Cassazione Penale, Sentenza n. 5183/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico (ammenda di 1.000 euro). Tre motivi: 1) omissione di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante richiesta difensiva; 2) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 3) omissione di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, pur richiesta in conclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: infondato — la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia implicitamente rigettato l'istanza di applicazione dell'art. 131-bis valutando il fatto come di lieve entità e quindi non compatibile con la "particolare tenuità". Secondo motivo: infondato — il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento all'assenza di elementi fattuali positivi, anche alla luce della domanda difensiva aspecifica. Terzo motivo: fondato — l'omessa pronuncia/motivazione sulla sospensione condizionale della pena impone l'annullamento in parte qua e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione. Il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione di "lieve entità" del fatto operata dal giudice di merito esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis quando la struttura argomentativa indica un disvalore tale da non giustificare la non punibilità.
art. 4, comma 3, L. 110/1975
art. 4, terzo comma, L. 110/75
Attenuante specifica relativa al porto di arma impropria; il Tribunale ha riconosciuto tale attenuante ma ha ritenuto assenti ulteriori elementi per concedere altre attenuanti o per qualificare il fatto come particolarmente tenue.
art. 164 c.p.
Riferimento al giudizio prognostico richiesto per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che su tale profilo la valutazione di merito non può essere sostituita dalla Cassazione e, in caso di mancanza di motivazione, è necessario il rinvio.
art. 620, lett. l), c.p.p.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i poteri della Corte di cassazione nella decisione del ricorso; la Corte osserva che può intervenire sui profili meramente logico-giuridici emergenti dalla motivazione, ma non può effettuare valutazioni prognostiche di merito quando mancanti nella motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Se il giudice di merito valuta il fatto "di lieve entità", questa valutazione può implicare, implicitamente, il rigetto della causa di non punibilità per "particolare tenuità" ex art. 131-bis; lieve entità e particolare tenuità sono qualificazioni distinte e incompatibili tra loro.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico quando la difesa non abbia formulato una istanza specifica con l'indicazione fattuale di elementi attenuanti; è sufficiente il richiamo all'assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio.
- La mancata pronuncia e motivazione del giudice sulla sospensione condizionale della pena, richiesta in sede difensiva, determina l'annullamento della sentenza in quella parte e il rinvio per nuovo giudizio: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'effettuare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 c.p.
- In situazioni simili, difesa e imputato dovrebbero formulare in sede di merito richieste dettagliate e supportate da elementi di fatto per le attenuanti generiche e per l'applicazione dell'art. 131-bis, al fine di obbligare il giudice a motivare espressamente sul singolo punto e ridurre il rischio di decisioni implicite che neghino i benefici.
- Quando si impugna in Cassazione un provvedimento che non motiva su richieste difensive rilevanti (es. sospensione condizionale), la strategia utile è puntare all'annullamento limitato con rinvio per ottenere un nuovo esame di merito su quel profilo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5153/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5158/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5159/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5160/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5162/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →