Direttiva 2024/1226
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme minime comuni per qualificare come reato la violazione e l’elusione delle misure restrittive dell’Unione, imponendo agli Stati membri di introdurre sanzioni penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive. Disciplina in modo dettagliato le condotte punibili, la responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, le aggravanti e attenuanti, il congelamento e la confisca, i termini di prescrizione, la giurisdizione, gli strumenti investigativi, la segnalazione delle violazioni e la cooperazione tra autorità. La direttiva modifica inoltre la direttiva (UE) 2018/1673 per ricomprendere la violazione delle misure restrittive dell’Unione tra i reati presupposto del riciclaggio. Il recepimento deve avvenire entro il 20 maggio 2025.
Definizione di reati e sanzioni minime comuni per la violazione ed elusione delle misure restrittive dell’Unione, con modifica della direttiva (UE) 2018/1673 per includere tale violazione tra i reati presupposto del riciclaggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, tramite il recepimento nazionale, alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nella violazione o elusione di misure restrittive dell’UE adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE. Riguarda in particolare condotte relative a fondi, risorse economiche, ingresso/transito di persone designate, operazioni con Stati terzi o loro entità, commercio di beni e servizi, servizi finanziari e non finanziari, nonché il mancato rispetto di obblighi di segnalazione o di condizioni di autorizzazione. Sono previste esclusioni e limiti rilevanti, tra cui l’assenza di punibilità per condotte coperte da esenzioni o deroghe legittime, la possibile esclusione per violazioni di valore inferiore a 10.000 EUR, la tutela del segreto professionale degli avvocati e l’esclusione dell’assistenza umanitaria conforme ai principi applicabili.
Direttiva (UE) 2024/1226 sulla violazione delle misure restrittive dell’Unione
La direttiva introduce un quadro armonizzato minimo per la repressione penale della violazione e dell’elusione delle misure restrittive dell’Unione. Essa risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire l’effettività delle sanzioni UE, l’integrità del mercato interno e un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tenendo conto della natura transfrontaliera dei fenomeni e dell’interesse dell’Unione alla tutela della pace e della sicurezza internazionali.
Obiettivi e natura dell’atto
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. L’obiettivo è fissare norme minime comuni sulla definizione dei reati e delle sanzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell’Unione, includendo anche l’elusione e gli obblighi strumentali, come la segnalazione alle autorità competenti.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le misure restrittive adottate dall’Unione ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE. Le definizioni dell’articolo 2 sono molto ampie e comprendono, tra l’altro:
- i "fondi", che includono anche le cripto-attività;
- le "risorse economiche";
- il "congelamento di fondi" e il "congelamento di risorse economiche";
- le "persone, entità od organismi designati".
Per i professionisti italiani è rilevante che la nozione di fondi ricomprenda strumenti finanziari di varia natura, depositi, crediti, garanzie e cripto-attività, con impatto diretto su intermediari finanziari, consulenti, operatori del commercio internazionale e soggetti che gestiscono o detengono asset soggetti a restrizioni.
Condotte penalmente rilevanti
L’articolo 3 elenca le condotte che gli Stati membri devono qualificare come reato, se dolose e in violazione di un divieto o obbligo costituente misura restrittiva dell’Unione o di una disposizione nazionale di attuazione. Le fattispecie comprendono:
- messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati;
- omesso congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da soggetti designati;
- ingresso o transito di persone designate;
- operazioni con Stati terzi o loro entità, compresi appalti pubblici e concessioni, se vietate o limitate da misure restrittive;
- commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito, trasporto di beni, nonché intermediazione, assistenza tecnica e altri servizi connessi;
- prestazione di servizi finanziari o attività finanziarie vietate;
- prestazione di servizi non finanziari vietati;
- elusione delle misure restrittive, anche mediante occultamento di fondi, informazioni false o fuorvianti, mancata segnalazione di fondi da parte di persone designate o loro rappresentanti, o mancata comunicazione di informazioni richieste alle autorità competenti;
- violazione delle condizioni poste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
La direttiva consente agli Stati membri di escludere dalla punibilità condotte di valore inferiore a 10.000 EUR, ma permette il cumulo di condotte connesse e dello stesso tipo poste in essere dallo stesso autore per raggiungere tale soglia. Per alcune condotte di commercio di beni, la grave negligenza è sufficiente, almeno quando coinvolgono prodotti militari o beni a duplice uso.
