Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva ceduto, nell'ambito della liquidazione di un lotto di immobili strumentali, un bene con fattura recante IVA al 22% e l'imposta era stata regolarmente versata all'Erario dall'acquirente e dalla procedura. Solo dopo la stipula dell'atto definitivo il curatore dichiarava di non voler esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA prevista per le cessioni di fabbricati strumentali, con conseguente applicazione del regime di esenzione ex art. 10, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972. La procedura chiedeva quindi il rimborso dell'IVA indebitamente versata. L'Amministrazione rimaneva silente; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma in appello la CTR respingeva la domanda ritenendo che lo storno contabile dell'operazione e la compilazione della dichiarazione IVA potessero determinare una indebita duplicazione del credito, almeno potenziale, e che non fosse stata provata l'inesistenza di operazioni imponibili ulteriori tali da generare IVA a debito. Con il ricorso per cassazione la procedura denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 17, commi 5 e 6, lett. a-bis, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il rimborso nonostante l'operazione fosse effettivamente esente per mancato esercizio dell'opzione e nonostante l'assenza di un effettivo rischio di duplicazione del credito o di compensazione con IVA a debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, per le cessioni di fabbricati strumentali, l'esenzione IVA opera automaticamente in mancanza di espressa opzione per l'imposizione, e che nel caso concreto l'IVA era stata esposta e versata inizialmente, ma la sopravvenuta qualificazione in esenzione derivava dal mancato esercizio dell'opzione alla stipula. La successiva nota di variazione e la registrazione in dichiarazione costituivano un adempimento coerente con la corretta rettifica contabile e non dimostravano, da sole, alcuna effettiva duplicazione del credito; inoltre non risultava né che il credito fosse stato realmente compensato, né che l'Ufficio avesse contestato specifiche operazioni attive suscettibili di generare IVA a debito. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame. Esito: accoglimento con rinvio.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972
"le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali... escluse... quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"
L'esenzione per le cessioni di immobili strumentali si applica automaticamente se il cedente non esercita espressamente l'opzione per l'imposizione; il mancato esercizio dell'opzione al momento della stipula determina l'applicazione del regime di esenzione.
art. 17, commi 5 e 6, lett. a-bis, d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente come norma evocata per sostenere l'erroneità del diniego di rimborso; la Corte non fonda la decisione su tale disciplina ma ribadisce che la questione va risolta alla luce della corretta qualificazione dell'operazione e della mancanza di una effettiva duplicazione del credito.
Direttiva 2006/112/CE
Il sistema IVA mira ad armonizzare le legislazioni ed evitare distorsioni della concorrenza; il soggetto passivo deve assolvere l'IVA esposta in fattura, ma la base imponibile resta commisurata al corrispettivo effettivamente ricevuto e l'imposta non può eccedere quanto percepito.
art. 90 della direttiva IVA / art. 11, parte C, sesta direttiva
È richiamato per affermare il principio di riduzione dell'IVA dovuta quando, dopo la conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia percepita; gli Stati membri possono derogare nei casi di mancato pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di legittimità è proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle cessioni di fabbricati strumentali, l'esenzione IVA opera in via automatica quando il cedente non eserciti espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.
- Se l'IVA è stata inizialmente esposta e versata in fattura, la successiva rettifica contabile e la nota di variazione, quando imposte dalla sopravvenuta esenzione, non bastano da sole a escludere il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata.
- Il diniego di rimborso non può fondarsi su un rischio solo astratto di duplicazione del credito: occorre verificare se vi sia stata una effettiva compensazione o comunque un concreto vantaggio fiscale già conseguito.
- In tema di IVA, la corretta tutela dell'erario richiede la prevenzione del rischio di perdita di gettito, ma non consente di trattenere un'imposta non dovuta quando l'operazione è legittimamente esente e il contribuente abbia rettificato coerentemente la propria contabilità.
- Quando l'Ufficio contesta la restituzione di un tributo per asserita compensazione futura o potenziale, deve emergere dagli atti un fatto concreto e verificabile che renda effettivo quel rischio, non essendo sufficiente una mera eventualità astratta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17428/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →