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Direttiva 2024/1260

Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

Normativa europea32024L1260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna e sostituisce il precedente quadro UE sul recupero dei beni, fissando standard minimi comuni per rintracciare, congelare, confiscare e gestire beni di origine criminale. Introduce obblighi di organizzazione amministrativa, cooperazione tra Stati membri, accesso a banche dati e scambio rapido di informazioni tramite gli uffici per il recupero dei beni, con termini stringenti nelle richieste urgenti. Prevede inoltre varie forme di confisca, incluse confisca estesa, confisca senza condanna in casi tipizzati e confisca di patrimonio ingiustificato, rafforzando nel contempo garanzie difensive, tutela delle vittime e protezione dei dati.

Norme minime UE per reperimento, congelamento, confisca e gestione dei beni di origine o derivazione criminale nei procedimenti penali, con rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e delle garanzie procedurali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai procedimenti in materia penale e disciplina il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni strumentali, proventi di reato e altri beni che possono essere oggetto di misure di confisca. Quanto ai reati presupposto, l'articolo 2 include una lunga lista di fattispecie armonizzate UE (tra cui criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei minori, stupefacenti, corruzione, riciclaggio, frodi, falsificazione, criminalità informatica, criminalità ambientale, favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, abusi di mercato e violazioni delle misure restrittive UE), oltre ai reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale e ai reati per i quali altri atti UE prevedono l'applicazione della direttiva. Il capo II sul reperimento e l'identificazione si applica anche a tutti i reati definiti dal diritto nazionale puniti con pena o misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno. Restano salve le misure di congelamento e confisca nei procedimenti civili o amministrativi; la direttiva non impone agli Stati membri di introdurre o mantenere specifici reati e non si applica alla Danimarca né, in forza del considerando pertinente, all'Irlanda.

Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni

La direttiva aggiorna in modo organico il quadro dell'Unione in materia di rintracciamento, congelamento, confisca e gestione dei beni di origine criminale. Il legislatore UE muove dall'esigenza di colpire il profitto economico delle organizzazioni criminali, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e migliorare l'effettività delle misure patrimoniali, nel rispetto dei diritti fondamentali, della tutela dei terzi e dei vincoli in materia di protezione dei dati.

Finalità e impianto generale

La direttiva stabilisce norme minime comuni per consentire alle autorità nazionali di reperire e identificare rapidamente i beni rilevanti, congelarli per evitarne la dispersione, confiscarli con adeguate garanzie e gestirli fino alla loro destinazione finale. Il modello è quello di un rafforzamento sia operativo sia organizzativo: non solo strumenti sostanziali di confisca, ma anche uffici specializzati, accesso alle banche dati, scambio informativo rapido e strategia nazionale coordinata.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 delimita un ambito molto ampio. La direttiva si applica ai reati contemplati da diversi atti UE in materia di criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei minori, stupefacenti, corruzione, riciclaggio, frodi, falsificazione, criminalità informatica, criminalità ambientale, favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali, abusi di mercato, frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e violazioni delle misure restrittive UE. Si applica anche ai reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale e, in via generale, ai reati per i quali altri atti dell'Unione prevedano espressamente l'applicazione della direttiva.

Per il solo capo II, relativo al reperimento e all'identificazione, l'ambito è ancora più ampio: vi rientrano tutti i reati previsti dal diritto nazionale puniti con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno. La direttiva non incide sulle misure di congelamento e confisca in materia civile o amministrativa.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 definisce in modo funzionale i concetti chiave. Il "provento" comprende ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente dal reato, inclusi reinvestimenti e trasformazioni. Il "bene" include qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché gli atti o strumenti che attestano diritti sul bene. Sono definiti anche beni strumentali, congelamento, confisca, organizzazione criminale, vittima, titolare effettivo e interessato.

