Direttiva 2024/1265
Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo sostanziale il quadro UE sui requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri, per rafforzare disciplina di bilancio, sostenibilità del debito e titolarità nazionale. Introduce regole più stringenti su contabilità pubblica, dati trimestrali, previsioni realistiche, controlli indipendenti, programmazione di medio termine e trasparenza su passività potenziali, spese fiscali e rischi climatici. La trasposizione è prevista entro il 31 dicembre 2025, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica la direttiva 2011/85/UE rafforzando i requisiti dei quadri di bilancio nazionali, con focus su trasparenza, previsioni, programmazione di medio termine e istituzioni di bilancio indipendenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’organizzazione dei loro quadri di bilancio nazionali per l’intera amministrazione pubblica e tutti i suoi sottosettori. Incide su contabilità pubblica, statistiche di finanza pubblica, previsioni macroeconomiche e di bilancio, regole di bilancio numeriche, programmazione di bilancio annuale e pluriennale, trasparenza delle finanze pubbliche e istituzioni di bilancio indipendenti. Non disciplina direttamente soggetti privati, ma può riflettersi su organismi e fondi che fanno parte dell’amministrazione pubblica e su enti di bilancio nazionali; per gli Stati la cui moneta è l’euro restano fermi gli obblighi specifici del regolamento (UE) n. 473/2013.
Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio: modifica della direttiva 2011/85/UE sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
La direttiva si inserisce nel pacchetto di riforma della governance economica del 2024 e mira a rafforzare i quadri di bilancio nazionali, con particolare attenzione a disciplina di bilancio, sostenibilità del debito, trasparenza e controllo indipendente. Il legislatore UE rileva che l’esperienza applicativa della direttiva 2011/85/UE ha mostrato risultati diseguali e che occorrono requisiti più robusti, soprattutto su medio termine, previsioni macroeconomiche e bilancio verde.
Obiettivi e contesto della riforma
La direttiva nasce per migliorare l’osservanza degli obblighi del TFUE in materia di finanza pubblica, in particolare l’esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell’articolo 126 TFUE. I considerando evidenziano che la riforma è collegata alla sostanza del patto di bilancio del TSCG, alla necessità di rafforzare la titolarità nazionale e alla volontà di spostare il focus della sorveglianza sul medio termine, preservando finanze pubbliche sane e sostenibili e crescita sostenibile e inclusiva.
Ambito di applicazione e impostazione generale
La direttiva riguarda i quadri di bilancio degli Stati membri nel loro complesso e si applica all’intera amministrazione pubblica, inclusi tutti i sottosettori. L’intervento tocca contabilità pubblica, statistiche, previsioni, regole numeriche, programmazione pluriennale, trasparenza e istituzioni di bilancio indipendenti. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, restano salvi i compiti e le funzioni già previsti dal regolamento (UE) n. 473/2013.
Contabilità pubblica e disponibilità dei dati
L’articolo 3, riscritto, richiede sistemi di contabilità pubblica completi e uniformi per tutti i sottosettori, idonei a produrre dati in competenza e soggetti a controllo interno e audit indipendente. Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione tempestiva e regolare dei dati di bilancio per tutti i sottosettori; in particolare devono pubblicare dati trimestrali sul debito e, salvo sistemi nazionali di contabilità finanziaria già pienamente armonizzati e in competenza, anche sul disavanzo. Eurostat pubblica a sua volta i dati trimestrali sulle finanze pubbliche secondo le tavole previste dal regolamento (UE) n. 549/2013.
Previsioni macroeconomiche e di bilancio
La riforma insiste sulla qualità delle previsioni, imponendo che la programmazione annuale e pluriennale si basi su previsioni realistiche e aggiornate, con confronto obbligatorio con le previsioni della Commissione e, se del caso, di altri organismi indipendenti. Le differenze significative devono essere motivate; gli Stati membri devono inoltre indicare l’istituzione che elabora le previsioni e pubblicare le previsioni ufficiali. È introdotto un controllo ex post periodico e indipendente, i cui risultati devono essere pubblici; se si riscontra un errore significativo persistente per almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro deve intervenire e rendere pubbliche le azioni intraprese.
Regole numeriche, clausole di salvaguardia e coerenza del bilancio annuale
Ciascuno Stato membro deve dotarsi di regole di bilancio numeriche proprie, strutturate per un orizzonte pluriennale e riferite all’intera amministrazione pubblica. Le regole devono favorire il rispetto dei parametri su disavanzo e debito del protocollo n. 12 e sostenere un orizzonte di programmazione coerente con il regolamento (UE) 2024/1263. Le eventuali clausole di salvaguardia devono essere limitate a circostanze specifiche e coerenti con il TFUE e con il nuovo quadro di sorveglianza. La legislazione di bilancio annuale deve restare coerente con tali regole e con gli obiettivi di medio termine.
