Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2024/1306

Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L1306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2024/1306 modifica la direttiva 2013/34/UE limitatamente ai termini per l’adozione di alcuni principi di rendicontazione di sostenibilità da parte della Commissione. La finalità è ridurre e razionalizzare gli oneri amministrativi per le imprese, consentendo priorità all’attuazione dei principi già previsti dal regolamento delegato (UE) 2023/2772. Il termine del 30 giugno 2024 è rinviato al 30 giugno 2026 sia per i principi settoriali sia per quelli relativi a talune imprese di paesi terzi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Proroga di due anni dei termini per l’adozione, da parte della Commissione, dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali e dei principi per talune imprese di paesi terzi previsti dalla direttiva 2013/34/UE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto e incide, per effetto di modifica, sulla direttiva 2013/34/UE in materia di rendicontazione di sostenibilità. Riguarda in particolare i termini entro cui la Commissione deve adottare atti delegati contenenti principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali e i principi di rendicontazione per talune imprese di paesi terzi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni nell’Unione superiori a 150 milioni di EUR e con determinate presenza nell’Unione tramite imprese figlie o succursali. La modifica opera sul piano del calendario normativo e non introduce nuovi obblighi sostanziali di rendicontazione per le imprese; il considerando finale precisa inoltre che, se la legislazione nazionale si limita a fare riferimento al potere di adottare atti delegati, gli Stati membri non devono recepire tali modifiche.

Direttiva (UE) 2024/1306 - proroga dei termini per i principi di rendicontazione di sostenibilità

La direttiva (UE) 2024/1306 interviene in modo mirato sulla direttiva 2013/34/UE, limitandosi a differire di due anni i termini entro cui la Commissione deve adottare alcuni atti delegati in materia di rendicontazione di sostenibilità. L’intervento è giustificato dall’esigenza di razionalizzare gli obblighi informativi, ridurre gli oneri amministrativi e consentire alle imprese di concentrarsi prima sull’attuazione dei principi già previsti dal regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Finalità e contesto normativo

La direttiva parte dal presupposto che la rendicontazione di sostenibilità sia essenziale per la trasparenza del mercato e per la responsabilizzazione delle imprese rispetto al loro impatto su persone e ambiente. Tuttavia, i considerando sottolineano la necessità di evitare duplicazioni e di contenere gli oneri, soprattutto nella fase di prima applicazione dei nuovi obblighi europei. La modifica è quindi concepita come un rinvio tecnico-ordinamentale, non come revisione dei contenuti sostanziali dei principi di rendicontazione.

Modifica dei termini relativi ai principi settoriali

La prima modifica riguarda l’articolo 29 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE. La data del 30 giugno 2024 è sostituita dal 30 giugno 2026, con conseguente proroga del termine per l’adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali. Tali principi devono specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano.

La direttiva precisa inoltre che la Commissione si adopera per adottare, non appena ciascuno sia pronto, otto dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali di cui al terzo comma, punto ii). Ne deriva un obbligo di risultato sul piano temporale, ma accompagnato da una certa flessibilità nell’ordine e nel momento di adozione dei singoli atti delegati.

Imprese di paesi terzi

La seconda modifica riguarda l’articolo 40 ter della direttiva 2013/34/UE, dove il termine del 30 giugno 2024 è sostituito dal 30 giugno 2026. Si tratta del termine per l’adozione del principio di rendicontazione di sostenibilità applicabile a talune imprese di paesi terzi. Il considerando rilevante ricorda che tale disciplina concerne imprese con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni nell’Unione superiori a 150 milioni di EUR e con una presenza nell’Unione tramite imprese figlie di grandi dimensioni o PMI quotate, oppure tramite succursali con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR.

La proroga del termine di adozione è coerente con la data di applicazione dell’obbligo di rendicontazione per tali imprese, che opera solo a decorrere dall’esercizio finanziario 2028.

Settori interessati e criteri di proporzionalità

I considerando evidenziano che i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali sono particolarmente importanti per i settori esposti a elevati rischi o impatti in termini di sostenibilità, inclusi i settori elencati nelle sezioni A, da B a H, K e L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, comprese le attività del petrolio, del gas, delle attività estrattive e del carbone. La Commissione, nell’adottare gli atti delegati, deve garantire che le informazioni richieste siano proporzionate alla portata dei rischi e degli impatti specifici del settore, tenendo conto del fatto che non tutte le attività di un medesimo settore presentano lo stesso profilo di rischio.

Per le imprese particolarmente dipendenti dalle risorse naturali, i principi settoriali dovrebbero richiedere anche la comunicazione degli impatti e dei rischi relativi alla natura per la biodiversità e gli ecosistemi.

Consultazione istituzionale e ruolo dell’EFRAG

La direttiva rafforza il profilo di trasparenza del processo di elaborazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. Almeno una volta all’anno la Commissione dovrebbe consultare il Parlamento europeo e, congiuntamente, il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e il comitato di regolamentazione contabile sul programma di lavoro dell’EFRAG. Tale programma deve includere informazioni su programmazione, definizione delle priorità e termini per i futuri progetti di principi e per gli altri risultati attesi.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Il considerando finale segnala che, poiché la modifica riguarda un elemento specifico del potere di adottare atti delegati, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri qualora la loro legislazione nazionale si limiti a fare riferimento a tale potere.

Disposizioni principali

Proroga del termine per i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali

All’articolo 29 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, la data "30 giugno 2024" è sostituita da "30 giugno 2026". La Commissione deve quindi adottare entro tale nuova data gli atti delegati relativi ai principi di rendicontazione di sostenibilità che specificano le informazioni da comunicare sulle questioni di sostenibilità e sugli ambiti di rendicontazione specifici del settore. È inoltre inserita una previsione espressa secondo cui la Commissione si adopera per adottare gli atti delegati contenenti otto dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali non appena ciascuno di essi è pronto.

Proroga del termine per i principi relativi a talune imprese di paesi terzi

All’articolo 40 ter della direttiva 2013/34/UE, la data "30 giugno 2024" è sostituita da "30 giugno 2026". La proroga riguarda l’atto delegato che prevede i principi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese di paesi terzi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni nell’Unione superiori a 150 milioni di EUR e con imprese figlie o succursali nell’Unione secondo le condizioni indicate nella direttiva 2013/34/UE.

Ragioni e contesto della modifica

I considerando evidenziano che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità devono garantire trasparenza e accountability, ma vanno razionalizzati per limitare gli oneri amministrativi. La proroga consente alle imprese di concentrarsi dapprima sull’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 e non impedisce alla Commissione di pubblicare gli atti delegati settoriali prima della scadenza del nuovo termine.

Consultazione e trasparenza nel lavoro dell’EFRAG

Almeno una volta all’anno la Commissione dovrebbe consultare il Parlamento europeo, il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e il comitato di regolamentazione contabile in merito al programma di lavoro dell’EFRAG per l’elaborazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. Il programma di lavoro dovrebbe indicare programmazione, priorità e termini dei futuri progetti di principi e degli altri risultati attesi.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierendicontazione di sostenibilitàdiritto societariomercato internofinanza sostenibiletrasparenza societaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.