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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37209/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, ha recuperato a tassazione per l’anno 2006 costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e l’IVA detratta, relativi a fatture emesse da due società fornitrici per servizi descritti come "accantonamento e incestamento di prodotti ortofrutticoli" e collegati a contratti di appalto per facchinaggio e movimentazione di prodotti ortofrutticoli. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo che le fatture fossero sufficientemente specifiche perché indicavano la natura del servizio reso e che non fosse necessario riportare in fattura i mezzi impiegati, i fogli di presenza, i nominativi degli operatori o le ore lavorate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR, sostenendo che le fatture erano prive degli elementi essenziali richiesti dall’art. 21, in particolare qualità, quantità e luogo delle prestazioni, e che tale carenza non poteva essere colmata dal richiamo ai contratti di appalto, peraltro privi, secondo l’Ufficio, di data certa, compenso, modalità e quantità delle prestazioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non aveva considerato che anche i contratti richiamati non riportavano data certa, compenso e modalità/quantità delle prestazioni, con conseguente difformità delle fatture rispetto ai requisiti legali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la fattura, per essere idonea a documentare un costo deducibile e a fondare il diritto alla detrazione IVA, deve rispettare i requisiti di forma e contenuto previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972; in difetto, la sua irregolarità fa venir meno la presunzione di veridicità delle operazioni e consente all’Amministrazione di contestarne l’effettività, di negare la deduzione dei costi e la detrazione IVA e di procedere ad accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. Ha inoltre osservato che il contribuente deve provare l’effettività, l’inerenza, la certezza, la determinatezza o determinabilità e la competenza dei costi, e che, in materia IVA, la sola fattura può non bastare, ma gli elementi integrativi devono comunque consentire di verificare in modo specifico le prestazioni. La CTR, invece, si era limitata a valorizzare la regolarità formale dei contratti di appalto senza verificare se essi integrassero davvero il contenuto delle fatture con riferimento a corrispettivi, qualità e quantità dei servizi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sulla detrazione IVA, subordinata alla regolarità e riferibilità delle operazioni documentate.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    le fatture devono contenere gli elementi essenziali di qualità, quantità, natura e data della prestazione; la loro mancanza ne compromette la valenza fiscale.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    l’irregolarità delle fatture può integrare presupposto per l’accertamento induttivo del reddito imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti del costo deducibile e della detrazione grava sul contribuente.

  • art. 109 TUIR

    richiamato per i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197

    richiamato per l’introduzione del rito camerale semplificato.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    indicato come fonte unionale che impone l’indicazione della natura/entità del servizio e della data della prestazione ai fini del controllo dell’IVA.

  • art. 219 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per l’assimilazione a fattura dei documenti che modificano o richiamano in modo specifico e inequivocabile la fattura iniziale.

Massime di principio

  • La fattura è idonea a rappresentare un costo fiscalmente rilevante solo se redatta in conformità ai requisiti formali e sostanziali imposti dalla normativa IVA; la mancanza di tali elementi ne indebolisce o esclude l’efficacia probatoria.
  • L’irregolarità della fattura, quando incide sugli elementi essenziali della prestazione, fa venir meno la presunzione di veridicità dell’operazione e legittima l’Amministrazione a contestarne l’effettività, negare la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità e competenza del componente negativo; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
  • In tema di IVA, la prova delle operazioni non può ridursi al solo documento fattura: possono rilevare elementi integrativi, ma essi devono consentire una verifica concreta e specifica della natura e dell’entità delle prestazioni fatturate.
  • L’Amministrazione finanziaria, nei limiti di legge, può scegliere il metodo di accertamento ritenuto applicabile; la parte contribuente non può dolersi di tale scelta in assenza di specifiche peculiarità pregiudizievoli.
  • Nei rapporti di appalto di servizi, la descrizione generica della prestazione può non essere sufficiente se non consente di individuare con precisione corrispettivo, qualità e quantità delle attività fatturate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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