Cassazione Penale, Sentenza n. 09106/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine. L'imputato sostiene di aver trasmesso tempestivamente l'atto di appello il 24/05/2024 all'indirizzo PEC corretto "depositoattipenali.gdp.taranto@giustiziacert.it"; tuttavia la ricevuta di consegna del sistema attestava l'accettazione a diverso indirizzo "portaledepositoattipenali@giustiziacert.it" (ritenuto inesistente dal Tribunale). Il ricorrente deduce vizi di applicazione della legge e violazione dell'art. 111-bis c.p.p., sostenendo che la discrepanza sia dovuta ad un malfunzionamento informatico e che non sussista alcuna anomalia imputabile a lui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dagli atti risulta effettivamente che l'appello era stato inviato al PEC ritenuto corretto (depositoattipenali.gdp.taranto@giustiziacert.it) e che il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilità sulla sola ricevuta che indicava l'altro indirizzo, senza accertare le cause della discrasia né verificare eventuali anomalie del sistema informatico. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, ordinando di accertare preventivamente le ragioni della discrepanza e solo successivamente, se del caso, dichiarare l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma sostanziale in relazione alla quale era stata pronunciata la condanna di merito; citata per identificare il reato oggetto del giudizio di appello, non oggetto di valutazione diretta dalla Cassazione in questa decisione.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alle regole sul deposito telematico e sugli effetti delle trasmissioni telematiche; la Corte ha ritenuto che la corretta applicazione delle norme procedurali impone l'accertamento tecnico in presenza di discrepanze tra il PEC inviato e la ricevuta di consegna prima di dichiarare l'inammissibilità.
art. 87-bis d.lgs. n.150/2022
Norma richiamata dal difensore come oggetto di questione di legittimità costituzionale da valutare (istanza di rinvio o sospensione in attesa del pronunciamento costituzionale). Dalla sentenza risulta solo la menzione della richiesta difensiva; la Corte non ha deciso sulla questione ma ha disposto il rinvio per consentire accertamenti tecnici preliminari.
Massime di principio
- Se sussiste discrepanza tra l'indirizzo PEC cui l'atto risulta essere stato inviato e l'indirizzo indicato nella ricevuta di consegna, il giudice deve accertare le cause tecniche o amministrative della discrepanza prima di dichiarare l'inammissibilità dell'atto.
- La mera indicazione nella ricevuta di un diverso indirizzo PEC non è sufficiente, senza ulteriori accertamenti, a ritenere l'atto inesistente o tardivo se la documentazione dimostra l'invio al PEC corretto.
- L'eventuale malfunzionamento o automatismo del sistema informatico va verificato (es. con accertamenti presso l'ufficio tecnico o con acquisizione di log) e, in caso di incertezza, il provvedimento che preclude il diritto di impugnare deve essere evitato o sospeso.
- Il difensore deve conservare e allegare tutte le evidenze di invio (messaggi inviati, ricevute, log) e, se possibile, richiedere immediato accertamento tecnico quando sorgono anomalie nella consegna telematica.
- In presenza di dubbi rilevanti sulla regolarità formale dell'impugnazione per cause non imputabili alla parte (es. errori del sistema), il giudice di merito deve preferibilmente disporre accertamenti o, se necessario, rimandare la decisione per non ledere il diritto di difesa.
Testo integrale
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