Direttiva 2024/1785
Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo ampio il quadro UE sulle emissioni industriali, per renderlo più coerente con Green Deal, neutralità climatica, economia circolare e tutela della salute. Vengono ampliate le attività soggette ad autorizzazione e rafforzati gli obblighi su BAT, valori limite di emissione, sistemi di gestione ambientale, monitoraggio, informazione del pubblico e accesso alla giustizia. La riforma introduce inoltre un regime specifico per l’allevamento di pollame e suini, nuove regole sulle deroghe, sanzioni minime e un diritto all’indennizzo per i danni alla salute.
Modifica la direttiva sulle emissioni industriali per estenderne e rafforzarne l’ambito a nuove attività industriali e all’allevamento di suini e pollame, introducendo obblighi più stringenti su autorizzazioni, BAT, monitoraggio, trasparenza, sanzioni e indennizzo.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività industriali che causano inquinamento disciplinate dai capi II-VI bis della direttiva 2010/75/UE, come modificata, incluse nuove attività quali fabbricazione di batterie, ulteriori attività di trasformazione dei metalli, estrazione di taluni minerali, produzione di idrogeno per elettrolisi oltre soglia, fabbricazione di prodotti ceramici, trattamento di rifiuti e discariche. Si estende inoltre alle attività di allevamento di pollame e suini che raggiungono le soglie dell’allegato I bis, con esclusioni per taluni allevamenti suinicoli biologici o a bassa densità e sistemi di pascolo/stagionali indicati nell’allegato. Le disposizioni si applicano nel SEE; sono previste transizioni differenziate per installazioni esistenti, nuove installazioni e attività agricole.
Direttiva (UE) 2024/1785: modifica della direttiva sulle emissioni industriali e della direttiva discariche
La direttiva interviene in modo organico sulla direttiva 2010/75/UE, aggiornandola in funzione del Green Deal europeo, della neutralità climatica entro il 2050 e dell’economia circolare. La riforma amplia l’ambito oggettivo della disciplina, rafforza il ruolo delle BAT e introduce strumenti nuovi per innovazione, trasparenza, monitoraggio, controllo e tutela giurisdizionale.
Obiettivi e ratio della riforma
La direttiva mira a elevare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, riducendo progressivamente le emissioni in aria, acqua e suolo, prevenendo i rifiuti e favorendo efficienza delle risorse e decarbonizzazione. I considerando valorizzano la coerenza con il Green Deal, l’azione per l’inquinamento zero, le strategie su clima, biodiversità, sostanze chimiche, suolo, prodotti sostenibili, nonché con la risposta REPowerEU e con gli obiettivi internazionali dell’Unione.
Ambito di applicazione ampliato
La disciplina si applica alle attività industriali che causano inquinamento nei capi II-VI bis della direttiva 2010/75/UE. L’allegato I viene esteso a nuove categorie, tra cui:
- fabbricazione di batterie oltre 15 000 tonnellate di celle/anno;
- ulteriori lavorazioni metallurgiche;
- estrazione e trattamento in loco di specifici minerali industriali;
- fabbricazione di prodotti ceramici con soglie riviste;
- gassificazione, liquefazione o pirolisi di combustibili;
- elettrolisi dell’acqua per la produzione di idrogeno oltre 50 t/giorno;
- talune attività di trattamento e recupero rifiuti e discariche.
Il nuovo allegato I bis estende la disciplina agli allevamenti di suini e pollame oltre soglia, misurati in UBA. Sono espressamente escluse alcune attività di allevamento biologico o a bassa densità, in particolare per i suini, secondo condizioni puntuali legate al pascolo, alla superficie utilizzata e al tempo trascorso all’aperto.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 viene profondamente rivisto. Tra le definizioni più rilevanti per la pratica professionale:
- “inquinamento” comprende anche odori;
- “installazione” include le attività elencate negli allegati I, I bis e VII;
- “valore limite di prestazione ambientale” e “livelli di prestazione ambientale” entrano nel lessico normativo;
- “profonda trasformazione industriale” indica una trasformazione tecnologica o progettuale rilevante, idonea a generare riduzioni molto sostanziali delle emissioni di gas serra;
- “tecnica emergente” è una tecnica innovativa che, se sviluppata commercialmente, può migliorare la protezione ambientale o eguagliarla a costi inferiori;
- sono introdotti “norme operative”, “valori di riferimento” e “garanzia della conformità”.
