articolo 13 richiede requisiti per impianti e sistemi tecnici, inclusi rendimento globale, corretta installazione, dimensionamento, regolazione, controllo e, se del caso, bilanciamento idronico. Gli edifici non residenziali oltre 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 31 dicembre 2024 e quelli oltre 70 kW entro il 31 dicembre 2029; tali sistemi devono monitorare, registrare, analizzare e adattare l’uso dell’energia e, dal 29 maggio 2026, la qualità degli ambienti interni. Per gli edifici residenziali nuovi o ristrutturati importanti, dal 29 maggio 2026 sono richieste funzionalità di monitoraggio, regolazione e risposta ai segnali esterni. Gli Stati membri devono inoltre promuovere lo stoccaggio di energia rinnovabile e il passaggio da caldaie fossili a sistemi non fossili.
Mobilità sostenibile, ricarica e posti bici
L’articolo 14 introduce obblighi di infrastruttura di ricarica e di pre-cablaggio per edifici non residenziali e residenziali nuovi o ristrutturati importanti, con soglie basate su numero di posti auto, nonché obblighi di posti bici. Per il non residenziale, sono richiesti almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto e pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto, con regole speciali per gli uffici; dal 1° gennaio 2027, per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, almeno un punto ogni 10 posti o canalizzazioni per il 50 % dei posti e posti bici pari ad almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità. Per il residenziale, gli edifici nuovi o ristrutturati con più di tre posti auto devono avere pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti e almeno due posti bici per unità residenziale; gli edifici nuovi con più di tre posti auto devono avere almeno un punto di ricarica. Sono previste deroghe per microsistemi isolati, regioni ultraperiferiche e casi in cui i costi superino il 10 % della ristrutturazione.
Predisposizione degli edifici all’intelligenza
L’articolo 15 istituisce un sistema comune facoltativo UE per valutare la predisposizione all’intelligenza tramite indicatore e metodologia, basato su capacità di adattamento alle esigenze dell’occupante e della rete, efficienza energetica e prestazione complessiva. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione presenta una relazione sulla sperimentazione; entro il 30 giugno 2027 può rendere obbligatorio il sistema per gli edifici non residenziali oltre 290 kW.
Scambio dei dati e interoperabilità
L’articolo 16 riconosce a proprietari, locatari e gestori l’accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi, con accesso a terzi previa autorizzazione. Gli Stati membri devono garantire interoperabilità e non discriminazione nell’accesso ai dati, senza costi aggiuntivi per proprietari, locatari o gestori. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione su requisiti di interoperabilità e procedure di accesso.
Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato
L’articolo 17 obbliga gli Stati membri a predisporre finanziamenti, sostegni e altri strumenti per rimuovere le barriere di mercato e sostenere gli investimenti necessari. Devono essere semplificate le procedure di accesso ai finanziamenti, affrontati gli ostacoli dovuti ai costi iniziali e adottate misure per rimuovere barriere non economiche, incluse quelle nelle comproprietà. Dal 1° gennaio 2025 non possono più essere concessi incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, salvo eccezioni per investimenti già selezionati prima del 2025 nei programmi UE indicati. Gli Stati membri devono inoltre incentivare ristrutturazioni profonde e per fasi e proteggere le famiglie vulnerabili dagli effetti di aumento dei canoni.
Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia
L’articolo 18 impone l’istituzione di strutture di assistenza tecnica, compresi sportelli unici inclusivi, accessibili in tutto il territorio nazionale secondo criteri minimi di copertura. Gli sportelli devono offrire consulenza semplificata, supporto globale, servizi per famiglie vulnerabili e per edifici con le prestazioni peggiori, nonché assistenza ai soggetti coinvolti nelle ristrutturazioni.
