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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1265

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione del 20 luglio 2022 che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette

Normativa europea32022R1265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce misure di emergenza per impedire l’ingresso e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette, considerato ad alto rischio fitosanitario. Conferma il divieto di circolazione dell’organismo nocivo, impone obblighi di informazione e indagini annuali agli Stati membri e stabilisce condizioni rigorose per l’importazione di vegetali specificati di Rosa spp. provenienti da Canada, India e Stati Uniti. Le misure si applicano dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2024.

Misure fitosanitarie per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione europea al virus Rose Rosette, al suo vettore Phyllocoptes fructiphilus e ai vegetali specificati di Rosa spp. diversi dalle sementi originari di Canada, India e Stati Uniti. Riguarda gli operatori che introducono tali vegetali nell’Unione, nonché le autorità competenti degli Stati membri per le attività di informazione, sorveglianza e notifica. Sono rilevanti le esclusioni/limitazioni previste dalle definizioni: il regolamento non disciplina in generale tutte le rose, ma solo i vegetali specificati originari dei paesi terzi indicati; non si applica alle sementi.

Misure per evitare l’introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione adotta misure fitosanitarie di emergenza per prevenire l’ingresso e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette, indicato come "organismo nocivo specificato", e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e prende atto dell’elevato rischio fitosanitario per le rose, evidenziato dall’analisi del rischio EPPO, nonché della continuità dell’espansione del parassita nei paesi terzi interessati.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che il virus e il suo vettore non risultano elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione né come organismi nocivi regolamentati non da quarantena nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia, l’assenza di segnalazioni nel territorio dell’Unione non esclude il rischio di introduzione: le conclusioni EPPO restano valide e il rischio viene qualificato come elevato, anche per l’aumento dei volumi di importazione di vegetali specificati da paesi terzi in cui la presenza dell’organismo nocivo si sta espandendo. Per questo motivo il regolamento sostituisce, sul piano delle misure permanenti temporanee, la precedente decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, che conteneva misure efficaci fino al 31 luglio 2022.

Definizioni e ambito materiale

Ai fini del regolamento, il virus Rose Rosette è il principale organismo nocivo interessato; i "vegetali specificati" sono i vegetali di Rosa spp., esclusi i semi, originari di Canada, India o Stati Uniti; il "vettore specificato" è Phyllocoptes fructiphilus. Il focus normativo è quindi circoscritto alle rose provenienti dai tre paesi terzi indicati e non alle sementi.

Divieto generale e misure di contenimento

L’articolo 2 stabilisce un divieto ampio nel territorio dell’Unione: non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato. Si tratta di una misura di contenimento e prevenzione che mira a evitare qualsiasi possibilità di insediamento o propagazione dell’organismo nocivo nel territorio unionale.

Obblighi di informazione e sorveglianza negli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che ogni persona in possesso di vegetali che possano essere stati colpiti sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo nocivo o del suo vettore, delle possibili conseguenze e rischi e delle misure da adottare. L’articolo 4 prevede inoltre che le autorità competenti svolgano indagini annuali sul proprio territorio per rilevare la presenza del virus e del vettore sulle piante ospiti. Le indagini devono comprendere campionamenti e prove, essere fondate su solidi principi scientifici e tecnici e i risultati devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente.

Condizioni per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

L’articolo 5 disciplina in modo dettagliato l’importazione dei vegetali specificati. L’introduzione nell’Unione è consentita solo se i vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario che, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", contenga una dichiarazione ufficiale conforme a uno dei quattro modelli previsti:

  • produzione in una zona indenne dall’organismo nocivo, con registrazione e controllo da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine e indicazione del nome della zona alla rubrica "Luogo di origine";
  • per i vegetali destinati alla piantagione, produzione in un luogo di produzione dove non siano stati osservati sintomi del virus o del vettore dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo, nonché sottoposizione a campionamenti e prove prima dell’introduzione nell’Unione con esito indenne;
  • per i vegetali non destinati alla piantagione, produzione in un luogo di produzione privo di sintomi dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo e successiva ispezione; in caso di presenza del vettore o di sintomi del virus, è richiesto il campionamento e le prove prima dell’introduzione, con esito negativo;
  • per i vegetali in coltura tissutale non originari di zona indenne, produzione da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni.

Oltre al certificato, i vegetali specificati devono essere manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.

Durata di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2024. La durata limitata è giustificata dalla necessità di consentire una valutazione completa del rischio e di determinare lo status dell’organismo nocivo specificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

Vengono definiti l’"organismo nocivo specificato" come virus Rose Rosette, i "vegetali specificati" come i vegetali, esclusi i semi, di Rosa spp. originari di Canada, India o Stati Uniti, e il "vettore specificato" come Phyllocoptes fructiphilus.

Divieto generale sull’organismo nocivo

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio del virus Rose Rosette.

Obblighi di informazione in caso di sospetta presenza

Gli Stati membri devono assicurare che chiunque sia in possesso di vegetali che possano essere stati colpiti venga immediatamente informato della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo o del suo vettore, delle possibili conseguenze e dei rischi, nonché delle misure da adottare.

Indagini annuali degli Stati membri

Le autorità competenti devono effettuare indagini annuali sul proprio territorio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e del vettore sulle piante ospiti. Le indagini devono includere campionamenti e prove, basarsi su solidi principi scientifici e tecnici e i risultati devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno civile precedente.

Condizioni per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati possono essere introdotti solo se accompagnati da un certificato fitosanitario con una dichiarazione supplementare ufficiale, in uno dei casi previsti: produzione in zona indenne dall’organismo nocivo; per i vegetali destinati alla piantagione, produzione in luogo senza sintomi dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo e prove con esito negativo; per i vegetali non destinati alla piantagione, produzione in luogo senza sintomi, ispezione e, se del caso, campionamenti e prove con esito negativo; per i vegetali in coltura tissutale non originari di zona indenne, produzione da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni.

Manipolazione, imballaggio e trasporto

I vegetali specificati devono essere manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.

Applicazione temporale ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2024 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàcommercio internazionalecontrolli ufficialiprotezione delle piante

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