Reperimento, identificazione e uffici per il recupero dei beni

Gli Stati membri devono adottare misure per consentire il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni suscettibili di confisca. Quando si avvia un'indagine su un reato da cui possa derivare un considerevole vantaggio economico, il reperimento dei beni deve essere effettuato immediatamente dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono limitare tali indagini ai casi in cui il reato possa essere stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.

Ciascuno Stato membro deve istituire almeno un ufficio per il recupero dei beni. Tali uffici hanno il compito di reperire e identificare i beni, coadiuvare le autorità nazionali e la Procura europea, cooperare con gli uffici degli altri Stati membri e, nei casi pertinenti, intervenire anche per facilitare l'accertamento dei reati di violazione delle misure restrittive UE. In tale ultimo caso, l'attività avviene su richiesta delle autorità competenti nazionali e sulla base di indicazioni e fondati motivi, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, inclusa l'eventuale autorizzazione giudiziaria.

Accesso alle informazioni e scambio tra uffici

La direttiva attribuisce agli uffici per il recupero dei beni un accesso molto ampio a informazioni rilevanti per individuare i beni. L'articolo 6 prevede l'accesso immediato e diretto a registri immobiliari, registri anagrafici, registri dei veicoli, registri commerciali, registri dei titolari effettivi e registri centralizzati dei conti bancari. In aggiunta, deve essere possibile ottenere rapidamente, immediatamente e direttamente o su richiesta, dati fiscali, previdenziali, informazioni di polizia, dati su ipoteche e prestiti, cambi, titoli, dati doganali, bilanci societari, bonifici, saldi dei conti, conti e trasferimenti di cripto-attività, nonché dati presenti nei sistemi VIS, SIS II, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN.

Le informazioni devono essere accessibili caso per caso, solo se necessarie e proporzionate, e da personale appositamente designato e autorizzato. Gli Stati membri devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate e mantenere le registrazioni degli accessi e delle ricerche conformemente alla direttiva (UE) 2016/680.

Lo scambio di informazioni tra uffici per il recupero dei beni avviene, di regola, tramite SIENA di Europol o, in via eccezionale, attraverso altri canali sicuri. Le richieste devono indicare con precisione oggetto, motivi, tipo di procedimento, tipo di reato, collegamento con lo Stato membro interessato, dettagli sui beni e, se necessario, dati identificativi delle persone coinvolte e ragioni dell'urgenza. L'ufficio richiesto può rifiutare la comunicazione solo per motivi tassativi: sicurezza nazionale, rischio per indagini o operazioni di intelligence in corso, minaccia imminente alla vita o all'integrità fisica, oppure manifesta sproporzione o irrilevanza.

I termini di risposta sono stringenti: 7 giorni per le richieste non urgenti, 8 ore per le richieste urgenti relative a informazioni accessibili direttamente, 3 giorni per le richieste urgenti relative a informazioni non accessibili direttamente. È ammesso un rinvio limitato in caso di indisponibilità materiale dell'informazione o di onere sproporzionato, con obbligo di informare subito l'ufficio richiedente.

Congelamento e confisca

Il congelamento è concepito come misura provvisoria strumentale alla confisca. Gli Stati membri devono consentire il congelamento dei beni necessario per assicurarne l'eventuale confisca. In casi urgenti possono essere adottate azioni immediate; se non assumono la forma di un provvedimento di congelamento, la loro durata è limitata e, per le azioni immediate degli uffici per il recupero dei beni, non può superare sette giorni lavorativi.

La confisca può avvenire in diverse forme. L'articolo 12 disciplina la confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi sulla base di una condanna definitiva, anche emessa in contumacia, nonché la confisca di beni di valore corrispondente. L'articolo 13 consente la confisca verso terzi quando il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati per evitare la confisca e il terzo sapesse o avrebbe dovuto sapere dello scopo elusivo; resta salvo il diritto dei terzi in buona fede.