Autorizzazioni, registrazioni e digitalizzazione
L’articolo 4 consente agli Stati membri di prevedere una procedura di registrazione per le attività solo del capo V o del capo VI bis. L’articolo 5 impone lo sviluppo di sistemi di autorizzazione elettronica entro il 31 dicembre 2035, con supporto della Commissione tramite scambio di informazioni e orientamenti.
Contenuto rafforzato delle autorizzazioni
L’articolo 14 richiede che l’autorizzazione contenga tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 11 e 18. In particolare devono essere previsti:
- valori limite di emissione per gli inquinanti elencati nel regolamento (CE) n. 166/2006 e per altre sostanze significative;
- valori limite di prestazione ambientale;
- misure per protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini di captazione delle acque potabili;
- disposizioni sul sistema di gestione ambientale;
- requisiti sul consumo e riutilizzo di risorse;
- informazioni sui progressi verso gli obiettivi di politica ambientale.
Le autorizzazioni devono essere rilasciate previa consultazione delle autorità competenti rilevanti per la legislazione ambientale UE, compresi gli standard di qualità ambientale.
Sistema di gestione ambientale obbligatorio
Il nuovo articolo 14 bis introduce un obbligo generalizzato di sistema di gestione ambientale per ciascuna installazione rientrante nel capo II. Il sistema deve comprendere almeno:
- obiettivi di politica ambientale per miglioramento continuo e sicurezza;
- prevenzione rifiuti, efficienza di risorse ed energia, riutilizzo dell’acqua;
- obiettivi e indicatori di prestazione collegati ai valori di riferimento delle BAT;
- inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse, con valutazione del rischio e analisi di sostituzione;
- misure correttive e preventive;
- piano di trasformazione.
Le informazioni pertinenti devono essere messe online gratuitamente e senza registrazione. Un atto di esecuzione della Commissione, da adottare entro il 31 dicembre 2025, dovrà precisare quali informazioni sono pubblicabili. Il sistema deve essere predisposto e applicato secondo le conclusioni BAT entro il 1º luglio 2027 e sottoposto a audit almeno ogni tre anni.
BAT, limiti di emissione e deroghe
L’articolo 15 è il fulcro tecnico della riforma. La logica generale è che i valori limite di emissione e i valori di prestazione ambientale devono essere basati sulle BAT e fissati, di regola, al livello più rigoroso ottenibile nella gamma dei BAT-AEL o dei valori di prestazione associati. Le autorizzazioni possono tener conto, per gli scarichi indiretti in acqua, del trattamento presso impianti esterni solo se non aumenta l’inquinamento complessivo e non compromette il recupero di risorse.
Sono previste deroghe tassative:
- deroga per sproporzione tra costi di attuazione e benefici ambientali, con documentazione e riesame periodico;
- deroga per impatti ambientali negativi o economici significativi, anche qui con motivazione e controllo;
- deroga temporanea per crisi eccezionali che incidano su energia o su risorse/attrezzature essenziali, fino a tre mesi prorogabili una sola volta per altri tre mesi.
Le deroghe non possono compromettere gli standard di qualità ambientale. La Commissione deve adottare metodologie standardizzate tramite atti di esecuzione.
Valutazione della conformità e controlli
Il nuovo articolo 15 bis introduce un metodo UE uniforme per la valutazione della conformità alle emissioni in aria e acqua, da adottare entro il 1º settembre 2026. Le rettifiche delle misurazioni non possono superare l’incertezza di misura del metodo. Se un’installazione è soggetta anche ai capi III o IV e rispetta i valori fissati secondo il capo II, si considera conforme anche ai corrispondenti limiti dei capi III o IV per gli stessi inquinanti.
L’articolo 16 rafforza il controllo periodico di suolo e acque sotterranee, con frequenze minime di regola pari ad almeno ogni quattro anni per le acque sotterranee e ogni nove anni per il suolo, salvo valutazione sistematica del rischio. I laboratori devono rispettare norme CEN o, in mancanza, norme ISO/nazionali/internazionali equivalenti.
Standard di qualità ambientale e riesame delle autorizzazioni
L’articolo 18 impone misure supplementari quando gli standard di qualità ambientale richiedano condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le BAT. L’articolo 21 impone il riesame e l’aggiornamento delle condizioni autorizzative anche in presenza di nuovi o rivisti standard di qualità ambientale o di piani/programmi UE, compresi i bacini idrografici. È inoltre introdotta una nuova ipotesi di riesame su richiesta del gestore per la proroga dell’esercizio di un’installazione di cui all’allegato I, punto 5.4.