Limiti ed esclusioni rilevanti
La direttiva precisa che non deve essere interpretata in modo da imporre obblighi ai professionisti legali in contrasto con il segreto professionale, salvo il caso di partecipazione intenzionale alla violazione o di consulenza prestata a fin di violazione. Inoltre, non deve essere interpretata come criminalizzazione dell’assistenza umanitaria o delle attività a sostegno dei bisogni umani di base, se svolte secondo i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 4 richiede la punibilità di istigazione, favoreggiamento e concorso nei reati previsti dalla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre punire il tentativo per un ampio nucleo di fattispecie, incluse la messa a disposizione di fondi, il divieto di ingresso/transito, la maggior parte delle condotte commerciali e finanziarie e talune forme di elusione.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 5 impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono prevedere una pena massima detentiva per i reati dell’articolo 3 e rispettare soglie minime per alcuni casi gravi:
- almeno 1 anno di reclusione per le omissioni informative su fondi o risorse economiche di valore pari ad almeno 100.000 EUR;
- almeno 5 anni di reclusione per messa a disposizione di fondi, omesso congelamento, elusione e violazioni di autorizzazioni quando il valore è almeno 100.000 EUR;
- almeno 3 anni di reclusione per l’ingresso o transito vietato;
- almeno 5 anni di reclusione per violazioni relative a beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 EUR;
- almeno 5 anni di reclusione per i prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE o per i prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, indipendentemente dal valore.
Sono inoltre previste sanzioni o misure accessorie, come sanzioni pecuniarie, ritiro di autorizzazioni, interdizioni dall’esercizio di posizioni preminenti, divieti temporanei di candidatura a cariche pubbliche e pubblicazione della decisione giudiziaria in presenza di un pubblico interesse.
Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche
Gli articoli 6 e 7 impongono la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o resi possibili da carenza di vigilanza o controllo. La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche.
Le sanzioni per gli enti devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e includere sanzioni pecuniarie. Il livello massimo non può essere inferiore:
- all’1% del fatturato globale totale o a 8.000.000 EUR per le fattispecie di elusione informative più lievi;
- al 5% del fatturato globale totale o a 40.000.000 EUR per le altre fattispecie dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), h) punti i) e ii), e lettera i).
Sono contemplate ulteriori misure, come esclusione da benefici e finanziamenti pubblici, interdizione all’attività commerciale, ritiro di autorizzazioni, sorveglianza giudiziaria, scioglimento, chiusura dei locali e pubblicazione della decisione.
Circostanze aggravanti e attenuanti
L’articolo 8 richiede l’introduzione di circostanze aggravanti, purché non già elementi costitutivi del reato. Tra le circostanze possibili vi sono:
- appartenenza a un’organizzazione criminale;
- uso di documenti falsi o contraffatti;
- violazione di obblighi professionali da parte di un fornitore di servizi professionale;
- commissione da parte di un pubblico ufficiale;
- vantaggio economico rilevante o risparmio di spesa rilevante;
- distruzione di prove o minacce a testimoni/denuncianti;
- recidiva.
L’articolo 9 impone anche la previsione di attenuanti quando l’autore collabora fornendo informazioni utili a identificare altri responsabili o a reperire prove.
Congelamento e confisca
L’articolo 10 distingue il congelamento amministrativo previsto dalle misure restrittive UE dal congelamento di natura penale. Gli Stati membri devono consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, coordinandosi con la direttiva 2014/42/UE. Inoltre, quando una persona designata o il rappresentante di un ente designato commette o partecipa a determinate forme di elusione, devono poter essere congelati e confiscati anche i fondi o le risorse economiche oggetto delle misure restrittive che siano stati occultati, pur se non qualificabili come proventi in senso tecnico. I diritti dei terzi in buona fede restano salvi.
Prescrizione, giurisdizione e strumenti investigativi
L’articolo 11 richiede termini di prescrizione idonei a consentire indagini, esercizio dell’azione penale, processo e decisione giudiziaria entro un lasso di tempo congruo. È previsto un minimo di 5 anni per i reati punibili con pena massima almeno quinquennale e un minimo di 5 anni anche per l’esecuzione della pena in alcune ipotesi. Gli Stati membri possono prevedere termini più brevi, ma non inferiori a 3 anni, purché siano sospendibili o interrompibili.
L’articolo 12 disciplina la giurisdizione, imponendo criteri territoriali, su navi/aeromobili e personali, con possibili estensioni per fatti commessi all’estero. In caso di conflitti di giurisdizione, gli Stati membri devono cooperare e, se opportuno, coinvolgere Eurojust.