Istituzioni di bilancio indipendenti
La direttiva rafforza in modo marcato il ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti. Gli Stati membri devono istituirle con atti vincolanti nazionali; i membri devono essere selezionati per esperienza e competenza attraverso procedure trasparenti. Tali organismi non devono ricevere istruzioni dalle autorità di bilancio o da altri soggetti, devono poter comunicare pubblicamente in modo tempestivo, disporre di risorse stabili e adeguate e accedere alle informazioni necessarie. Devono inoltre essere sottoposti a valutazioni esterne periodiche. Almeno una istituzione deve svolgere funzioni centrali di previsione, monitoraggio delle regole, valutazione del quadro nazionale e partecipazione alle audizioni parlamentari; gli Stati membri devono conformarsi alle sue valutazioni oppure spiegare pubblicamente, entro due mesi, perché non le seguono.
Programmazione di bilancio a medio termine
Il nuovo articolo 9 richiede un quadro di bilancio nazionale a medio termine credibile ed efficace, con orizzonte minimo di tre anni. I quadri a medio termine devono contenere obiettivi trasparenti di disavanzo e debito, nonché altri indicatori rilevanti, e devono essere coerenti con le regole numeriche nazionali e con il regolamento (UE) 2024/1263. Devono anche descrivere le politiche previste, incluse riforme e investimenti, e valutarne l’impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla crescita. Ove possibile, la valutazione deve tenere conto dei rischi macrofiscali climatici e dei loro effetti ambientali e distributivi.
Trasparenza delle finanze pubbliche e informazioni aggiuntive
La direttiva amplia gli obblighi di trasparenza imponendo che le misure adottate per la conformità ai capi della direttiva si applichino in modo coerente a tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica. Gli Stati membri devono pubblicare informazioni sugli organismi e fondi fuori dai bilanci ordinari ma appartenenti all’amministrazione pubblica, con gli importi dell’incidenza combinata su saldo e debito. Devono inoltre rendere note le spese fiscali e il loro impatto sulle entrate, nonché le passività potenziali rilevanti, comprese garanzie pubbliche, crediti deteriorati e passività connesse alle imprese pubbliche. Quando possibile, tali informazioni devono comprendere anche passività potenziali legate a calamità e clima, oltre alle partecipazioni pubbliche nel capitale di imprese private e pubbliche economicamente significative.
Rischi climatici e bilancio verde
Numerosi considerando e disposizioni richiamano la necessità di integrare i rischi climatici nella pianificazione di bilancio. Gli Stati membri sono incoraggiati a pubblicare informazioni sulla contribuzione dei loro bilanci agli impegni climatici e ambientali, con metodologie chiare e dati separati per spesa, spese fiscali ed entrate. La direttiva riconosce anche il rilievo dei costi di bilancio delle calamità e degli shock climatici, pur ammettendo che la comunicazione in questo ambito dovrà svilupparsi progressivamente secondo l’evoluzione metodologica.
Recepimento, controlli della Commissione e vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2025. Le norme nazionali di trasposizione devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate da tale riferimento. È incoraggiata la predisposizione di tavole di concordanza; inoltre gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. La Commissione presenterà una relazione provvisoria sui progressi entro il 30 giugno 2025, mentre il nuovo articolo 16 bis prevede relazioni periodiche sulla contabilità pubblica e sulle istituzioni di bilancio indipendenti, oltre a un riesame quinquennale dell’efficacia della direttiva. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 2011/85/UE e definizioni aggiornate
Riformula l’articolo 2 della direttiva 2011/85/UE, aggiornando le definizioni di sistemi di contabilità pubblica, regole di bilancio numeriche specifiche per paese, quadri di bilancio a medio termine e istituzioni di bilancio indipendenti. Le nuove definizioni valorizzano la coerenza con il TFUE, il Sistema europeo dei conti e l’assetto nazionale delle istituzioni di controllo.
Contabilità pubblica e dati statistici trimestrali
Il nuovo articolo 3 impone sistemi di contabilità pubblica completi e uniformi per tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica, con informazioni necessarie per i dati in competenza e con controllo interno e audit indipendente. Gli Stati membri devono pubblicare tempestivamente e regolarmente i dati di bilancio di tutti i sottosettori; in particolare, per amministrazione centrale, Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, devono essere pubblicati dati trimestrali sul debito e, salvo specifici sistemi armonizzati di contabilità finanziaria in competenza, anche sul disavanzo, entro la fine del trimestre successivo o dopo la pubblicazione Eurostat. Eurostat pubblica trimestralmente i dati sulle finanze pubbliche secondo le tavole 25, 27 e 28 dell’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013.
Previsioni macroeconomiche e di bilancio
Il nuovo articolo 4 richiede che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si fondi su previsioni realistiche e aggiornate, basate sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno più prudente. Le previsioni nazionali vanno confrontate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti; le differenze significative devono essere spiegate. Gli Stati membri devono indicare l’istituzione incaricata di elaborare le previsioni e pubblicare le previsioni ufficiali; è previsto un dialogo tecnico almeno annuale con la Commissione. Le previsioni sono sottoposte a valutazioni ex post periodiche, oggettive e complete da parte di un organismo indipendente o autonomo; se emerge un errore significativo che incide sulle previsioni per almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro deve adottare le azioni necessarie e renderle pubbliche.
Regole di bilancio numeriche e coerenza con il diritto UE
Il nuovo articolo 5 obbliga ciascuno Stato membro a introdurre regole di bilancio numeriche proprie, efficaci nel promuovere il rispetto degli obblighi derivanti dal TFUE su un orizzonte pluriennale per l’intera amministrazione pubblica. Tali regole devono favorire il rispetto dei valori di riferimento su disavanzo e debito del protocollo n. 12 e l’adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di medio termine coerente con il regolamento (UE) 2024/1263.
Controllo indipendente delle regole e clausole di salvaguardia
L’articolo 6, come modificato, richiede un controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole basato su un’analisi affidabile e indipendente svolta da istituzioni di bilancio indipendenti o da altri organismi dotati di autonomia funzionale. Se esistono clausole di salvaguardia nelle regole numeriche, queste devono limitarsi a circostanze specifiche e coerenti con il TFUE e con il regolamento (UE) 2024/1263.
Coerenza della legislazione di bilancio annuale
Il nuovo articolo 7 stabilisce che la legislazione di bilancio annuale deve essere coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.
Istituzioni di bilancio indipendenti
Il nuovo articolo 8 bis impone agli Stati membri di istituire con atti nazionali vincolanti istituzioni di bilancio indipendenti; possono esserne previste più di una, purché con chiara ripartizione di competenze. I membri devono essere nominati per esperienza e competenza in finanza pubblica, macroeconomia o bilancio tramite procedure trasparenti. Le istituzioni devono operare senza istruzioni delle autorità di bilancio, poter comunicare tempestivamente valutazioni e pareri, disporre di risorse stabili e adeguate, avere ampio e tempestivo accesso alle informazioni e sottoporsi a valutazioni esterne periodiche. Devono svolgere compiti di elaborazione, valutazione o approvazione delle previsioni macroeconomiche, controllo delle regole numeriche, funzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1263 e dal regolamento (CE) n. 1467/97, valutazione della coerenza del quadro di bilancio e partecipazione, su invito, al parlamento nazionale. Gli Stati membri devono conformarsi alle valutazioni o spiegare pubblicamente entro due mesi perché non le seguono.
Quadro di bilancio nazionale a medio termine
Il nuovo articolo 9 richiede un quadro di bilancio nazionale a medio termine credibile ed efficace con orizzonte di programmazione di almeno tre anni. I quadri a medio termine devono includere procedure per fissare obiettivi di bilancio nazionali trasparenti in termini di disavanzo, debito e altri indicatori come la spesa, coerenti con le regole nazionali e con il regolamento (UE) 2024/1263. Devono inoltre descrivere le politiche previste a medio termine, incluse riforme e investimenti, e valutare il loro impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva, tenendo conto, ove possibile, dei rischi macrofiscali climatici e dei relativi effetti ambientali e distributivi.
Coerenza del bilancio annuale e aggiornamento per nuovo governo
Il nuovo articolo 10 impone che la legislazione di bilancio annuale sia conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine, con obbligo di giustificare eventuali scostamenti. Il nuovo articolo 11 consente, in caso di nuovo governo, l’aggiornamento del programma di bilancio a medio termine per riflettere nuove priorità politiche, indicando le differenze rispetto al programma precedente.
Trasparenza delle finanze pubbliche
Il nuovo articolo 12 richiede che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica, anche mediante uniformità delle norme e procedure contabili e integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati.
Informazioni su organismi extra-bilancio, spese fiscali e passività potenziali
Il nuovo articolo 14 impone la pubblicazione di informazioni su organismi e fondi fuori dai bilanci ordinari ma appartenenti all’amministrazione pubblica, inclusa l’incidenza combinata su saldo e debito. Devono essere pubblicati anche dati dettagliati sull’impatto sulle entrate delle spese fiscali e sulle passività potenziali rilevanti, incluse garanzie pubbliche, crediti deteriorati, passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche e, ove possibile, passività potenziali legate a calamità e clima. Devono essere rese note anche le partecipazioni dell’amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.
Relazioni della Commissione e riesame dell’efficacia
Il nuovo articolo 16 bis prevede che entro il 31 dicembre 2025 e poi ogni cinque anni la Commissione presenti una relazione sulla contabilità pubblica nell’Unione e sulle capacità e i compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti, anche per esaminare eventuali norme minime. Entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni la Commissione pubblica un riesame dell’efficacia della direttiva.
Recepimento e obblighi procedurali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a redigere tavole di concordanza e devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali principali. La Commissione deve presentare una relazione provvisoria sui progressi nell’attuazione entro il 30 giugno 2025.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
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