Cassazione Penale, Sentenza n. 44479/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Flamini impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n.2, legge fallimentare), deducendo: a) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'attribuzione della responsabilità basata sulla sola qualifica di amministratore di fatto, nonché sulla mancata valutazione della concreta condotta dei diversi amministratori succedutisi; b) mancato accertamento dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto per l'occultamento o omessa tenuta delle scritture contabili; c) vizi nel trattamento sanzionatorio (violazione artt. 133, 62-bis c.p. e 219 l.f.), tra cui mancata motivazione sulla determinazione della pena, riconoscimento dell'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante e applicazione indebita dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e la sussistenza del dolo specifico sulla base degli elementi istruttori (gestione continuativa dei conti da parte del ricorrente, assenza di contabilità recuperabile, dichiarazioni di curatore, indagini e acquisizioni documentali). Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, rilevando una duplicazione vietata: la Corte territoriale aveva applicato sia l'aggravante ex art. 219 l.f. sia l'aumento per continuazione ex art. 81 c.p. (non configurabile in presenza di un unico fallimento), determinando una pena illegale. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena principale e l'ha rideterminata in via immediata a tre anni di reclusione (minimo edittale), confermando l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; le restanti censure sono state dichiarate infondate o inammissibili.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma applicata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha ritenuto che l'omessa tenuta/sottrazione delle scritture, se finalizzata a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione patrimoniale, integri tale reato richiedente dolo specifico; tale dolo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione fattuale e dalle circostanze che evidenziano la finalizzazione all'occultamento.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Aggravante per più fatti di bancarotta. La Corte di merito aveva riconosciuto l'aggravante e l'aveva trattata in giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto l'equivalenza non censurata specificamente dal ricorrente e quindi fermo il giudizio di equivalenza, ma ha rilevato l'illegittima duplicazione con l'aumento per continuazione.
art. 81 c.p. (aumento per continuazione)
La Corte di cassazione ha ricordato che l'aumento per continuazione non è applicabile quando le condotte fanno capo a un unico fallimento e, quindi, la contestuale applicazione dell'aggravante ex art. 219 l.f. e dell'aumento ex art. 81 c.p. ha determinato una pena non irrogabile per legge (pena illegale).
art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p.
Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che, pur essendo state contestate lacune motivazionali sulla commisurazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche, le censure non fossero sufficientemente fondate ad annullare la decisione sul punto, salvo la duplicazione sanzionatoria già indicata.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (modificato dalla L. n.103/2017)
La Corte ha esercitato il potere di rideterminare direttamente la pena in sede di Cassazione quando la correzione è di semplice natura aritmetica e non richiede nuovi accertamenti di fatto, riducendo la pena principale a tre anni.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" comporta l'assoggettamento agli obblighi gestionali e contabili dell'amministratore formale; responsabilità e dolo possono essere accertati anche sulla base di condotte di gestione effettiva, non solo da atti formali.
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale se è provato che l'omissione è finalizzata a prevenire la ricostruzione patrimoniale e a recare pregiudizio ai creditori: il dolo specifico può emergere da indizi e dalla valutazione complessiva della vicenda (gestione dei conti, assenza di scritture, comportamenti volti a occultare operazioni).
- La prova della consegna formale di libri e scritture (es. ricevuta firmata) può essere rilevante ma non è insuperabile: può essere confutata da elementi probatori contrari (dichiarazioni, assenza materiale dei libri, attività di gestione esclusiva di altro soggetto).
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione libera del merito probatorio; il sindacato si limita agli errori di motivazione macroscopici o al travisamento della prova che influiscano sull'esito complessivo.
- Nella determinazione della pena va evitata la duplicazione di trattamenti sanzionatori: non si possono cumulare l'aggravante per più fatti e l'aumento per continuazione quando la fattispecie concreta esclude la pluralità rilevante ai fini della continuazione, pena la dichiarazione di pena illegale.
- La Corte di Cassazione può rideterminare la pena direttamente quando la correzione è meramente aritmetica e non richiede nuovi accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
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