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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione del 20 luglio 2022 che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R1267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica come la Commissione debba designare gli impianti di prova dell’Unione previsti dal regolamento (UE) 2019/1020. La designazione avviene, per gli impianti di prova pubblici degli Stati membri, tramite invito a manifestare interesse, mentre per gli impianti di prova della Commissione tramite nomina diretta. È prevista la consultazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti sia sulle categorie di prodotti e sui rischi prioritari sia sulle condizioni di designazione; la Commissione deve inoltre riesaminare periodicamente le designazioni e può ritirarle se non sono più soddisfatte le condizioni richieste.

Regolamento di esecuzione che stabilisce le procedure per designare e riesaminare gli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica alla designazione degli impianti di prova pubblici degli Stati membri e degli impianti di prova della Commissione come impianti di prova dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020. Riguarda le procedure di selezione, consultazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, riesame periodico e, se necessario, ritiro della designazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione

Il regolamento disciplina le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione previsti dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. La finalità è rafforzare la capacità di laboratorio disponibile per specifiche categorie di prodotti o specifici rischi, assicurando criteri trasparenti di selezione, controllo periodico e, se necessario, revoca della designazione.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che gli impianti di prova dell’Unione hanno la funzione di assistere le autorità nazionali di vigilanza del mercato, colmando eventuali insufficienze di capacità analitica. Per questo motivo, il regolamento privilegia un accesso ampio e trasparente alla designazione e prevede il coinvolgimento della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, istituita dall’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020, nella definizione delle priorità e delle condizioni applicabili.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai laboratori o impianti di prova pubblici degli Stati membri e agli impianti di prova della Commissione che possono essere designati come impianti di prova dell’Unione. L’ambito materiale riguarda esclusivamente la procedura di designazione, la consultazione preliminare, il riesame periodico e il ritiro della designazione, senza disciplinare in modo autonomo le attività tecniche di prova oltre ai requisiti richiamati dal regolamento (UE) 2019/1020.

Procedure di designazione

Per gli impianti di prova pubblici degli Stati membri, la designazione avviene a seguito di un invito a manifestare interesse, nel quale sono stabilite le condizioni per la designazione. Per gli impianti di prova della Commissione, la designazione avviene invece tramite nomina diretta da parte della Commissione, anch’essa accompagnata dalla fissazione delle condizioni di designazione.

Consultazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti

Prima della designazione, la Commissione consulta la rete su due profili essenziali:

  • le categorie specifiche di prodotti e i rischi specifici connessi a tali categorie per i quali è opportuno designare gli impianti di prova dell’Unione;
  • le condizioni da imporre agli impianti designati, così da garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e una qualità elevata dei pareri tecnici e scientifici.

Riesame periodico e revoca

La Commissione deve riesaminare periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione, sempre in consultazione con la rete, per verificare che continuino a soddisfare le condizioni di designazione e i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020. La decisione di designazione deve fissare un termine per il riesame. Se necessario, e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti che non rispettino più tali condizioni e requisiti.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Designazione degli impianti di prova dell’Unione

Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati mediante invito a manifestare interesse, con condizioni fissate nell’invito stesso. Gli impianti di prova della Commissione sono invece designati tramite nomina diretta da parte della Commissione, con condizioni stabilite nell’atto di designazione.

Consultazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti

Prima della designazione, la Commissione consulta la rete istituita dall’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 sulle categorie specifiche di prodotti e sui rischi specifici per cui designare gli impianti di prova dell’Unione, nonché sulle condizioni di designazione, al fine di garantire un livello elevato e costante di prove e pareri tecnici e scientifici di alta qualità.

Riesame periodico della designazione

La Commissione, in consultazione con la rete, riesamina periodicamente le designazioni per verificare il mantenimento delle condizioni di designazione e dei requisiti di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020. Nella decisione di designazione deve essere fissato un termine per il riesame.

Ritiro della designazione

Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano più le condizioni di designazione e le prescrizioni dell’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza del mercatoconformità dei prodottiaccreditamento e designazione di organismi tecnicicooperazione amministrativacontrolli tecnici e di laboratorio

Testo integrale

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