Regolamento (UE) 2022/1266
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione del 20 luglio 2022 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni indicate nell’allegato, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sulla efficacia come aromatizzante. Stabilisce inoltre specifiche condizioni di utilizzo ed etichettatura, compreso un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. L’uso nell’acqua di abbeveraggio è escluso.
Autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica all’additivo per mangimi "glutammato monosodico" prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187, classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e l’impiego nei mangimi; non è invece autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Restano possibili, secondo quanto precisato nel regolamento, mangimi composti somministrati nell’acqua, purché non si tratti di uso diretto nell’acqua di abbeveraggio.
Autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un additivo per mangimi a base di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187. L’atto si fonda sul parere favorevole dell’EFSA e recepisce le condizioni di sicurezza ed efficacia richieste per l’immissione sul mercato dell’additivo.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, ed era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione richiama inoltre l’articolo 5 del medesimo regolamento quale base per la verifica delle condizioni di autorizzazione.
Valutazione scientifica e ragioni dell’adozione
Secondo il considerando 5, l’EFSA, nel parere del 10 novembre 2021, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza non è tossica per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è sensibilizzante cutanea. È stato altresì riconosciuto che l’additivo è efficace nel contribuire all’aroma dei mangimi. Il laboratorio di riferimento ha verificato la relazione sui metodi di analisi dell’additivo.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187, classificato come additivo organolettico nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’uso è consentito per tutte le specie animali. Il regolamento precisa però che l’autorizzazione non si estende all’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego delle sostanze aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni di impiego e requisiti di controllo
L’allegato prescrive che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali indicazioni sono finalizzate a garantire il controllo dell’impiego e la corretta conservazione della sostanza.
Etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare il seguente tenore massimo raccomandato: "25 mg" di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Se il livello d’uso indicato sull’etichetta della premiscela supera tale soglia, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Identificazione dell’additivo e metodi analitici
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b621i e ne descrive la composizione: L-glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187, con purezza almeno pari al 99%, formula chimica C5H8NaNO4 •H2O, numero CAS 6106-04-03 e numero EINECS 205-538-1. Per l’identificazione e la quantificazione sono previsti metodi analitici specifici, tra cui la monografia "Monosodium L-glutamate monograph" del Food Chemical Codex per l’identificazione e la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) per la quantificazione. Per le premiscele è richiamato anche il regolamento (CE) n. 152/2009.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 10 agosto 2032. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito soggettivo e divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Il considerando 4 precisa che la domanda includeva anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale impiego non è autorizzato in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di sostanze aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni tecniche e di controllo
Per il controllo e la corretta applicazione sono previste condizioni specifiche nell’allegato: l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Etichettatura e tenore massimo raccomandato
L’etichetta dell’additivo deve riportare il seguente tenore massimo raccomandato: 25 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela comporta il superamento di tale soglia, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b621i e ne descrive composizione e caratterizzazione: L-glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187, purezza ≥ 99%, formula C5H8NaNO4 •H2O, numero CAS 6106-04-03 ed EINECS 205-538-1. Sono indicati metodi analitici per identificazione e quantificazione, inclusa cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), nonché il riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 per le premiscele.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
L’autorizzazione ha durata fino al 10 agosto 2032, come indicato nell’allegato alla voce "Fine del periodo di autorizzazione". L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1264
- Regolamento · 20 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1265
- Regolamento · 20 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1267
- Regolamento · 20 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1304
- Regolamento · 20 lug 2022Regolamento (UE) 2022/2074
- Regolamento · 19 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1247
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →