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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01843/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due persone fisiche avevano prestato fideiussione nell'interesse di una società poi fallita. In primo grado era stato accertato il saldo debitore di due conti anticipi e di un conto corrente intestati alla società presso una banca, con condanna dei fideiussori al pagamento delle somme dovute. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo validamente acquisiti i contratti bancari prodotti in giudizio dalla banca e infondata la censura di usura degli interessi alla luce della consulenza tecnica espletata. In cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per il mancato esame dell'eccezione di nullità della fideiussione; 2) violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., per non avere il giudice rilevato d'ufficio la nullità dei contratti di fideiussione stipulati in momenti diversi a favore della società debitrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, in presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto; inoltre ha ribadito che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni o eccezioni. Sul secondo motivo ha affermato che il rilievo officioso della nullità presuppone che la nullità emerga dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, e che chi denuncia il mancato rilievo deve specificare gli elementi emersi in causa idonei a far emergere la nullità; anche tale onere non è stato assolto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successore della banca intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 cod. proc. civ.

    consente l'intervento in giudizio del successore a titolo particolare del creditore originario.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non per questioni, eccezioni o argomentazioni; in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni per superare la preclusione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    ipotesi di cd. "doppia conforme"

    quando appello e primo grado coincidono nella valutazione di fatto, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze.

  • art. 1418 c.c.

    nullità dei contratti di fideiussione

    richiamato come base della domanda di nullità negoziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata emersione della nullità dagli atti.

  • art. 1421 c.c.

    dichiarare d'ufficio la nullità

    il giudice può rilevare d'ufficio la nullità solo se questa emerga dagli atti processuali, senza necessità di ulteriori indagini di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si invoca il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificare e confrontare le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non la mancata valutazione di una questione giuridica o di un'eccezione.
  • Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità negoziale opera solo se la nullità risulti dagli atti già acquisiti; non è consentito supplire alla carenza allegatoria con autonomi accertamenti di fatto in sede di legittimità.
  • Chi deduce in cassazione il mancato rilievo officioso di una nullità deve indicare specificamente gli elementi di fatto già emersi nel merito da cui la nullità sarebbe immediatamente desumibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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