Sentenza n. 746/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento del Questore di Bari, notificato in data 23.4.2024, protocollo n. -OMISSIS-, recante la revoca di tutte le licenze di P.S. in atto al legale rappresentante delle imprese epigrafate in ricorso; - di ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente, menzionato e non menzionato nel provvedimento di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di tutte le licenze di pubblica sicurezza rilasciate al ricorrente, anche quale legale rappresentante di società in accomandita semplice
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca di tutte le licenze di pubblica sicurezza disposta dal Questore di Bari. L’atto era fondato, tra l’altro, sulla sottoposizione del ricorrente a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento penale per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, su un’informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti di una delle società riconducibili al ricorrente e sul deferimento all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 17 TULPS, relativo all’esercizio dell’attività tramite rappresentanti non autorizzati. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, degli artt. 21-septies e 7 della l. n. 241/1990, degli artt. 24, 41 e 97 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6, par. 1, TUE, nonché degli artt. 9, 10 e 11 TULPS. Ha inoltre denunciato l’insussistenza o erroneità dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione e insufficiente ponderazione degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, ha ritenuto applicabile la deroga prevista dall’art. 7 l. n. 241/1990 per particolari esigenze di celerità. La gravità delle vicende penali, la custodia cautelare in carcere e la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica giustificavano la compressione della partecipazione procedimentale; la Questura aveva adeguatamente esplicitato tali ragioni e la valutazione è sindacabile solo per manifesto travisamento o palesi sintomi di eccesso di potere. Nel merito, il Collegio ha valorizzato il carattere personale e fiduciario delle licenze di pubblica sicurezza: il loro rilascio presuppone l’affidabilità complessiva del titolare e il rispetto continuativo delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Ai sensi degli artt. 10 e 11 TULPS, la sospensione o revoca è possibile sia in caso di abuso, sia quando sopravvengano o siano accertate circostanze che, se conosciute originariamente, avrebbero impedito o consentito il diniego dell’autorizzazione. La custodia cautelare per gravi reati, l’informazione interdittiva antimafia e l’illecito relativo all’utilizzo di rappresentanti non autorizzati costituivano elementi sufficienti a far venir meno l’affidabilità del titolare. Poiché tutte le autorizzazioni riguardavano attività riconducibili al medesimo settore e presupponevano i requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta, la revoca poteva colpirle unitariamente: il difetto del requisito personale non è parzializzabile tra le diverse licenze. Non sono stati ravvisati manifesta illogicità, macroscopico travisamento dei fatti o difetto di motivazione, anche perché la motivazione poteva essere resa per relationem mediante il richiamo alle vicende penali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa
L’omessa comunicazione di avvio è legittima quando ricorrono particolari esigenze di celerità, soprattutto se l’azione amministrativa è diretta a tutelare ordine e sicurezza pubblica; tali esigenze devono essere esplicitate nel provvedimento.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità dedotta dal ricorrente è stata respinta; la decisione non ravvisa un difetto assoluto di attribuzione o altro vizio determinativo della nullità.
art. 8 TULPS
Le licenze di pubblica sicurezza hanno carattere personale e fiduciario e sono collegate all’affidabilità complessiva del soggetto titolare.
art. 10 TULPS
Consente la sospensione o revoca dei titoli di polizia in presenza di abuso o di circostanze sopravvenute incompatibili con il mantenimento dell’autorizzazione.
art. 11 TULPS
I requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta costituiscono presupposti essenziali per l’esercizio delle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza.
art. 88 TULPS
Costituisce la base normativa delle licenze oggetto di revoca.
art. 110 TULPS
Individua il settore dell’attività cui erano riferite le plurime autorizzazioni, considerate unitariamente dal giudice.
art. 17 TULPS
Rileva per il deferimento all’autorità giudiziaria relativo all’esercizio dell’attività tramite rappresentanti non autorizzati, in violazione della prescrizione contenuta nella licenza.
art. 84, commi 3 e 4-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato nell’informazione antimafia adottata nei confronti di una società riconducibile al ricorrente.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato nell’informazione antimafia interdittiva posta tra gli elementi considerati dall’autorità di pubblica sicurezza.
art. 416-ter c.p.
scambio elettorale politico-mafioso
La contestazione penale e la conseguente custodia cautelare sono state ritenute elementi idonei a incidere negativamente sull’affidabilità richiesta per il mantenimento delle licenze di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, purché tali esigenze siano adeguatamente esplicitate nel provvedimento e risultino coerenti con la gravità e l’urgenza del quadro fattuale.
- Le licenze di pubblica sicurezza hanno natura personale e fiduciaria: il loro mantenimento presuppone l’affidabilità complessiva del titolare e il rispetto continuativo delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, non essendo sufficiente la sola sussistenza di requisiti oggettivi riferibili all’impresa.
- Ai sensi degli artt. 10 e 11 TULPS, la revoca dei titoli di polizia è legittima non solo in presenza di un abuso già accertato, ma anche quando sopravvengano o siano conosciute circostanze che, se note al momento del rilascio, avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
- Quando più autorizzazioni di pubblica sicurezza sono intestate al medesimo soggetto e presuppongono gli stessi requisiti personali di affidabilità e buona condotta, il venir meno di tali requisiti può giustificare la revoca unitaria di tutte le autorizzazioni, poiché il difetto del requisito soggettivo non è logicamente parzializzabile.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza è circoscritto alla manifesta illogicità e al macroscopico travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di tali vizi.
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