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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento NEL MERITO: accertare e dichiarare inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità del provvedimento impugnato NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PARITETICA: ridursi e rideterminarsi il tasso di interesse applicabile nel caso di specie

Giustizia amministrativa202301159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di cui è chiesto l'accertamento dell'inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità, con contestazione subordinata del quantum e del tasso di interesse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un provvedimento dell'AGEA, chiedendone nel merito l'accertamento dell'inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità. In via subordinata ha chiesto la riduzione del quantum della pretesa azionata e, in via subordinata paritetica, la rideterminazione del tasso di interesse applicabile. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti né ricostruisce compiutamente la vicenda sostanziale. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, nonché l'aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l'eventuale indicazione della necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'AGEA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve precisare motivatamente, mediante memoria depositata nelle forme del PAT, se permanga l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione fattuale e processuale, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria; l'AGEA deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già presenti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria. Il Collegio ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per valutare il comportamento processuale della parte e trarre argomenti dalla mancata collaborazione all'accertamento processuale.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, riveli in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone che il ricorrente dichiari motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di elementi non sufficienti per definire il giudizio, il giudice amministrativo può imporre alla parte ricorrente di aggiornare la situazione relativa alla controversia e all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
  • L'ordinanza istruttoria può assegnare un termine perentorio processuale agli adempimenti richiesti e avvertire espressamente le parti delle conseguenze processuali dell'inerzia, inclusa la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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