Cassazione Penale, Sentenza n. 5560/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna per tentata estorsione, deducendo: (i) omissione della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.; (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti come estorsione, poiché la ricorrente avrebbe solo prospettato un'azione legale e non avrebbe posto alcuna concreta minaccia idonea a costituire "male ingiusto".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato si era estinto per prescrizione prima della decisione (fatti contestati il 5/12/2012; termini massimi di prescrizione applicabili pari, ratione temporis, a 8 anni e 4 mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), e non ha operato la sospensione della prescrizione per il rinvio disposto dal giudice in assenza di accordo delle parti. Ha quindi annullato la sentenza impugnata ai soli effetti penali senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Ha però confermato le statuizioni civili pronunciate in favore di Fabi Floreana e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto prospettava una diversa valutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 159 c.p.
riferito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la mancata dichiarazione di estinzione può essere rilevata in Cassazione anche con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 157 c.p.
richiamato per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili ratione temporis alla fattispecie
art. 161 c.p.
connesso all'art. 157 per determinare i termini massimi di prescrizione (qui valutati in 8 anni e 4 mesi)
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
consente il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la doglianza è motivo ammissibile
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito della declaratoria di prescrizione
Giurisprudenza (Sez. 3, Sent. n. 23179/2020)
richiamata per il principio secondo cui la sospensione dei termini di prescrizione si verifica quando il rinvio sia disposto per impedimento dell'imputato o su sua richiesta; un rinvio disposto dal giudice senza accordo delle parti non opera come causa di sospensione
Massime di principio
- Se, alla data della decisione impugnata, sono decorso i termini di prescrizione applicabili al fatto, la Cassazione può annullare la sentenza ai soli effetti penali per estinzione del reato senza rinvio.
- Un rinvio dell'udienza disposto dal giudice senza che sia derivato da impedimento o richiesta dell'imputato o del suo difensore non interrompe né sospende i termini di prescrizione.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto (es. se una condotta costituisce estorsione) che si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio è in genere inammissibile in Cassazione se implica un sindacato in fatto sulle valutazioni dei giudici di merito.
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce che rimangano efficaci le statuizioni civili pronunciate a seguito del procedimento penale; le condanne alle spese civili possono essere confermate nonostante l'annullamento penale per prescrizione.
- In casi simili è fondamentale calcolare correttamente i termini di prescrizione partendo dalla data del fatto e verificare eventuali interruzioni o sospensioni solo se formalmente e sostanzialmente imputabili all'imputato o al suo difensore.
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