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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1304

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1304 della Commissione del 20 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Valašský frgál» (IGP)]

Normativa europea32022R1304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo all’IGP "Valašský frgál". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Cechia, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Valašský frgál".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell’IGP "Valašský frgál", registrata a livello UE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare interessato dal nome protetto e opera nell’ambito del sistema UE delle DOP/IGP disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’efficacia è generale in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile; non prevede esclusioni specifiche.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Valašský frgál" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1304 approva una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Valašský frgál". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Cechia per aggiornare il disciplinare del prodotto già registrato.

Quadro normativo e procedura seguita

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto. In base all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, ha esaminato la domanda di modifica presentata dalla Cechia relativa all’IGP "Valašský frgál", già iscritta nel registro con regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013.

Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha provveduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. La procedura di opposizione prevista dall’articolo 51 non ha dato luogo ad alcuna dichiarazione di opposizione notificata alla Commissione.

Effetto giuridico dell’atto

In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata in GU per il nome "Valašský frgál" (IGP). L’approvazione produce effetti generali nell’ordinamento dell’Unione, in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni applicative, deroghe o regole transitorie nel testo fornito.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Valašský frgál" (IGP), ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iter procedurale della modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda della Cechia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottimercato interno

Testo integrale

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