L'articolo 14 disciplina la confisca estesa: i beni appartenenti a una persona condannata possono essere confiscati se il reato è idoneo a produrre un vantaggio economico e il giudice è convinto che i beni derivino da condotte criminose. Il paragrafo 3 richiede che il reato rientri almeno tra quelli di cui all'articolo 2, paragrafi 1-3, se punibile con pena massima non inferiore a quattro anni.

L'articolo 15 introduce la confisca non basata sulla condanna nei casi in cui il procedimento non possa proseguire per malattia, fuga, decesso o prescrizione intervenuta dopo l'avvio del procedimento, con limiti ulteriori legati alla gravità del reato e alla prova del nesso con il reato.

L'articolo 16 consente la confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose nel quadro di un'organizzazione criminale, quando non siano applicabili gli articoli precedenti. È richiesto che il giudice ritenga che i beni derivino da tali condotte e che queste possano generare un vantaggio economico considerevole; il reato rilevante deve essere punibile con pena massima non inferiore a quattro anni. Gli Stati membri possono subordinare tale confisca al previo congelamento dei beni.

Efficacia delle misure, vittime e destinazione dei beni

L'articolo 17 impone che il reperimento e l'identificazione dei beni continuino a essere possibili anche dopo una condanna definitiva o dopo un procedimento di confisca non basata sulla condanna, utilizzando strumenti altrettanto efficaci di quelli previsti per le indagini patrimoniali iniziali. Sono possibili anche accordi reciproci di ripartizione dei costi tra Stati membri.

L'articolo 18 impone di considerare i diritti di risarcimento delle vittime nel procedimento patrimoniale. Le autorità competenti devono poter fornire alle autorità che decidono sul risarcimento o sulla restituzione le informazioni sui beni rilevanti; gli uffici per il recupero dei beni devono poter reperire e identificare beni oggetto di decisioni di restituzione o risarcimento, soprattutto nei casi transfrontalieri. Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni confiscabili, questi devono esserle restituiti alle condizioni della direttiva 2012/29/UE, e l'esecuzione della confisca non deve pregiudicare il diritto al risarcimento.

L'articolo 19 incoraggia l'utilizzo sociale o di interesse pubblico dei beni confiscati. Per i reati della direttiva (UE) 2024/1226, gli Stati membri possono inoltre usare i beni confiscati per contribuire a meccanismi di sostegno a paesi terzi colpiti da situazioni che hanno determinato misure restrittive dell'Unione, soprattutto in caso di guerra di aggressione.

Gestione dei beni e vendita pre-confisca

La direttiva dedica un intero capo alla gestione economica dei beni. Gli Stati membri devono garantire una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati, anche quando si tratta di entità economiche da mantenere in attività. Devono inoltre adottare misure per evitare che i beni, nel corso della destinazione dopo la confisca, siano riacquisiti dalla persona condannata. Se giustificato dalla natura dei beni, l'autorità competente deve valutare, già in fase di preparazione del congelamento o subito dopo la sua esecuzione, come minimizzare i costi e preservare il valore del patrimonio.

È ammessa la vendita pre-confisca nei casi in cui i beni siano deteriorabili, perdano rapidamente valore, abbiano costi di conservazione sproporzionati o richiedano condizioni di gestione particolari non facilmente disponibili. Prima della vendita, salvo urgenza o irreperibilità dell'interessato, il soggetto deve essere informato e ascoltato; ha inoltre la possibilità di chiedere egli stesso la vendita. Le somme ricavate vanno accantonate fino alla decisione giudiziaria sulla confisca.

Ogni Stato membro deve istituire o designare almeno un ufficio per la gestione dei beni, incaricato di gestire i beni congelati e confiscati fino alla destinazione finale. Tali uffici possono gestire direttamente i beni o fornire supporto e competenze alle altre autorità competenti.

Garanzie procedurali e tutela dei diritti fondamentali

La direttiva insiste sulla necessità di garanzie adeguate. I provvedimenti di congelamento, confisca e vendita pre-confisca devono essere comunicati senza indebito ritardo all'interessato, indicando i motivi e i mezzi di ricorso. È consentito rinviare la comunicazione del congelamento per esigenze investigative.