L’articolo 13 impone strumenti investigativi efficaci e proporzionati, inclusi, se del caso, strumenti speciali tipici della lotta alla criminalità organizzata o ai reati gravi.
Segnalazione delle violazioni e protezione dei segnalanti
L’articolo 14 estende l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni delle misure restrittive dell’Unione e alla protezione dei segnalanti. Per i professionisti, ciò si colloca nel quadro della segnalazione riservata e della tutela da ritorsioni, già ricordato nei considerando.
Coordinamento amministrativo, cooperazione e statistiche
L’articolo 15 impone agli Stati membri di designare un’unità o un organo per coordinare autorità di contrasto e autorità incaricate dell’attuazione delle misure restrittive. L’articolo 16 prevede cooperazione tra Stati membri, Commissione, Europol, Eurojust e Procura europea, oltre alla possibilità per la Commissione di istituire una rete di esperti e di fornire assistenza tecnica. È anche prevista la condivisione di informazioni sui modelli di elusione, compresi quelli relativi alla titolarità effettiva.
L’articolo 17 richiede un sistema di raccolta di dati statistici anonimi sulle fasi di comunicazione, indagine e azione giudiziaria, con trasmissione annuale alla Commissione e pubblicazione di una revisione consolidata almeno ogni tre anni.
Modifica della direttiva antiriciclaggio penale
L’articolo 18 modifica la direttiva (UE) 2018/1673 inserendo la violazione delle misure restrittive dell’Unione nell’elenco dei reati presupposto del riciclaggio. Questo profilo è particolarmente rilevante per gli operatori che presidiano i flussi finanziari e la compliance antiriciclaggio.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 20 stabilisce il termine di recepimento al 20 maggio 2025. Gli Stati membri devono informare la Commissione e indicare il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di attuazione. L’articolo 19 prevede una relazione della Commissione entro il 20 maggio 2027 sullo stato di attuazione e una valutazione complessiva entro il 20 maggio 2030, con eventuale proposta legislativa. L’articolo 21 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Profili di interesse pratico per i professionisti italiani
Per avvocati, commercialisti, intermediari e imprese, la direttiva richiede particolare attenzione a:
- screening di controparti, asset e transazioni collegate a soggetti designati;
- gestione degli obblighi di congelamento e di segnalazione;
- compliance nei settori del commercio internazionale, dei servizi professionali, finanziari e di consulenza;
- valutazione del rischio di elusione tramite strutture societarie, titolarità effettiva e operazioni indirette;
- coordinamento tra presidi sanzionatori, antiriciclaggio e whistleblowing.
In sede di recepimento, gli Stati membri conservano margini di discrezionalità importanti, in particolare sulla scelta tra fattispecie penali e non penali per le persone giuridiche, sulla configurazione di alcune soglie economiche, sui termini di prescrizione più brevi e sulle modalità tecniche di calcolo delle sanzioni pecuniarie. Tuttavia, il risultato minimo da garantire resta quello di un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, idoneo a reprimere violazioni ed elusioni delle misure restrittive dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione. I considerando chiariscono che l’obiettivo è garantire l’effettiva applicazione delle misure restrittive, l’integrità del mercato interno e un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le "misure restrittive dell’Unione" come quelle adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE; i "fondi" in senso ampio, includendo anche le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114; le "risorse economiche"; il "congelamento di fondi" e il "congelamento di risorse economiche".
Reati di violazione delle misure restrittive
L’articolo 3 impone agli Stati membri di punire, se dolose, una serie di condotte: messa a disposizione di fondi o risorse economiche a soggetti designati, omesso congelamento, ingresso o transito di persone designate, operazioni con Stati terzi o loro entità, commercio/importazione/esportazione e servizi connessi a beni o servizi soggetti a divieti, prestazione di servizi finanziari o altri servizi vietati, elusione delle misure, e violazione delle condizioni delle autorizzazioni. È prevista la rilevanza anche della grave negligenza per alcune condotte di commercio di beni. Gli Stati membri possono escludere dalla punibilità le condotte di valore inferiore a 10.000 EUR, con possibilità di cumulo di condotte connesse dello stesso autore.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 4 richiede che istigazione, favoreggiamento e concorso siano punibili come reato. Gli Stati membri devono inoltre perseguire il tentativo per alcune fattispecie indicate dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c)–g), e h), punti i) e ii).
