Regolamento (UE) 2022/2074
Regolamento delegato (UE) 2022/2074 della Commissione del 20 luglio 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna una definizione tecnica contenuta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. L’intervento serve ad allineare la nozione di SNOWTAM alle prescrizioni dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e ai PANS-AIM ICAO, nonché alla normativa UE coerente in materia. La modifica è limitata alla definizione, senza introdurre ulteriori obblighi procedurali o regimi sanzionatori.
Modifica la definizione di SNOWTAM nel regolamento (UE) n. 139/2014 per allinearla alle norme ICAO e alla disciplina UE in materia aeronautica.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti disciplinati dal regolamento (UE) n. 139/2014 e, in particolare, alla terminologia utilizzata per la segnalazione aeronautica delle condizioni della superficie della pista e dell’area di movimento. Riguarda i soggetti che emettono, gestiscono o utilizzano gli avvisi SNOWTAM nell’ambito dell’aviazione civile nell’Unione. Non introduce esclusioni specifiche; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica della definizione di SNOWTAM nel regolamento (UE) n. 139/2014
Il regolamento delegato (UE) 2022/2074 interviene sul quadro normativo europeo relativo agli aeroporti, limitatamente alla definizione di "SNOWTAM" contenuta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. L’obiettivo è l’armonizzazione della terminologia europea con gli standard ICAO, in particolare con l’annesso 15 della convenzione di Chicago e con le PANS-AIM, nonché con la normativa UE già vigente in materia di gestione delle informazioni aeronautiche.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (UE) n. 139/2014 disciplina, tra l’altro, i requisiti tecnici e le procedure amministrative per gli aeroporti e contiene regole sulla segnalazione delle condizioni della superficie della pista. In tale contesto, lo SNOWTAM rappresenta un avviso speciale volto a notificare condizioni di pericolo legate a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante. La Commissione ritiene opportuno aggiornare la definizione per renderla coerente con il lessico e la struttura degli atti internazionali ICAO e con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.
Ambito della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione del punto 41 ter) dell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. La nuova definizione descrive lo SNOWTAM come una serie speciale di NOTAM emessi in formato standard, destinati a fornire un riporto delle condizioni della superficie e a notificare la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a:
- neve;
- ghiaccio;
- neve mista ad acqua;
- brina;
- acqua stagnante;
- acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina;
- nell’area di movimento.
Base giuridica e iter di adozione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a). Nei considerando si dà atto che l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha elaborato e presentato il parere n. 03/2022 ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie, deroghe o regimi sanzionatori specifici.
Disposizioni principali
Aggiornamento della definizione di SNOWTAM
L’articolo 1 sostituisce il punto 41 ter) dell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. La nuova definizione stabilisce che lo SNOWTAM è una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un riporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell’area di movimento.
Finalità di allineamento con il diritto e gli standard internazionali
Nei considerando si precisa che la modifica è necessaria per rendere la definizione coerente con l’annesso 15 della convenzione di Chicago e con le procedure ICAO PANS-AIM (documento 10066), oltre che con altri atti dell’Unione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.
Base giuridica e consultazione EASA
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. Si richiama inoltre il parere n. 03/2022 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, predisposto ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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