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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1264

Regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione del 20 luglio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) del fludioxonil previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, recependo una richiesta di tolleranze all’importazione per specifiche colture. La Commissione interviene sulla base della valutazione dello Stato membro relatore e del parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche proposte sicure per i consumatori. La modifica si traduce nella sostituzione della colonna relativa al fludioxonil nell’allegato II, con nuovi valori per numerosi prodotti vegetali e animali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di fludioxonil in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi interessati dalla presenza di residui di fludioxonil su prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare rilievo per le importazioni di barbabietole da zucchero dagli Stati Uniti e di banane da Guatemala, Honduras e Colombia. Sono esclusi dall’intervento i prodotti e i gruppi merceologici non menzionati nella modifica e restano fermi i riferimenti generali all’allegato I per l’elenco completo delle matrici alimentari e mangimistiche interessate dagli LMR.

Modifica dei limiti massimi di residui di fludioxonil

Il regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) del fludioxonil in e su determinati prodotti alimentari e mangimi. L’intervento è adottato a seguito di una richiesta di tolleranze all’importazione e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori.

Contesto e finalità

La Commissione richiama che i LMR del fludioxonil erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Una domanda, presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, ha chiesto tolleranze all’importazione per l’uso della sostanza su barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e su banane in Guatemala, Honduras e Colombia, poiché gli impieghi autorizzati in tali Paesi potevano determinare residui superiori ai limiti vigenti e quindi creare ostacoli commerciali.

Procedura di valutazione

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L’EFSA ha quindi esaminato la richiesta e la relazione, concentrandosi sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha pubblicato un parere motivato sugli LMR proposti.

Esiti della valutazione scientifica

L’EFSA ha concluso che la documentazione presentata era completa e che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. La valutazione ha considerato 27 gruppi specifici di consumatori europei e le più recenti informazioni tossicologiche sul fludioxonil. Secondo l’Autorità, l’esposizione complessiva lungo tutta la vita non comporta superamento della dose giornaliera ammissibile; inoltre, per il basso profilo di tossicità acuta della sostanza, non è stato ritenuto necessario fissare una dose acuta di riferimento.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione della colonna relativa al fludioxonil nell’allegato II. L’allegato del regolamento contiene una lunga tabella di valori LMR per gruppi di prodotti vegetali e animali, con numerosi casi fissati al limite inferiore di determinazione analitica indicato come 0,01 mg/kg. Tra i valori espressamente richiamabili figurano:

  • barbabietole da zucchero: 4 mg/kg;
  • banane: 2 mg/kg;
  • pomodori: 3 mg/kg;
  • peperoni: 1 mg/kg;
  • mele, pere, cotogne e altri frutti del gruppo delle pomacee: 5 mg/kg;
  • uve da tavola: 5 mg/kg e uve da vino: 4 mg/kg;
  • fragole: 4 mg/kg;
  • lattughe: 40 mg/kg;
  • spinaci: 30 mg/kg;
  • latte: 0,04 mg/kg;
  • uova di volatili: 0,02 mg/kg. La tabella precisa inoltre che, per alcune combinazioni prodotto/sostanza, la definizione del residuo è diversa: per il fludioxonil nei prodotti del codice 1000000, eccetto 1040000, il residuo è definito come somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil. È altresì indicato che la sostanza è liposolubile (F).

Base giuridica e conformità procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 e afferma che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il provvedimento è quindi presentato come un aggiornamento tecnico-regolatorio degli LMR, coerente con la disciplina UE sui residui di antiparassitari.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sulla verifica della conformità dei prodotti interessati ai nuovi limiti residui.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR per il fludioxonil

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo la colonna relativa al fludioxonil con nuovi livelli massimi di residui per numerosi gruppi di prodotti. Tra i casi rilevanti figurano, in particolare, le barbabietole da zucchero con LMR fissato a 4 mg/kg e le banane a 2 mg/kg, oltre a numerose altre matrici vegetali e animali con valori specifici o al limite di determinazione analitica.

Base giuridica e motivazione della modifica

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento nasce da una domanda di tolleranze all’importazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, per l’uso del fludioxonil su barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e su banane in Guatemala, Honduras e Colombia, con la finalità di evitare ostacoli commerciali dovuti a residui superiori agli LMR vigenti.

Valutazione scientifica e sicurezza per i consumatori

La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminata dall’EFSA, che ha emesso un parere motivato. L’Autorità ha concluso che i dati presentati erano completi e che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e delle informazioni tossicologiche più aggiornate, le modifiche richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. È stato inoltre ritenuto che l’esposizione lungo tutto l’arco della vita non comporti superamento della dose giornaliera ammissibile e che, per il basso profilo di tossicità acuta, non sia necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

Conformità ai criteri dell’articolo 14, paragrafo 2

Sulla base del parere dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti, la Commissione afferma che le modifiche proposte sono conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina le condizioni per la fissazione o modifica degli LMR.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarefitosanitaricommercio internazionaleimportazioniresidui di pesticidi

Testo integrale

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