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 5 impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e richiede che i reati dell’articolo 3 siano punibili con una pena massima di reclusione. Sono fissati minimi di pena massima: almeno 1 anno per le omissioni informative su fondi/risorse di valore almeno pari a 100.000 EUR; almeno 5 anni per messa a disposizione di fondi, omesso congelamento, elusione e violazioni di autorizzazioni quando il valore è almeno 100.000 EUR; almeno 3 anni per l’ingresso/transito vietato; almeno 5 anni per violazioni di divieti su beni, servizi, operazioni o attività di valore almeno pari a 100.000 EUR; almeno 5 anni per i prodotti militari o a duplice uso, indipendentemente dal valore. Sono previste sanzioni o misure accessorie, incluse sanzioni pecuniarie, ritiro di permessi, interdizioni, divieti temporanei di candidatura e pubblicazione della decisione giudiziaria.
Responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 6 prevede la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato è commesso a loro vantaggio da soggetti apicali o quando la mancata supervisione o controllo ne abbia consentito la commissione da parte di sottoposti. La responsabilità della persona giuridica non esclude l’azione penale contro le persone fisiche coinvolte.
Sanzioni per le persone giuridiche
L’articolo 7 richiede sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie. Il massimo non può essere inferiore, per le fattispecie meno gravi di elusione informativa, all’1% del fatturato globale totale o a 8.000.000 EUR; per le altre fattispecie, al 5% del fatturato globale totale o a 40.000.000 EUR. Sono previste anche misure come esclusione da benefici o finanziamenti pubblici, interdizione all’attività, ritiro di autorizzazioni, sorveglianza giudiziaria, scioglimento, chiusura dei locali e pubblicazione della decisione.
Circostanze aggravanti e attenuanti
Gli articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di prevedere circostanze aggravanti, tra cui organizzazione criminale, uso di documenti falsi, violazione di obblighi professionali, coinvolgimento di un pubblico ufficiale, vantaggio economico rilevante, distruzione di prove o intimidazione di testimoni/denuncianti, e recidiva. Sono previste circostanze attenuanti quando l’autore fornisce informazioni utili a identificare altri autori o a reperire prove.
Congelamento e confisca
L’articolo 10 richiede di consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, in coordinamento con la direttiva 2014/42/UE. Inoltre, per i fondi o risorse economiche oggetto di misure restrittive dell’Unione coinvolti in alcune fattispecie di elusione, gli Stati membri devono consentire congelamento e confisca anche se tali beni non rientrano nella nozione tradizionale di provento o strumento di reato. I diritti dei terzi in buona fede restano protetti.
Prescrizione e giurisdizione
L’articolo 11 impone termini di prescrizione adeguati: almeno 5 anni per l’azione penale nei reati punibili con una pena massima di almeno 5 anni; almeno 5 anni dalla condanna definitiva per l’esecuzione di pene superiori a un anno o di pene detentive nei reati punibili con pena massima di almeno 5 anni. È ammesso un termine più breve, ma non inferiore a 3 anni, se suscettibile di interruzione o sospensione. L’articolo 12 disciplina la giurisdizione territoriale, personale e su nave/aeromobile, con possibilità di estensione ai fatti commessi all’estero e meccanismi di coordinamento con Eurojust in caso di giurisdizione concorrente.
Strumenti investigativi e protezione dei segnalanti
L’articolo 13 richiede strumenti investigativi efficaci e proporzionati, eventualmente speciali. L’articolo 14 rende applicabile la direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni delle misure restrittive dell’Unione e alla protezione dei segnalanti, alle condizioni ivi previste.
Coordinamento, cooperazione e statistica
Gli articoli 15, 16 e 17 prevedono che gli Stati membri designino un’unità o un organo di coordinamento tra autorità amministrative e penali; cooperino tra loro e con Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione; e istituiscano sistemi di raccolta e trasmissione di statistiche anonime sui procedimenti, con trasmissione annuale alla Commissione e pubblicazione almeno triennale di una revisione consolidata.
Modifica della direttiva antiriciclaggio penale
L’articolo 18 modifica la direttiva (UE) 2018/1673 inserendo la "violazione delle misure restrittive dell’Unione" tra i reati presupposto del riciclaggio.
Recepimento, entrata in vigore e date chiave
L’articolo 20 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 20 maggio 2025 e di informarne la Commissione, indicando anche il testo delle disposizioni nazionali fondamentali. L’articolo 19 prevede una relazione della Commissione entro il 20 maggio 2027 sullo stato di recepimento e una valutazione d’impatto entro il 20 maggio 2030, con eventuale proposta legislativa. L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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