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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso, sostenendo un errore di fatto nella valutazione degli atti da parte della Corte di Cassazione: in particolare, ha contestato che il teste Maresciallo Spagnoletti avrebbe basato la propria conoscenza dell'esistenza di contratti di agenzia tra la Maffei S.r.l. e quattro ditte solo sulla dichiarazione di Domenico Casella (ossia in modalità 'interloquendo' con il Casella), e non su accertamenti diretti o sulla lettura di contratti; ne sarebbe derivata una errata acquisizione del presupposto che quelle ditte fossero officine autorizzate e non concessionarie, elemento decisivo per l'accusa di falso.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile per essere fondato sugli stessi motivi già dedotti nei precedenti ricorsi (violazione del divieto di riassunzione della stessa doglianza) e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che i contratti (atti di officina autorizzata Alfa Romeo) sono presenti negli atti dell'informativa della polizia giudiziaria e che la deposizione del Marescialli Spagnoletti si fonda anche sulla lettura e interpretazione di quei documenti, non soltanto sulle dichiarazioni del Casella. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi delle massime indicate dalla Corte costituzionale (sent. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte lo ammette solo per errori nuovi e non già dedotti in precedenti impugnazioni, e con portata limitata a errori materiali o di fatto riconoscibili come tali.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata nel precedente ricorso per censurare la valutazione probatoria (violazione dell'art. 195); viene richiamata come uno dei motivi di cassazione originari, ma giudicata infondata dalla Corte di legittimità.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla protezione dall'uso di testimonianze indirette; la Corte ha ritenuto che la deposizione del teste non si sia limitata a riportare dichiarazioni altrui, essendo supportata anche dalla lettura e interpretazione di documenti allegati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fonte giuridica della condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento utilizzato per giustificare l'applicazione della misura equitativa (versamento alla cassa delle ammende) in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori di fatto o materiali nuovi e diversi da quelli già dedotti in precedenti impugnazioni: non può costituire mezzo per riproporre le stesse doglianze già decise.
  • Per contestare la valutazione della prova testimoniale occorre dimostrare un errore fattuale effettivo e non una mera diversa interpretazione: se il teste ha anche fatto riferimento a documenti (es. contratti) presenti negli atti, la Corte tende a ritenere la sua conoscenza 'diretta' e la deduzione di un errore manifestamente infondato.
  • La mancata produzione di documenti decisivi negli atti di legittimità può essere superata se tali documenti risultano comunque allegati agli atti d'indagine o all'informativa e sono stati presi in considerazione dal giudice o dal teste.
  • Chi impugna deve allegare elementi nuovi e probatori non valutati precedentemente (es. documenti inediti o comprovanti l'inesistenza del fatto dedotto) per evitare l'inammissibilità per ripetizione della stessa censura.
  • Il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) è concreto quando il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato o reiterativo; è dunque opportuno valutare preliminarmente la novità e la concretezza dell'errore denunciato.

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