Informazione del pubblico, partecipazione e accesso alla giustizia
Gli articoli 24, 25 e 26 rafforzano significativamente la trasparenza:
- le autorizzazioni, gli aggiornamenti, le consultazioni e i risultati dei controlli devono essere disponibili online gratuitamente e senza registrazione;
- il pubblico interessato deve poter partecipare tempestivamente alle procedure;
- la legittimazione al ricorso non può dipendere dalla partecipazione alla fase amministrativa;
- i ricorsi devono essere giusti, equi, tempestivi, non eccessivamente onerosi e devono prevedere rimedi effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti cautelari.
È inoltre rafforzata la cooperazione transfrontaliera prima del rilascio delle autorizzazioni, quando un’installazione possa incidere significativamente su un altro Stato membro.
Innovazione: centro INCITE, tecniche emergenti e sperimentazione
Il nuovo capo II bis istituisce il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), gestito dalla Commissione. Il centro raccoglie e analizza dati su tecniche innovative, emergenti e trasformative, con focus su decarbonizzazione, riduzione dell’inquinamento, efficienza delle risorse e uso di sostanze più sicure.
Sono previste tre leve principali:
- incoraggiamento delle tecniche emergenti da parte degli Stati membri;
- deroghe temporanee per sperimentazione fino a 30 mesi;
- possibilità di fissare valori di emissione o di prestazione associati alle tecniche emergenti, entro sei anni dalla pubblicazione delle conclusioni BAT relative all’attività principale.
La Commissione deve adottare atti di esecuzione per il funzionamento del centro.
Piani di trasformazione e trasformazione industriale profonda
Il nuovo articolo 27 quinquies impone piani di trasformazione per le installazioni ad alta intensità energetica entro il 30 giugno 2030. Per le altre installazioni interessate il piano deve essere predisposto in occasione del riesame delle autorizzazioni dopo il 1º gennaio 2030. Il piano deve coprire il periodo 2030-2050 e indicare come l’installazione contribuirà a un’economia sostenibile, circolare e climaticamente neutra. La Commissione adotterà un atto delegato entro il 30 giugno 2026 per specificarne il contenuto.
L’articolo 27 sexies consente, in presenza di una trasformazione industriale profonda, di prorogare fino a otto anni il termine per adeguarsi alle condizioni autorizzative aggiornate, oppure di derogare all’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di sostituzione con nuova installazione. Restano ferme descrizione del progetto, reporting annuale, assenza di eventi inquinanti rilevanti e mantenimento di un elevato livello di protezione ambientale.
Regime speciale per suini e pollame
Il capo VI bis introduce un regime settoriale articolato per gli allevamenti di pollame e suini:
- autorizzazione o registrazione obbligatorie;
- soglie in UBA e soglie numeriche per posti/allevamenti intensivi;
- possibilità di usare procedure di registrazione analoghe a quelle già esistenti;
- obblighi di comunicazione delle modifiche sostanziali;
- controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale;
- monitoraggio della conformità con ispezioni o altre misure;
- partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia;
- condizioni uniformi per le norme operative adottate dalla Commissione entro il 1º settembre 2026.
Gli allevamenti possono essere considerati un’unica installazione ai fini del cumulo quando ricorrano determinate condizioni di prossimità e controllo comune o collegato; gli Stati membri devono evitare elusioni artificiali delle soglie.
Discariche e rifiuti
La direttiva modifica anche la direttiva 1999/31/CE, sopprimendone l’articolo 1, paragrafo 2, così da consentire l’adozione di conclusioni BAT per le discariche nell’ambito della direttiva 2010/75/UE. Inoltre, per gli impianti di gassificazione o pirolisi, il nuovo articolo 42 precisa quando il regime del capo non si applica ai gas o liquidi prodotti dal trattamento termico dei rifiuti prima dell’incenerimento.
Sanzioni e indennizzo
L’articolo 79 impone agli Stati membri di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria massima deve essere almeno pari al 3% del fatturato annuo nell’Unione dell’esercizio precedente. Gli Stati membri possono prevedere anche sanzioni penali, purché equivalenti in efficacia.
Il nuovo articolo 79 bis riconosce il diritto all’indennizzo per i danni alla salute umana causati da violazioni delle misure nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le norme procedurali nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.