Attestato di prestazione energetica e classe comune A-G
L’articolo 19 richiede un sistema di certificazione energetica. Entro il 29 maggio 2026 l’attestato deve essere conforme al modello dell’allegato V e usare una scala chiusa da A a G, con A per edifici a emissioni zero e G per gli edifici peggiori del parco nazionale al momento dell’introduzione della scala. La validità massima è di 10 anni. Gli attestati devono contenere raccomandazioni tecniche e dati su consumi, rinnovabili, emissioni e, se disponibile, GWP. Gli Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2029 la ridefinizione della scala se già modificata dal 1° gennaio 2019 in poi.
Obbligo di rilascio, pubblicità e banca dati degli attestati
L’articolo 20 prevede il rilascio dell’attestato digitale per edifici costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti, locati a nuovo locatario o rinnovati, nonché per edifici pubblici esistenti. L’attestato deve essere mostrato e consegnato al potenziale acquirente o locatario e la classe energetica deve figurare negli annunci online e offline. L’attestato completo va caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica. L’articolo 21 impone l’affissione in luogo visibile per edifici pubblici aperti al pubblico e per edifici non residenziali.
Banche dati nazionali e trasferimento all’Osservatorio UE
L’articolo 22 impone a ciascuno Stato membro di creare una banca dati nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con dati su attestati, ispezioni, passaporti di ristrutturazione, indicatori di smart readiness, consumi ed emissioni, anche GWP. I dati aggregati e anonimizzati devono essere accessibili al pubblico, e i dati vanno trasferiti almeno annualmente all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. La Commissione deve adottare modelli comuni per il trasferimento entro il 30 giugno 2025.
Ispezioni periodiche degli impianti
L’articolo 23 prevede ispezioni periodiche per impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria con potenza nominale utile superiore a 70 kW, almeno ogni cinque anni e almeno ogni tre anni oltre 290 kW. L’ispezione valuta efficienza, dimensionamento, bilanciamento, possibilità di funzionamento a temperature più efficienti e riduzione dei combustibili fossili in loco. Sono ammesse misure alternative equivalenti, previa relazione alla Commissione.
Rapporti di ispezione
L’articolo 24 richiede un rapporto dopo ogni ispezione, con risultati e raccomandazioni economicamente convenienti per migliorare il rendimento energetico, nonché eventuali problemi di sicurezza. Il rapporto va trasmesso al proprietario o locatario e caricato nella banca dati nazionale.
Esperti indipendenti, qualificazione e controllo di qualità
Gli articoli 25, 26 e 27 impongono che certificazioni, passaporti, valutazioni smart e ispezioni siano effettuati da esperti indipendenti qualificati o certificati. Gli Stati membri devono anche garantire competenze adeguate ai professionisti della ristrutturazione integrata e istituire sistemi di controllo indipendenti per attestati, passaporti, indicatori di smart readiness e rapporti di ispezione, con pubblicazione periodica degli esiti di qualità.
Riesame della direttiva
L’articolo 28 impone alla Commissione un riesame entro il 31 dicembre 2028 per valutare l’efficacia complessiva del quadro, l’eventuale necessità di ulteriori misure vincolanti, i valori limite GWP, gli approcci di distretto e l’eventuale adeguatezza di indicatori alternativi.
Informazione, consultazione e supporto tecnico
Gli articoli 29 e 30 impongono campagne di informazione e sensibilizzazione, consulenza ai proprietari e locatari, formazione dei responsabili dell’attuazione, coinvolgimento delle autorità locali e regionali e collaborazione con la Commissione. È previsto supporto informativo UE tramite portali e assistenza nell’uso dei fondi disponibili.
Atti delegati, comitato, sanzioni e recepimento
Gli articoli 31 e 32 attribuiscono alla Commissione poteri delegati su parti dell’allegato I, il quadro comparativo dei costi, il GWP, la smart readiness e il quadro per gli istituti finanziari; la delega è a tempo indeterminato dal 28 maggio 2024. L’articolo 33 disciplina la procedura di comitato. L’articolo 34 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 35 fissa il recepimento generale entro il 29 maggio 2026 e quello dell’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025. L’articolo 36 abroga la direttiva 2010/31/UE dal 30 maggio 2026.
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