Sentenza del 20/01/2017 n. 1491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento notificati ai soci per maggior reddito di partecipazione, derivante dall'accertamento ILOR emesso nei confronti della società. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso le sanzioni nei confronti dei soci accomandanti T.M. e F.F., ritenendoli privi di colpevolezza perché estranei all'amministrazione societaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione sostenendo che la questione dell'inapplicabilità delle sanzioni era stata sollevata per la prima volta in appello e costituiva quindi un'eccezione nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al merito della responsabilità sanzionatoria. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile l'appello dei contribuenti su tale questione. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 11.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate d'ufficio inammissibili.
Nel processo tributario non è consentito introdurre per la prima volta in appello una nuova eccezione o questione difensiva, come la contestazione dell'applicabilità delle sanzioni. La questione deve essere dedotta tempestivamente già nel giudizio di primo grado.
Art. 345 c.p.c.
La disposizione è richiamata quale norma omologa, nel processo civile, al divieto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in materia di domande ed eccezioni nuove in appello.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, le contestazioni relative alle sanzioni devono essere formulate già nel ricorso introduttivo di primo grado; introdurle soltanto in appello comporta, di regola, l'inammissibilità della relativa censura.
- Il giudice d'appello deve verificare anche d'ufficio se una questione sia nuova, senza poter esaminare nel merito un'eccezione proposta tardivamente.
- La fondatezza sostanziale di una difesa, come l'assenza di colpevolezza del socio accomandante, non viene esaminata se la relativa questione processuale è stata introdotta fuori termine.
- Quando il giudice di merito ha deciso nel merito una questione che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La definitività dell'accertamento societario può rendere stabile il presupposto del maggior reddito imputato ai soci, ma le contestazioni sulle sanzioni devono comunque essere dedotte tempestivamente e autonomamente nel processo relativo ai soci.
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