Disposizioni transitorie e recepimento
Il recepimento deve avvenire entro il 1º luglio 2026. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Le disposizioni transitorie dell’articolo 3 graduano l’applicazione delle nuove regole per installazioni esistenti, nuove installazioni, impianti rientranti solo successivamente nell’ambito di applicazione e attività agricole, con numerosi termini di allineamento collegati alle conclusioni BAT e, per il settore zootecnico, all’atto di esecuzione sulle norme operative.
Sono inoltre previste specifiche regole per piccoli sistemi isolati, per cui gli Stati membri possono temporaneamente esentare gli impianti di combustione fino al 31 dicembre 2029, predisponendo però un piano di conformità da notificare alla Commissione entro il 5 febbraio 2025.
Valutazione finale per operatori e consulenti
Per i professionisti, la direttiva implica un aumento del contenuto tecnico e documentale delle autorizzazioni, maggiore centralità del sistema di gestione ambientale, nuovi obblighi di disclosure, una gestione più rigorosa delle deroghe e un rafforzamento del contenzioso ambientale e del rischio sanzionatorio. Il settore agro-zootecnico entra stabilmente nel perimetro della disciplina UE sulle emissioni industriali, con un regime dedicato e tempi di applicazione differenziati.
Disposizioni principali
Rifacimento dell’oggetto e dell’ambito della direttiva 2010/75/UE
La direttiva modifica la direttiva 2010/75/UE, che viene rinominata per ricomprendere anche le emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame. L’articolo 1 chiarisce che la disciplina mira non solo a prevenire e ridurre l’inquinamento, ma anche a impedire la produzione di rifiuti, migliorare l’efficienza delle risorse, promuovere economia circolare e decarbonizzazione.
Ampliamento delle attività soggette a disciplina
L’articolo 2 e l’allegato I ampliano l’elenco delle attività incluse, tra cui fabbricazione di batterie, talune lavorazioni metallurgiche, estrazione e trattamento di minerali industriali, ceramica, gassificazione/liquefazione/pirolisi di combustibili, elettrolisi dell’acqua per idrogeno oltre 50 t/giorno, gestione di rifiuti e discariche. È aggiunto l’allegato I bis per suini e pollame, con soglie espresse in UBA.
Nuove definizioni e concetti chiave
L’articolo 3 introduce o riformula definizioni centrali: inquinamento include anche odori; installazione è estesa alle attività elencate negli allegati; sono definiti valore limite di prestazione ambientale, profonda trasformazione industriale, livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e alle tecniche emergenti, valori di riferimento, norme operative, garanzia della conformità, pubblico interessato, suini e pollame.
Autorizzazioni, registrazioni e autorizzazioni elettroniche
Gli Stati membri possono prevedere la registrazione per le attività solo del capo V o VI bis e devono sviluppare sistemi di autorizzazione elettronica entro il 31 dicembre 2035. La Commissione deve promuovere lo scambio di informazioni e pubblicare orientamenti sulle migliori pratiche.
Obblighi di autorizzazione e contenuto minimo
L’articolo 14 rafforza il contenuto delle autorizzazioni: valori limite di emissione per gli inquinanti dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per altre sostanze significative, tenendo conto anche della dinamica dei corpi idrici; valori limite di prestazione ambientale; misure di protezione di suolo, acque e bacini di captazione; requisiti di sistema di gestione ambientale; controllo del consumo e riutilizzo di energia, acqua e materie prime; informazioni sui progressi verso gli obiettivi ambientali.
Sistema di gestione ambientale obbligatorio
Il nuovo articolo 14 bis impone un sistema di gestione ambientale per ogni installazione del capo II. Deve includere obiettivi di prevenzione rifiuti, uso efficiente di risorse/energia/acqua, gestione delle sostanze pericolose, indicatori di prestazione, inventario e valutazione dei rischi delle sostanze chimiche pericolose, misure correttive e il piano di trasformazione. Le informazioni pertinenti devono essere pubblicate online; un atto di esecuzione della Commissione ne definirà i contenuti pubblicabili entro il 31 dicembre 2025. Il sistema va predisposto entro il 1º luglio 2027 ed è soggetto ad audit almeno ogni tre anni.