Gli interessati devono poter contestare efficacemente i provvedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale e beneficiare del diritto a un giudice imparziale. Devono essere assicurati i diritti di difesa, compreso l'accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltati; per la vendita pre-confisca deve essere possibile chiedere la sospensione quando la mancata sospensione arrechi danno irreparabile. I terzi possono far valere diritti di proprietà o altri diritti patrimoniali. Tutte le persone interessate hanno diritto a un difensore per l'intero procedimento di congelamento e confisca.

La direttiva richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU, e lascia impregiudicate numerose direttive dell'Unione in materia di diritti processuali, vittime, minori e patrocinio a spese dello Stato.

Strategia nazionale, risorse, registri e statistiche

Entro il 24 maggio 2027 gli Stati membri devono adottare una strategia nazionale per il recupero dei beni, da aggiornare almeno ogni cinque anni. La strategia deve indicare priorità, obiettivi, misure, ruoli e responsabilità delle autorità competenti, risorse, formazione, eventuale utilizzo sociale dei beni confiscati, cooperazione con paesi terzi e modalità di valutazione periodica.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che uffici per il recupero e per la gestione dei beni dispongano di personale adeguatamente qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti. Devono essere predisposti strumenti efficienti, come registri centrali dei beni congelati e confiscati, contenenti almeno dati identificativi dei beni, valore stimato o effettivo, proprietari o titolari effettivi, e riferimento del fascicolo. I dati personali conservati nei registri devono essere trattati in conformità alle norme sulla protezione dei dati.

Sul piano statistico, gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere annualmente alla Commissione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, dati comparabili su provvedimenti di congelamento e confisca, valori dei beni, richieste transfrontaliere, vendite pre-confisca e beni destinati a riutilizzo sociale.

Cooperazione UE e con paesi terzi

La Commissione istituisce una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni, per favorire lo scambio di buone pratiche e la cooperazione con Europol. Gli uffici per il recupero e per la gestione dei beni devono cooperare strettamente con l'EPPO, con Europol ed Eurojust nei limiti delle rispettive competenze. Gli Stati membri devono anche garantire la cooperazione, per quanto possibile, con i corrispondenti organi dei paesi terzi, nel quadro giuridico internazionale e nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 novembre 2026. Entro il 24 maggio 2027 devono inoltre notificare alla Commissione le autorità competenti e, se del caso, i punti di contatto designati. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sostituisce, per gli Stati membri vincolati, l'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.

Disposizioni principali

Oggetto e natura delle norme

L'articolo 1 stabilisce norme minime su reperimento e identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni nel quadro di un procedimento penale. La direttiva non pregiudica misure di congelamento e confisca in ambito civile o amministrativo.

Ambito dei reati interessati

L'articolo 2 copre una serie ampia di reati armonizzati UE e i reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale. Include inoltre i reati per i quali atti UE specifici rinviano all'applicazione della direttiva. Il capo II si applica anche a tutti i reati nazionali puniti con almeno un anno di privazione della libertà o misura di sicurezza equivalente.

Definizioni chiave

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, provento, bene, beni strumentali, reperimento e identificazione, congelamento, confisca, organizzazione criminale, vittima, titolare effettivo e interessato. La nozione di bene comprende espressamente le cripto-attività.

Reperimento e uffici per il recupero dei beni

Gli articoli 4 e 5 obbligano gli Stati membri ad avviare immediatamente le indagini patrimoniali quando emergano reati suscettibili di generare considerevoli vantaggi economici e a istituire almeno un ufficio per il recupero dei beni. Tali uffici devono reperire e identificare beni, cooperare con altre autorità e con l'EPPO, e possono operare anche in relazione ai reati di violazione delle misure restrittive UE, su richiesta e nel rispetto delle garanzie processuali nazionali.

