Regolamento (UE) 2022/1264
Regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione del 20 luglio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) del fludioxonil previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, recependo una richiesta di tolleranze all’importazione per specifiche colture. La Commissione interviene sulla base della valutazione dello Stato membro relatore e del parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche proposte sicure per i consumatori. La modifica si traduce nella sostituzione della colonna relativa al fludioxonil nell’allegato II, con nuovi valori per numerosi prodotti vegetali e animali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di fludioxonil in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi interessati dalla presenza di residui di fludioxonil su prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare rilievo per le importazioni di barbabietole da zucchero dagli Stati Uniti e di banane da Guatemala, Honduras e Colombia. Sono esclusi dall’intervento i prodotti e i gruppi merceologici non menzionati nella modifica e restano fermi i riferimenti generali all’allegato I per l’elenco completo delle matrici alimentari e mangimistiche interessate dagli LMR.
Modifica dei limiti massimi di residui di fludioxonil
Il regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) del fludioxonil in e su determinati prodotti alimentari e mangimi. L’intervento è adottato a seguito di una richiesta di tolleranze all’importazione e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori.
Contesto e finalità
La Commissione richiama che i LMR del fludioxonil erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Una domanda, presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, ha chiesto tolleranze all’importazione per l’uso della sostanza su barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e su banane in Guatemala, Honduras e Colombia, poiché gli impieghi autorizzati in tali Paesi potevano determinare residui superiori ai limiti vigenti e quindi creare ostacoli commerciali.
Procedura di valutazione
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L’EFSA ha quindi esaminato la richiesta e la relazione, concentrandosi sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha pubblicato un parere motivato sugli LMR proposti.
Esiti della valutazione scientifica
L’EFSA ha concluso che la documentazione presentata era completa e che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. La valutazione ha considerato 27 gruppi specifici di consumatori europei e le più recenti informazioni tossicologiche sul fludioxonil. Secondo l’Autorità, l’esposizione complessiva lungo tutta la vita non comporta superamento della dose giornaliera ammissibile; inoltre, per il basso profilo di tossicità acuta della sostanza, non è stato ritenuto necessario fissare una dose acuta di riferimento.
Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione della colonna relativa al fludioxonil nell’allegato II. L’allegato del regolamento contiene una lunga tabella di valori LMR per gruppi di prodotti vegetali e animali, con numerosi casi fissati al limite inferiore di determinazione analitica indicato come 0,01 mg/kg. Tra i valori espressamente richiamabili figurano:
- barbabietole da zucchero: 4 mg/kg;
- banane: 2 mg/kg;
- pomodori: 3 mg/kg;
- peperoni: 1 mg/kg;
- mele, pere, cotogne e altri frutti del gruppo delle pomacee: 5 mg/kg;
- uve da tavola: 5 mg/kg e uve da vino: 4 mg/kg;
- fragole: 4 mg/kg;
- lattughe: 40 mg/kg;
- spinaci: 30 mg/kg;
- latte: 0,04 mg/kg;
- uova di volatili: 0,02 mg/kg. La tabella precisa inoltre che, per alcune combinazioni prodotto/sostanza, la definizione del residuo è diversa: per il fludioxonil nei prodotti del codice 1000000, eccetto 1040000, il residuo è definito come somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil. È altresì indicato che la sostanza è liposolubile (F).
Base giuridica e conformità procedurale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 e afferma che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il provvedimento è quindi presentato come un aggiornamento tecnico-regolatorio degli LMR, coerente con la disciplina UE sui residui di antiparassitari.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sulla verifica della conformità dei prodotti interessati ai nuovi limiti residui.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR per il fludioxonil
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo la colonna relativa al fludioxonil con nuovi livelli massimi di residui per numerosi gruppi di prodotti. Tra i casi rilevanti figurano, in particolare, le barbabietole da zucchero con LMR fissato a 4 mg/kg e le banane a 2 mg/kg, oltre a numerose altre matrici vegetali e animali con valori specifici o al limite di determinazione analitica.
Base giuridica e motivazione della modifica
La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento nasce da una domanda di tolleranze all’importazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, per l’uso del fludioxonil su barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e su banane in Guatemala, Honduras e Colombia, con la finalità di evitare ostacoli commerciali dovuti a residui superiori agli LMR vigenti.
Valutazione scientifica e sicurezza per i consumatori
La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminata dall’EFSA, che ha emesso un parere motivato. L’Autorità ha concluso che i dati presentati erano completi e che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e delle informazioni tossicologiche più aggiornate, le modifiche richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. È stato inoltre ritenuto che l’esposizione lungo tutto l’arco della vita non comporti superamento della dose giornaliera ammissibile e che, per il basso profilo di tossicità acuta, non sia necessario stabilire una dose acuta di riferimento.
Conformità ai criteri dell’articolo 14, paragrafo 2
Sulla base del parere dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti, la Commissione afferma che le modifiche proposte sono conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina le condizioni per la fissazione o modifica degli LMR.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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