Cassazione Penale, Sentenza n. 24146/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bellia impugnava la conferma della condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000) contestando: a) la ascrivibilità della condotta a lui (sostenendo di essere stato mero socio con deleghe bancarie e non il soggetto obbligato), b) la individuazione del momento consumativo del reato (sosteneva che il reato si consuma solo dopo l'inutile decorso del termine per il versamento dell'acconto successivo), c) la valutazione del dolo (richiamando la deposizione del commercialista che attestava sforzi per reperire risorse e crisi aziendale), e d) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. (per la crisi aziendale e la priorità data al pagamento degli stipendi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti (omesso versamento di ritenute per 201.638,79 euro entro il 20/09/2014) e legittima l'attribuzione della condotta a Bellia, che aveva poteri di gestione (procura generale del 23/12/2013) ed era stato nominato amministratore il 10/01/2014, avendo avuto quindi un congruo termine per reperire le somme. Sulla crisi aziendale la Corte ha osservato che l'onere di allegazione e prova dell'assoluta impossibilità di adempiere gravava sul ricorrente e non è stato soddisfatto. Anche il diniego delle attenuanti è stato ritenuto corretto: la richiesta delle attenuanti generiche era generica e non motivata, e l'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. non era stata neppure domandata in appello né adeguatamente documentata. Esito pratico: rigetto del ricorso, conferma della condanna di primo e secondo grado (pena di 9 mesi, sospesa; concesso in appello il beneficio della non menzione), condanna al pagamento delle spese e ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑bis
Il reato di omesso versamento delle ritenute può essere ascritto anche a chi, pur non essendo stato legale rappresentante nell'anno cui si riferiscono le ritenute, ha avuto poteri di gestione e tempo utile per adempiere: la responsabilità è valutata in concreto in base ai poteri effettivi e alla possibilità di reperire le somme dovute.
codice penale, art. 62 n.1
L'attenuante per particolare tenuità del fatto o per motivi di valore morale o sociale richiede specifica allegazione e dimostrazione; la sua mera evocazione, senza indicare motivi di particolare valore morale o sociale, non è sufficiente.
codice penale, art. 62‑bis comma 3
La circostanza di essere incensurato non è di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice deve valutare la gravità e le modalità del fatto e le specifiche ragioni addotte.
decreto‑legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Norma richiamata esclusivamente in relazione alla formula delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide sul merito della responsabilità penale nel caso concreto.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza)
Richiamata per giustificare la misura equitativa dell'ammenda imposta alla parte soccombente che ha proposto il ricorso, ritenendo però non sussistente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità per omesso versamento delle ritenute si valuta non solo sulla base della carica formale ma anche dei poteri e dell'effettiva posizione gestionale: chi dispone di procure significative o è nominato amministratore con tempo utile per adempiere può essere ritenuto responsabile
- La crisi aziendale non esclude automaticamente la responsabilità penale: chi invoca l'impossibilità assoluta di adempiere deve allegare e provare sia la non imputabilità della crisi sia l'aver tentato tutte le misure possibili, anche personali, per reperire le somme dovute
- Le attenuanti generiche e quelle previste dall'art. 62 c.p. richiedono specifica e motivata allegazione in grado di dimostrare il loro valore rispetto al fatto commesso; richieste vaghe o non formulate in sede corretta possono essere respinte
- Nelle impugnazioni in Cassazione il rigore sulla concretezza delle censure è elevato: motivazioni generiche o ridondanti sulle stesse questioni già decise in fatto e diritto sono facilmente dichiarate manifestamente infondate
- Il momento consumativo e gli aspetti temporali del reato vanno valutati in relazione alle scadenze tributarie concrete e alla possibilità, per il soggetto che assume la veste di rappresentante o gestore, di intervenire entro i termini utili per adempiere
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