Accesso alle informazioni e scambio dati

Gli articoli 6-10 impongono accesso immediato e diretto, o comunque rapido, a registri immobiliari, anagrafici, veicoli, imprese, titolarità effettiva, conti bancari e altre informazioni rilevanti, inclusi dati fiscali, previdenziali, doganali, su bonifici, conti di cripto-attività e sistemi UE come VIS, SIS II, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN. Gli scambi avvengono tramite SIENA o canali sicuri equivalenti. Le risposte alle richieste urgenti vanno fornite entro 8 ore se le informazioni sono in banche dati accessibili direttamente, oppure entro 3 giorni se non lo sono; le richieste non urgenti entro 7 giorni.

Congelamento e azioni immediate

L'articolo 11 consente il congelamento dei beni per assicurarne l'eventuale confisca. In casi urgenti sono ammesse azioni immediate, anche da parte degli uffici per il recupero dei beni, con validità temporanea limitata; se non seguono un provvedimento di congelamento, tali misure non possono durare oltre sette giorni lavorativi. Il congelamento è disposto da autorità competente e resta in vigore solo per il tempo necessario.

Forme di confisca

Gli articoli 12-16 disciplinano la confisca dei beni strumentali e dei proventi sulla base di condanna definitiva, la confisca di beni di valore equivalente, la confisca verso terzi, la confisca estesa, la confisca senza condanna in caso di malattia, fuga, decesso o prescrizione sopravvenuta (con limiti legati alla gravità del reato) e la confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose nel quadro di un'organizzazione criminale.

Tutela delle vittime e utilizzo sociale dei beni confiscati

Gli articoli 18 e 19 impongono di considerare i diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione e di non pregiudicare tali diritti con l'esecuzione della confisca. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a destinare i beni confiscati a fini di interesse pubblico o sociali e, per i reati della direttiva sulle violazioni delle misure restrittive UE, a contributi a sostegno di paesi terzi colpiti da tali situazioni.

Gestione dei beni e vendita pre-confisca

Gli articoli 20-22 richiedono una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati, la possibilità di vendere prima della confisca definitiva beni deteriorabili, costosi da mantenere o difficili da gestire, e l'istituzione o designazione di almeno un ufficio per la gestione dei beni. È prevista la valutazione preventiva per minimizzare i costi e preservare il valore dei beni.

Garanzie procedurali e difesa

Gli articoli 23 e 24 prevedono la comunicazione senza indebito ritardo dei provvedimenti, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di accesso al fascicolo e di essere ascoltati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore durante l'intero procedimento. Per la vendita pre-confisca è garantita la possibilità di impugnazione e, ove necessario, la sospensione dell'esecuzione.

Strategia nazionale, risorse e registri

Gli articoli 25-28 impongono agli Stati membri di adottare entro il 24 maggio 2027 una strategia nazionale per il recupero dei beni, aggiornata almeno ogni cinque anni, e di dotare gli uffici competenti di risorse e formazione adeguate. È prevista la possibilità di registri centrali dei beni congelati e confiscati e l'obbligo di raccolta e trasmissione annuale di statistiche alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Cooperazione e contatti nazionali

Gli articoli 29-31 istituiscono una rete di cooperazione a livello UE e impongono cooperazione con EPPO, Europol, Eurojust e, quanto possibile, con paesi terzi. L'articolo 32 richiede la designazione delle autorità competenti e di non più di due punti di contatto per ciascun tipo di ufficio, da notificare alla Commissione entro il 24 maggio 2027.

Recepimento, abrogazioni e decorrenza

L'articolo 33 fissa il termine di recepimento al 23 novembre 2026. L'articolo 36 sostituisce, per gli Stati membri vincolati, l'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI, 2005/212/GAI e 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

Materiediritto penalecooperazione giudiziariaconfisca dei beniantiriciclaggioprotezione dei dati

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