Valori limite di emissione, prestazione ambientale e deroghe
L’articolo 15 viene riscritto: i valori limite si applicano al punto di fuoriuscita e, per gli scarichi indiretti, può essere considerato il trattamento a valle se non aumenta l’inquinamento complessivo e non compromette il recupero di risorse. I valori limite devono basarsi sulle BAT e, in linea generale, essere fissati al livello più rigoroso ottenibile nella gamma dei BAT-AEL. Sono previste deroghe per sproporzione costi/benefici ambientali, per effetti ambientali negativi o economici significativi e, in casi eccezionali di crisi, per tre mesi prorogabili di altri tre. Le deroghe sono soggette a motivazione, riesame periodico e notifica alla Commissione; è prevista una metodologia armonizzata via atto di esecuzione.
Valutazione della conformità e controlli
Il nuovo articolo 15 bis introduce regole comuni UE per valutare la conformità delle emissioni in atmosfera e in acqua, con atto di esecuzione della Commissione entro il 1º settembre 2026. Gli articoli 16 e 18 rafforzano i controlli periodici su suolo e acque sotterranee, il monitoraggio degli effetti delle deroghe e la verifica della qualità dei laboratori secondo norme CEN/ISO o equivalenti.
Accesso pubblico, consultazione e cooperazione transfrontaliera
Gli articoli 24, 25 e 26 rafforzano la pubblicità online gratuita delle autorizzazioni, dei riesami, delle consultazioni, delle condizioni autorizzative e dei risultati dei controlli. Si garantisce la partecipazione effettiva del pubblico interessato e la legittimazione ad agire non è subordinata alla partecipazione nella fase amministrativa. Nei casi con possibili effetti transfrontalieri, è previsto obbligo di informazione e consultazione tra Stati membri prima della decisione.
Tecniche emergenti, centro INCITE e sperimentazione
Il capo II bis introduce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), gestito dalla Commissione, che raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative e supporta la preparazione/aggiornamento dei documenti BAT. Gli Stati membri devono incoraggiare le tecniche emergenti; sono previste deroghe temporanee per sperimentazione fino a 30 mesi e valori associati alle tecniche emergenti. La Commissione adotta entro il 30 giugno 2026 un atto delegato sui piani di trasformazione.
Piani di trasformazione e trasformazione industriale profonda
L’articolo 27 quinquies impone ai gestori di installazioni ad alta intensità energetica di includere, entro il 30 giugno 2030, un piano di trasformazione nel sistema di gestione ambientale; per altre installazioni interessate il piano è richiesto in occasione dei riesami BAT dopo il 1º gennaio 2030. L’articolo 27 sexies consente di prorogare fino a otto anni l’adeguamento in caso di trasformazione industriale profonda, o di derogare all’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di sostituzione con nuova installazione, a precise condizioni di descrizione, reporting annuale e assenza di impatti rilevanti.
Nuovo regime per l’allevamento di suini e pollame
Il capo VI bis disciplina autorizzazione/registrazione, controllo, conformità, informazione del pubblico e accesso alla giustizia per gli allevamenti soggetti alle soglie dell’allegato I bis. Le soglie sono espresse in UBA e comprendono, tra l’altro, 350 UBA per suini, 300 UBA per galline ovaiole, 280 UBA per altro pollame, 380 UBA per combinazioni suini/pollame, con esclusioni per taluni allevamenti biologici o a bassa densità. La Commissione deve adottare entro il 1º settembre 2026 condizioni uniformi per le norme operative; le nuove regole si applicano progressivamente secondo le soglie e i termini dell’articolo 3.
Sanzioni e indennizzo
L’articolo 79 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie che per le violazioni più gravi delle persone giuridiche arrivano ad almeno il 3% del fatturato annuo nell’Unione dell’esercizio precedente. Il nuovo articolo 79 bis riconosce alle persone danneggiate alla salute il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo; le norme nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Relazioni, riesami e atti secondari
La Commissione deve presentare relazioni sull’attuazione entro il 30 giugno 2028 e poi ogni cinque anni, valutando anche la necessità di nuovi requisiti UE per emissioni, controlli e conformità. Sono previsti numerosi atti di esecuzione e delegati, con termini specifici: 1º settembre 2026 per la valutazione della conformità e le condizioni uniformi per le norme operative, 31 dicembre 2025 per la pubblicazione dei contenuti del sistema di gestione ambientale, 5 agosto 2026 per l’aggiornamento delle informazioni da comunicare, 1º luglio 2026 per la modifica della decisione 2012/119/UE, 31 dicembre 2035 per le autorizzazioni elettroniche.
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